PATTEGGIAMENTO (Ipotesi di riproposizione
in termini diversi)
I provvedimenti del Giudice
nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle
parti sono disciplinati dall'art.448 C.p.p., il cui primo comma,
come modificato dall'art.34, comma 1, della legge 16 dicembre
1999, n. 479, è diviso in tre periodi che ineriscono a tre momenti
storici autonomi di quella fase procedimentale.
Il primo periodo tratta dei
provvedimenti del G.I.P. mentre il terzo di quelli del Giudice
del dibattimento ed all'esito del medesimo.
Il secondo periodo disciplina
un'ipotesi intermedia (la sistematica non è casuale) destinata
a recuperare il potere di decisione tout cour del Giudice del
dibattimento sulla proposta di patteggiamento per i reati diversi
da quelli c.d. di ex pretura, per i quali, a seguito della riforma,
il filtro negativo del G.I.P. ne avrebbe impedito l'esercizio.
Dal raffronto tra la nuova
disciplina e quella previgente, infatti, si evince che, sul punto,
nulla è mutato in quanto il primo Giudice del dibattimento, sia
ex Pretura che ex Tribunale, prima della dichiarazione di apertura
del medesimo, può essere chiamato a decidere sulla proposta ex
art.444 C.p.p.. Le novità della ridetta modifica sono il termine
perentorio di presentazione dell'istanza - che per i reati per
i quali non è prevista la diretta emissione del decreto di citazione
da parte del P.M. è di sette giorni dalla notifica del decreto
emesso dal G.I.P. - e la facoltà dell'imputato, e solo di esso,
di rinnovare, davanti al primo giudice del dibattimento, la richiesta
tempestivamente presentata e rigettata in prima istanza dal G.I.P..
Il quesito cui si deve risposta è se il verbo rinnovare, utilizzato
dal legislatore, consenta all'istante di prospettare al Giudice
del dibattimento termini diversi di patteggiamento rispetto a
quelli in precedenza disattesi e se ciò debba farsi sempre nel
regime concordato tra le parti. La chiave di lettura, dunque,
è tutta nel significato del verbo rinnovare, da interpretare comunque
nel contesto dell'intera previsione normativa. Le sopra evidenziate
considerazioni sulla sistematica e sulla correlazione tra la vecchia
e la nuova disciplina inducono a propendere per la soluzione di
una riproposizione in termini diversi.
Altre interpretazioni, ed
in particolare quella che muove dall'apprezzamento del termine
rinnovare come ripetizione della richiesta nei medesimi termini
di quella rigettata, non solo non sarebbero sorretta dalla logica,
primario criterio esegetico, ma contrasterebbe con i principi
ispiratori dei previsti riti alternativi e massimamente di quello
dell'applicazione della pena su richiesta. Inoltre, tale diversa
lettura prospetta un'illogica duplicazione di esame, con conseguente
giudizio a carattere definitivo, che nel nostro ordinamento, sempre
più proiettato verso l'eliminazione di riesami strumentali, è
proponibile solo nei previsti classici procedimenti di gravame.
La ridetta analisi appare confortata dallo stesso legislatore
il quale, statuisce, sempre nel citato art.448, che il Giudice,
ove ritenga fondata la richiesta (in seconda istanza), pronuncia
immediatamente sentenza, e che la richiesta stessa non è, comunque,
ulteriormente rinnovabile, dando così un senso anche pratico alla
prospettazione di una seconda istanza.
Premesso, comunque, che se
il legislatore avesse voluto precludere la prospettazione di termini
diversi da sottoporre all'esame del Giudice del dibattimento lo
avrebbe espressamente previsto, nessuna ratio, che non fosse quella
di favorire la scelta del rito di cui trattasi, può avere indotto
il legislatore medesimo a prevedere una ripetizione della proposta
ex art.444 C.p. che se ipotizzata nei medesimi termini, difficilmente
potrebbe sortire, in concreto, l'effetto sperato per la difficoltà
del Giudice del dibattimento - che sostanzialmente opererebbe
come Giudice del riesame pur in assenza di specifiche norme procedimentali
- di sovvertire il giudizio di censura del G.I.P. con motivazione
critica irragionevole attesa l'assenza di nuovi o diversi elementi
valutabili.
Come dire che, anche in concreto,
ove si intendesse per "rinnovazione" la riproposizione della medesima
istanza, la introdotta modifica al sistema previgente si tradurrebbe
non solo in una frustrazione delle prospettive del nuovo legislatore,
finalizzate ad ulteriore effetto deflativo ma, anzi, tenuto conto
dei nuovi termini di presentazione dell'istanza, previsti a pena
di decadenza, sortirebbe un pesante effetto contrario. Ne deriva
che per accedere al rito del patteggiamento, che fonda sulla natura
negoziale della proposta, la rinnovazione della medesima deve
essere prospettata davanti al Giudice del dibattimento in termini
diversi, tra i quali può ben essere ricompreso anche il consenso
del P.M., primamente negato, che non è sottoposto, a tali fini,
a termini di decadenza (art.446, comma 1, n.4, C.p.p., nuova formulazione),
e che, non a caso, non è espressamente previsto nell'ipotesi di
cui si discute. Come dire che ogni sopravvenienza determina comunque
una diversa prospettazione dell'istanza (che quindi non sarebbe
più la stessa).
Vero è che dalla mancata previsione
del consenso del P.M. si potrebbe argomentare che il Giudice è
chiamato a decidere senza i limiti derivanti dal potere negoziale
delle parti e, quindi, la relativa sentenza di accoglimento dell'istanza
muoverebbe unicamente da una valutazione postuma del dissenso
del P.M. ovvero dalla motivazione di rigetto del G.I.P.. Sennonché
tale ultima ipotesi, già prevista nella disposizione previgente
come seconda soluzione, è ripetuta nel nuovo art.448 quale terza
soluzione e non può, quindi, supporsi che il legislatore abbia
ex novo introdotto un'inutile duplicazione.