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Legge
6 marzo 2001, n. 60 "Disposizioni in materia di difesa d'ufficio"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo
97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2.
I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello,
mediante un'apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire
l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi
dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della
polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli
dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla
base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del
procedimento e della reperibilità". 2. Dall'attuazione della disposizione
di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato.
Art. 2.
1. Il comma 3 dell'articolo
97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "3.
Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono
compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore
e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi,
danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato
dall'ufficio di cui al comma 2".
Art. 3.
1. Il comma 4 dell'articolo
97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "4.
Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia
o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito,
non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come
sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico
ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze,
richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva,
nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente
reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi
le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato
sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma
2".
Art. 4.
1. Il comma 1 dell'articolo
102 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "1.
Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare
un sostituto".
Art. 5.
1. L'articolo 108 del codice
di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 108 - (Termine
per la difesa) - 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità,
e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello
designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine
congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli
atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. 2. Il
termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso
dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali
che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione
del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore
a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza".
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, di seguito denominate "norme di attuazione
del codice di procedura penale", le parole: "idonei e" sono soppresse.
Art. 7.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo
29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito
il seguente: "1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
97 del codice, è necessario il conseguimento di attestazione di
idoneità rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine
della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati
dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale
ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia,
essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui
al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione
in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea
documentazione".
Art. 8.
1. Il comma 2 dell'articolo
29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente: "2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun
capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con
recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate,
fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità
giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema
informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano
competenze specifiche". 2. Dall'attuazione della disposizione di
cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Art. 9.
1. Il comma 3 dell'articolo
29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente: "3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente
gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente
nel distretto di corte d'appello".
Art. 10.
1. Il comma 4 dell'articolo
29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente: "4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve
garantire: a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio
di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma
1; b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un
unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie
e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo
da non permettere l'effettività della difesa; c) l'istituzione di
un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti,
che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei
nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio
corrispondente alle esigenze".
Art. 11.
1. Il comma 5 dell'articolo
29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente: "5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la
polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo
all'ufficio di cui al comma 2".
Art. 12.
1. Il comma 6 dell'articolo
29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente: "6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense
o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri
per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio".
Art. 13.
1. Il comma 7 dell'articolo
29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente: "7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di
cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilità".
Art. 14.
1. I commi 8 e 9 dell'articolo
29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale sono
abrogati.
Art. 15.
1. Al comma 1 dell'articolo
30 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, le
parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3".
Art. 16.
1. Al comma 3 dell'articolo
30 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo
la parola: "incarico" sono inserite le seguenti: "e non ha nominato
un sostituto", la parola: "avvertire" è sostituita dalla seguente:
"avvisare" e le parole: "a sostituirlo" sono sostituite dalle seguenti:
"alla sostituzione".
Art. 17.
1. L'articolo 32 delle norme
di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 32. - (Recupero dei crediti professionali) - 1. Le procedure
intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai
difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati
e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. Al difensore d'ufficio è corrisposto il compenso nella misura
e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217,
quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il
recupero dei crediti professionali. 3. Lo Stato, con le forme e
le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di
ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita
dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa
al patrocinio a spese dello Stato".
Art. 18.
1. Dopo l'articolo 32 delle
norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il
seguente: "Art. 32-bis - (Retribuzione del difensore d'ufficio di
persona irreperibile) - 1. Il difensore d'ufficio della persona
sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile
è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello
Stato nelle forme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30
luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico
di chi si è reso successivamente reperibile".
Art. 19.
1. Dopo l'articolo 369 del codice
di procedura penale è inserito il seguente: "Art. 369-bis - (Informazione
della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa) -
1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di
assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli
375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli
atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini
la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio. 2. La comunicazione
di cui al comma 1 deve contenere: a) l'informazione della obbligatorietà
della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della
facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta
alle indagini; b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo
indirizzo e recapito telefonico; c) l'indicazione della facoltà
di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza,
l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio; d) l'indicazione
dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano
le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e
l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione
forzata; e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato".
Art. 20.
1. Il comma 3 dell'articolo
460 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "3.
Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata
con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore
di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria".
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