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PATTEGGIAMENTO (Ipotesi di riproposizione in termini diversi)

I provvedimenti del Giudice nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti sono disciplinati dall'art.448 C.p.p., il cui primo comma, come modificato dall'art.34, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è diviso in tre periodi che ineriscono a tre momenti storici autonomi di quella fase procedimentale.

Il primo periodo tratta dei provvedimenti del G.I.P. mentre il terzo di quelli del Giudice del dibattimento ed all'esito del medesimo.

Il secondo periodo disciplina un'ipotesi intermedia (la sistematica non è casuale) destinata a recuperare il potere di decisione tout cour del Giudice del dibattimento sulla proposta di patteggiamento per i reati diversi da quelli c.d. di ex pretura, per i quali, a seguito della riforma, il filtro negativo del G.I.P. ne avrebbe impedito l'esercizio.

Dal raffronto tra la nuova disciplina e quella previgente, infatti, si evince che, sul punto, nulla è mutato in quanto il primo Giudice del dibattimento, sia ex Pretura che ex Tribunale, prima della dichiarazione di apertura del medesimo, può essere chiamato a decidere sulla proposta ex art.444 C.p.p.. Le novità della ridetta modifica sono il termine perentorio di presentazione dell'istanza - che per i reati per i quali non è prevista la diretta emissione del decreto di citazione da parte del P.M. è di sette giorni dalla notifica del decreto emesso dal G.I.P. - e la facoltà dell'imputato, e solo di esso, di rinnovare, davanti al primo giudice del dibattimento, la richiesta tempestivamente presentata e rigettata in prima istanza dal G.I.P.. Il quesito cui si deve risposta è se il verbo rinnovare, utilizzato dal legislatore, consenta all'istante di prospettare al Giudice del dibattimento termini diversi di patteggiamento rispetto a quelli in precedenza disattesi e se ciò debba farsi sempre nel regime concordato tra le parti. La chiave di lettura, dunque, è tutta nel significato del verbo rinnovare, da interpretare comunque nel contesto dell'intera previsione normativa. Le sopra evidenziate considerazioni sulla sistematica e sulla correlazione tra la vecchia e la nuova disciplina inducono a propendere per la soluzione di una riproposizione in termini diversi.

Altre interpretazioni, ed in particolare quella che muove dall'apprezzamento del termine rinnovare come ripetizione della richiesta nei medesimi termini di quella rigettata, non solo non sarebbero sorretta dalla logica, primario criterio esegetico, ma contrasterebbe con i principi ispiratori dei previsti riti alternativi e massimamente di quello dell'applicazione della pena su richiesta. Inoltre, tale diversa lettura prospetta un'illogica duplicazione di esame, con conseguente giudizio a carattere definitivo, che nel nostro ordinamento, sempre più proiettato verso l'eliminazione di riesami strumentali, è proponibile solo nei previsti classici procedimenti di gravame. La ridetta analisi appare confortata dallo stesso legislatore il quale, statuisce, sempre nel citato art.448, che il Giudice, ove ritenga fondata la richiesta (in seconda istanza), pronuncia immediatamente sentenza, e che la richiesta stessa non è, comunque, ulteriormente rinnovabile, dando così un senso anche pratico alla prospettazione di una seconda istanza.

Premesso, comunque, che se il legislatore avesse voluto precludere la prospettazione di termini diversi da sottoporre all'esame del Giudice del dibattimento lo avrebbe espressamente previsto, nessuna ratio, che non fosse quella di favorire la scelta del rito di cui trattasi, può avere indotto il legislatore medesimo a prevedere una ripetizione della proposta ex art.444 C.p. che se ipotizzata nei medesimi termini, difficilmente potrebbe sortire, in concreto, l'effetto sperato per la difficoltà del Giudice del dibattimento - che sostanzialmente opererebbe come Giudice del riesame pur in assenza di specifiche norme procedimentali - di sovvertire il giudizio di censura del G.I.P. con motivazione critica irragionevole attesa l'assenza di nuovi o diversi elementi valutabili.

Come dire che, anche in concreto, ove si intendesse per "rinnovazione" la riproposizione della medesima istanza, la introdotta modifica al sistema previgente si tradurrebbe non solo in una frustrazione delle prospettive del nuovo legislatore, finalizzate ad ulteriore effetto deflativo ma, anzi, tenuto conto dei nuovi termini di presentazione dell'istanza, previsti a pena di decadenza, sortirebbe un pesante effetto contrario. Ne deriva che per accedere al rito del patteggiamento, che fonda sulla natura negoziale della proposta, la rinnovazione della medesima deve essere prospettata davanti al Giudice del dibattimento in termini diversi, tra i quali può ben essere ricompreso anche il consenso del P.M., primamente negato, che non è sottoposto, a tali fini, a termini di decadenza (art.446, comma 1, n.4, C.p.p., nuova formulazione), e che, non a caso, non è espressamente previsto nell'ipotesi di cui si discute. Come dire che ogni sopravvenienza determina comunque una diversa prospettazione dell'istanza (che quindi non sarebbe più la stessa).

Vero è che dalla mancata previsione del consenso del P.M. si potrebbe argomentare che il Giudice è chiamato a decidere senza i limiti derivanti dal potere negoziale delle parti e, quindi, la relativa sentenza di accoglimento dell'istanza muoverebbe unicamente da una valutazione postuma del dissenso del P.M. ovvero dalla motivazione di rigetto del G.I.P.. Sennonché tale ultima ipotesi, già prevista nella disposizione previgente come seconda soluzione, è ripetuta nel nuovo art.448 quale terza soluzione e non può, quindi, supporsi che il legislatore abbia ex novo introdotto un'inutile duplicazione.