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Legge n. 128 del 26
Marzo 2001
"Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo
168 del codice penale è aggiunto il seguente: "La sospensione condizionale
della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione
dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative.
La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai
sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale
è aggiunto il seguente: "1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede
altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando
rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo
168 del codice penale".
Art. 2.
1. Al primo comma dell'articolo
624 del codice penale, le parole da: "reclusione" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione". 2.
Dopo l'articolo 624 del codice penale è inserito il seguente: "Art.
624-bis. - (Furto in abitazione e furto con strappo). - Chiunque
si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene,
al fine di trarne profitto per sè o per altri, mediante introduzione
in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a
privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione
da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine
di trarne profitto per sè o per altri, strappandola di mano o di
dosso alla persona. La pena è della reclusione da tre a dieci anni
e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni se il reato
è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma
dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze
indicate all'articolo 61". 3. Al primo comma dell'articolo 625 del
codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea,
dopo le parole: "la pena" sono inserite le seguenti: "per il fatto
previsto dall'articolo 624"; b) il numero 1) è soppresso; c) al
numero 4), le parole: ", ovvero strappando la cosa di mano o di
dosso alla persona" sono soppresse. 4. Dopo l'articolo 625 del codice
penale è inserito il seguente: "Art. 625-bis. (Circostanze attenuanti)
- Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è
diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del
giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro
che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o
si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare".
Art. 3.
1. Il comma 2 dell'articolo
148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2.
Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza,
il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla
polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo".
Art. 4.
1. Al comma 1 dell'articolo
278 del codice di procedura penale, dopo le parole: "fatta eccezione"
sono inserite le seguenti: "della circostanza aggravante prevista
al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e".
Art. 5.
1. Il comma 5-bis dell'articolo
284 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "5-bis.
Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a
chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni
precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice
assume nelle forme più rapide le relative notizie".
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo
437 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole:
"solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere
b), d) ed e)". 2. All'articolo 610 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito
dai seguenti: "1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva
una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita
sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione
in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito
degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed
ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione
della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo
611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi
al presidente della corte. 1-bis. Il presidente della corte di cassazione
provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo
i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario"; b)
il comma 4 è abrogato; c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.
3. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale è
abrogato. 4. Dopo l'articolo 169 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: "Art.
169-bis. (Sezione della corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilità
dei ricorsi). - 1. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610
del codice è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento
tabellare riguardante la corte di cassazione". 5. Dopo l'articolo
624 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "Art.
624-bis. (Cessazione delle misure cautelari). - 1. La corte di cassazione,
nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione
delle misure cautelari". 6. Dopo l'articolo 625 del codice di procedura
penale è inserito il seguente: "Art. 625-bis. - (Ricorso straordinario
per errore materiale o di fatto). - 1. È ammessa, a favore del condannato,
la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto
contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.
2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato,
con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta
giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso
non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale
gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione. 3.
L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte
di cassazione, d'ufficio, in ogni momento. 4. Quando la richiesta
è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa
riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine
previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la
corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità;
altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo
127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari
per correggere l'errore".
Art. 7.
1. Al comma 1 dell'articolo
327 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole:
"che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua
a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate
nei successivi articoli".
Art. 8.
1. Il comma 3 dell'articolo
348 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "3.
Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria
compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo
370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge
di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero,
tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero
richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove
fonti di prova".
Art. 9.
1. Al comma 2 dell'articolo
354 del codice di procedura penale, dopo la parola: "tempestivamente,"
sono inserite le seguenti: "ovvero non ha ancora assunto la direzione
delle indagini,".
Art. 10.
1. Al comma 2, lettera e),
dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole da:
"taluna" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:
"quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima
ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra
la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero
4), del codice penale". 2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice
di procedura penale, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice
penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo
62, primo comma, numero 4), del codice penale". 3. L'articolo 4
della legge 8 agosto 1977, n. 533, è sostituito dal seguente: "Art.
4. - 1. Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale
è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero
in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si
procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a
dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni.
2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo
61 o dall'articolo 625, numeri 2), 3), 4), 5) e 7), del codice penale,
la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa
da lire due milioni a lire sei milioni. 3. La pena di cui al comma
2 si applica ai delitti di cui all'articolo 624-bis del codice penale
aggravati ai sensi del comma 1. 4. La pena prevista al comma 3 è
diminuita fino a due terzi quando il fatto è di lieve entità".
Art. 11.
1. Al comma 1 dell'articolo
384 del codice di procedura penale, dopo le parole: "elementi che"
sono inserite le seguenti: ", anche in relazione alla impossibilità
di identificare l'indiziato,".
Art. 12.
1. Al comma 5 dell'articolo
391 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: "Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti
indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti
per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione
della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280".
Art. 13.
1. Il comma 3 dell'articolo
593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "3.
Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata
applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento
o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con
la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa".
Art. 14.
1. All'articolo 275 del codice
di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a)
il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Contestualmente
ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è
condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle
modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa
emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze
indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c)"; b) al comma
2, dopo le parole: "alla sanzione che" sono inserite le seguenti:
"sia stata o"; c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter.
Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono
sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito
dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere
esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda
uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta
commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti
della stessa indole".
Art. 15.
1. Alla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo
4, come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, il quarto
comma è sostituito dai seguenti: "Con l'avviso orale il questore,
quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre
alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti
non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in
parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar
e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica
individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di
aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti
al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonchè programmi informatici
ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e
messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice
monocratico. Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire
tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i
mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati
alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati
nei compiti di istituto"; b) all'articolo 7, e successive modificazioni,
al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "o quando la
persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente
violato gli obblighi inerenti alla misura"; c) all'articolo 7, e
successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni
per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione
degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente
del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con
decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni
o degli obblighi richiesti con la proposta".
