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Legge 7 dicembre 2000,
n. 397 "Disposizioni in materia di indagini difensive"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2001
Capo I MODIFICHE AL
CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 1
1. All'articolo 103 del codice
di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma 2, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici
non si può procedere a sequestro" sono sostituite dalle seguenti:
"Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati
in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici
non si può procedere a sequestro"; b) al comma 5, dopo le parole:
"dei difensori," sono inserite le seguenti: "degli investigatori
privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei".
Art. 2.
1. All'articolo 116 del codice
di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis.
Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità
giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione
dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia".
Art. 3.
1. All'articolo 197, comma 1,
lettera d), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "nonché il difensore che abbia svolto attività
di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione
delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo
391-ter".
Art. 4.
1. La lettera b) del comma 1
dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituita dalla
seguente: "b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati,
i consulenti tecnici e i notai;".
Art. 5.
1. All'articolo 233 del codice
di procedura penale, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis.
Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente
tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel
luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero
ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente
non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione
è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro
il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione
al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127. 1-ter.
L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per
la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi
e per il rispetto delle persone".
Art. 6.
1. All'articolo 292, comma
2-ter, del codice di procedura penale, le parole: "all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie" sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 327-bis".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 327 del codice
di procedura penale è inserito il seguente: "Art. 327-bis. - (Attività
investigativa del difensore). - 1. Fin dal momento dell'incarico
professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà
di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi
di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità
stabilite nel titolo VI-bis del presente libro. 2. La facoltà indicata
al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di
difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione
penale e per promuovere il giudizio di revisione. 3. Le attività
previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore,
dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono
necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 334 del
codice di procedura penale è inserito il seguente: "Art. 334-bis.
- (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività
di investigazioni difensiva) - 1. Il difensore e gli altri soggetti
di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure
relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso
delle attività investigative da essi svolte".
Art. 9.
1. Dopo il primo periodo del
comma 1 dell'articolo 362 del codice di procedura penale è inserito
il seguente: "Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto
non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate
e sulle risposte date".
Art. 10.
1. All'articolo 366, comma
1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate
nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di
estrarne copia". 2. Il comma 2 dell'articolo 366 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente: "2. Il pubblico ministero, con
decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito
degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata
nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio
di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni.
Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad
indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice,
che provvede ai sensi dell'articolo 127".
Art. 11.
1. Dopo il titolo VI del libro
quinto del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Titolo VI-bis. INVESTIGAZIONI
DIFENSIVE
Art. 391-bis. - (Colloquio,
ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte
del difensore). - 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo
197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore,
il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti
tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze
utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione
delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato. 2.
Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone
di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni
da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati
autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate
nel comma 1: a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni
o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la
forma di documentazione; c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte
ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento
connesso o per un reato collegato; d) della facoltà di non rispondere
o di non rendere la dichiarazione; e) del divieto di rivelare le
domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal
pubblico ministero e le risposte date; f) delle responsabilità penali
conseguenti alla falsa dichiarazione. 4. Alle persone già sentite
dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere
richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni
da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento,
in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso,
almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza
è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su
richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone
la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione
di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono
essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce
illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo
titolare del potere disciplinare. 7. Per conferire, ricevere dichiarazioni
o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi
di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti
della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero.
Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data
dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della
pena provvede il magistrato di sorveglianza. 8. All'assunzione di
informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini,
la persona offesa e le altre parti private. 9. Il difensore o il
sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della
persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini,
qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di
reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere
utilizzate contro la persona che le ha rese. 10. Quando la persona
in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa
abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3,
il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione
che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione
non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini
o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone
sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle
ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza
del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento
alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni
dell'articolo 362. 11. Il difensore, in alternativa all'audizione
di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che
abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3,
anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma
1.
Art. 391-ter. - (Documentazione
delle dichiarazioni e delle informazioni). - 1. La dichiarazione
di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante,
è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una
relazione nella quale sono riportati: a) la data in cui ha ricevuto
la dichiarazione; b) le proprie generalità e quelle della persona
che ha rilasciato la dichiarazione; c) l'attestazione di avere rivolto
gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis; d)
i fatti sui quali verte la dichiarazione. 2. La dichiarazione è
allegata alla relazione. 3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo
391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che
possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone
di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo
III del libro secondo, in quanto applicabili.
Art. 391-quater. - (Richiesta
di documentazione alla pubblica amministrazione). - 1. Ai fini delle
indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso
della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato
il documento o lo detiene stabilmente. 3. In caso di rifiuto da
parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni
degli articoli 367 e 368.
Art. 391-quinquies. - (Potere
di segretazione del pubblico ministero). - 1. Se sussistono specifiche
esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero
può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare
i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza.
Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi. 2. Il
pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1
alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle
responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle
notizie. Art. 391-sexies. - (Accesso ai luoghi e documentazione).
- 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato
dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione
o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici
o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati
nell'articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono
riportati: a) la data ed il luogo dell'accesso; b) le proprie generalità
e quelle delle persone intervenute; c) la descrizione dello stato
dei luoghi e delle cose; d) l'indicazione degli eventuali rilievi
tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti,
che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo.
Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.
Art. 391-septies. - (Accesso
ai luoghi privati o non aperti al pubblico). - 1. Se è necessario
accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il
consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta
del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che
ne specifica le concrete modalità. 2. Nel caso di cui al comma 1,
la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere
da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile
e idonea a norma dell'articolo 120. 3. Non è consentito l'accesso
ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario
accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Art. 391-octies. - (Fascicolo
del difensore). - 1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza
preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento
della parte privata, il difensore può presentargli direttamente
gli elementi di prova a favore del proprio assistito. 2. Nel corso
delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di
un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di
cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche
nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è
previsto l'intervento della parte assistita. 3. La documentazione
di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede
la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore,
che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini
preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere
visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione
su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la
chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è
inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433. 4. Il difensore
può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi
di prova a favore del proprio assistito.
Art. 391-nonies. - (Attività
investigativa preventiva). - 1. L'attività investigativa prevista
dall'articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono
l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere
svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per
l'eventualità che si instauri un procedimento penale. 2. Il mandato
è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina
del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
Art. 391-decies. (Utilizzazione
della documentazione delle investigazioni difensive). - 1. Delle
dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono
servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513. 2. Fuori del caso
in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non
ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata
nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare,
è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431. 3. Quando si
tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve
darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio
delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360.
Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico
ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria,
ha facoltà di assistervi. 4. Il verbale degli accertamenti compiuti
ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato
la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti
ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e
nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione
di cui all'articolo 431, comma 1, lettera c)".
Art. 12.
1. All'articolo 409, comma 2,
del codice di procedura penale, il terzo periodo è sostituito dal
seguente: "Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati
in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia".
Art. 13.
1. All'articolo 419, comma 3,
del codice di procedura penale, le parole: "comunicato al pubblico
ministero" sono soppresse.
Art. 14.
1. L'articolo 430 del codice
di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 430 - (Attività
integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore).
- 1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio,
il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie
richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa
di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la
partecipazione dell'imputato o del difensore di questo. 2. La documentazione
relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata
nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti
di prenderne visione e di estrarne copia".
Art. 15.
1. All'articolo 431, comma
1, lettera c), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in
fine, le parole: "e dal difensore".
Art. 16.
1. All'articolo 433, comma
3, del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero"
sono inserite le seguenti: "ed in quello del difensore".
Art. 17.
1. All'articolo 495 del codice
di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis.
Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può
rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle
prove ammesse a sua richiesta".
Art. 18.
1. All'articolo 512, comma 1,
del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero"
sono inserite le seguenti: ", dai difensori delle parti private".
Capo II MODIFICHE AL
CODICE PENALE
Art. 19.
1. All'articolo 371-bis del
codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le
disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi
prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura
penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono
richieste dal difensore".
Art. 20.
1. Dopo l'articolo 371-bis
del codice penale è inserito il seguente: "Art. 371-ter. - (False
dichiarazioni al difensore). - Nelle ipotesi previste dall'articolo
391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque,
non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma
3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con
la reclusione fino a quattro anni. Il procedimento penale resta
sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono
state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di
primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito
con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere".
Art. 21.
1. Dopo l'articolo 379 del codice
penale è inserito il seguente: "Art. 379-bis. - (Rivelazione di
segreti inerenti a un procedimento penale). - Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie
segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere
partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito
con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla
persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle
indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico
ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura
penale".
Art. 22.
1. All'articolo 375 del codice
penale, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,".
2. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
"371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,". 3. All'articolo
377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "davanti all'autorità
giudiziaria ovvero" sono inserite le seguenti: "alla persona richie-
sta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività
investigativa, o alla persona chiamata" e dopo le parole: "371-bis,"
sono inserite le seguenti: "371-ter,". 4. All'articolo 384 del codice
penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma,
dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,";
b) al secondo comma, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le
seguenti: "371-ter,".
Capo III NORME DI ATTUAZIONE
Art. 23.
1. L'articolo 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
come modificato dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1995, n. 332,
è abrogato.
Art. 24.
1. All'articolo 222 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole:
"nell'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo
327-bis del codice"; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4.
Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice,
il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal
comma 2 del presente articolo all'autorità giudiziaria procedente".
Art. 25.
1. Le disposizioni regolamentari
di cui all'articolo 206 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono modificate conformemente
a quanto previsto dalla presente legge.
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