Art. 16.
1. Il terzo comma dell'articolo
20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificato dal decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 279, è sostituito dal seguente: "Ai
fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè
della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare
alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza
e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai
problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei
competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente
della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici
delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale".
Art. 17.
1. Il Ministro dell'interno
impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione,
a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati
di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici
della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per
i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia
di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi
di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito
di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche
l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri
urbani, nonchè il potenziamento e il coordinamento, anche mediante
idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento
per la sicurezza dei cittadini. 2. Qualora vittime di reati siano
soggetti portatori di handicap, persone anziane o altrimenti impedite,
in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate un appartenente
alle forze dell'ordine si reca al domicilio della vittima stessa
anche al fine di stendere e ricevere la relativa denuncia. Le modalità
di attuazione del servizio sono stabilite con protocolli di intesa
tra comuni e prefetture. 3. Ai fini della prevenzione dei delitti
di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza
illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali
e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui
all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente
alle attività soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso
testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal
Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con
il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della
navigazione e con il Ministro per gli affari regionali, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4.
Relativamente alle attività sottoposte ai controlli di prevenzione
di cui al comma 3, il prefetto, per motivate esigenze di ordine
e sicurezza pubblica, può richiedere all'organo competente per il
rilascio del provvedimento autorizzatorio, che provvede in base
alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, la sospensione
o la revoca del provvedimento stesso, ovvero la cessazione dell'attività
esercitata in assenza di questo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
9 della legge 25 agosto 1991, n. 287. 5. La relazione di cui all'articolo
113 della legge 1º aprile 1981, n. 121, comprende anche tutti i
dati relativi alle iniziative di cui al presente articolo, suddivisi
su base provinciale. Il Senato della Repubblica e la Camera dei
deputati definiscono modalità per l'esame di tale relazione.
Art. 18.
1. In relazione a specifiche
ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale
delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della
criminalità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno
e della difesa, adotta uno o più specifici programmi di utilizzazione,
da parte dei prefetti delle province in cui le suddette esigenze
si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle
Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di
obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse
pubblico. Tale personale è posto a disposizione dei prefetti dalle
autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º aprile
1981, n. 121. 2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito
il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui
è chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata
interessata. I programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile,
e definiscono i contingenti massimi di personale militare delle
Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di
impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti
e delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi, prima dell'inizio
della loro attuazione, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni esprimano
parere contrario, i programmi sono sospesi o modificati per essere
adeguati al parere. Con le stesse modalità si procede in caso di
rinnovo dei programmi.
Art. 19.
1. Nell'attuazione dei programmi
di cui all'articolo 18 i militari delle Forze armate, al fine di
prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo
l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate,
possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto
persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario
a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine. In
nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno
le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.
Art. 20.
1. Al personale militare impiegato
nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 18, e con riferimento
al periodo di effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, è
attribuita una indennità onnicomprensiva determinata con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per tale
personale militare la predetta indennità, aggiuntiva al trattamento
stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento
economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
Art. 21.
1. Ai fini di cui all'articolo
6 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le Forze di polizia conferiscono
senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della
pubblica sicurezza, istituito dall'articolo 8 della medesima legge,
le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività
di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative.
2. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, stabilisce, ad integrazione di
quanto già disposto dal regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni,
le modalità tecniche con le quali deve essere assicurata l'immissione
uniforme negli archivi del Centro elaborazione dati del contenuto
di atti, informative e documenti prodotti dalle Forze di polizia
e dei dati essenziali delle altre notizie qualificate di reato.
Il regolamento stabilisce altresì le modalità con le quali assicurare
che, fermo restando il disposto dell'articolo 326 del codice penale
e dell'articolo 12 della legge 1º aprile 1981, n. 121, la consultazione
dei dati e delle informazioni conferiti al Centro elaborazione dati
del Dipartimento della pubblica sicurezza avvenga con modalità tali
da rendere certe, anche mediante l'uso di firme digitali e chiavi
biometriche, le identità di coloro che hanno originato l'atto, che
hanno provveduto all'inserimento e che comunque vi hanno avuto accesso.
3. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
può attivare connessioni con altri centri di elaborazione dati,
pubblici e privati, i quali sono tenuti ad assicurare, al personale
autorizzato ed esclusivamente a fini investigativi, l'accesso ai
soli dati contrattuali utili per la completa identificazione dei
titolari di rapporti con enti e società di gestione di pubblici
servizi e per la conoscenza di dati essenziali sulla tipologia di
servizio prestato. 4. Ferme le disposizioni di cui al titolo II
del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 378 del 1982, nei limiti in cui i dati immessi debbano
restare segreti ai sensi degli articoli 114 e 329 del codice di
procedura penale, la consultazione del contenuto delle informazioni
e dei documenti secretati è riservata ad ufficiali di polizia giudiziaria
individuati, con decreto del Ministro dell'interno su proposta del
Direttore generale della pubblica sicurezza, tra gli appartenenti
alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della
Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato, che siano assegnati
ai servizi di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56 del codice
di procedura penale o che prestino servizio presso la Direzione
investigativa antimafia o la Direzione centrale per i servizi antidroga
ovvero presso gli uffici centrali della Polizia di Stato e dell'Arma
dei carabinieri che svolgono istituzionalmente attività investigativa
per il contrasto dell'eversione e del terrorismo. 5. I nominativi
degli ufficiali di polizia giudiziaria autorizzati ad accedere ai
dati secretati sono tempestivamente comunicati dal Dipartimento
della pubblica sicurezza alle procure della Repubblica presso i
tribunali territorialmente competenti. 6. Per le violazioni delle
disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 12 della legge 1º aprile 1981, n. 121.
Art. 22.
1. La spesa derivante dall'applicazione
della presente legge è fissata nella misura massima di lire 13.000
milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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