ACCESSO
ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO
1.IL
RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL DOMICILIO INFORMATICO; 2. MISURE
DI SICUREZZA; 3.FATTISPECIE TIPICA; 4.CONCORSO CON ALTRI REATI
1. IL RICONOSCIMENTO
GIURIDICO DEL DOMICILIO INFORMATICO - L'utilizzazione
sempre più diffusa delle moderne tecnologie ha fatto diffondere
una serie di condotte antigiuridiche, convenzionalmente fatte
ricadere sotto la dizione di crimini informatici in cui vengono
ricompresi sia i fatti illeciti dove l'elaboratore riveste il
ruolo di strumento attivo, inteso come mezzo per la commissione
di reati (si pensi ad esempio alla creazione e diffusione di virus
informatici, frodi informatiche, etc.) che di oggetto diretto
di tutela (ad esempio nelle ipotesi di intrusione, danneggiamento
o sabotaggio) dove il sistema elettronico risulta l'obiettivo
dell'altrui condotta illecita. Con la previsione dell'art.615-ter
c.p., introdotto con la legge 23 dicembre 1993 n.547, il legislatore
ha assicurato la protezione del domicilio informatico. In attuazione
dei principi costituzionali (art.14 Costituzione) che tutelano
il domicilio, l'ambiente informatico è stato equiparato dal diritto
penale allo spazio domestico, purché munito di misure di sicurezza
idonee a rendere evidente il carattere riservato delle informazioni
custodite nelle unità di elaborazione, il cui accesso è limitato
alle sole persone autorizzate dal titolare. Non a caso quindi
l'art.615-ter c.p., proteggendo il bene giuridico dell'integrità
e della riservatezza delle informazioni, è stato inserito nella
sezione IV del codice penale dedicata ai delitti contro l'inviolabilità
del domicilio, penalmente inteso come luogo virtuale in cui l'individuo
esplica liberamente la personalità in tutte le sue manifestazioni.
Tuttavia tale art. non si limita a tutelare solamente i contenuti
personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti,
ma offre una tutela più ampia che si concreta nello jus excludendi
alios, qualunque sia il contenuto dei dati, purché attinente alla
sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente;
con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche
agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che il titolare
dello jus excludendi alios sia persona fisica, giuridica, privata
o pubblica, o altro ente. La definizione di sistema informatico,
non esplicitata nel testo normativo, è il presupposto dell'ambito
di applicazione dell'intera legge 547/93. Per sistema informatico
si deve intendere un insieme completo di apparecchiature di elaborazione,
composto sia di elementi hardware che di elementi software funzionanti
in reciproca implementazione e, quindi, l'insieme delle risorse
di calcolo, delle procedure elettroniche, delle reti di comunicazione
e degli apparati utilizzati per il trattamento di informazioni.
Con l'espressione sistema telematico, invece, la norma si riferisce
ad un insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione
a distanza di dati ed informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie
dedicate alle telecomunicazioni. La Suprema Corte ha precisato,
con una sicuramente condivisibile formula estensiva, che per sistema
informatico deve intendersi un complesso di apparecchiature destinate
a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione,
in tutto o in parte, di tecnologie elettroniche caratterizzate
dalla rappresentazione di informazioni attraverso simboli numerici
elementari denominati bit che, organizzati in opportune combinazioni,
vengono elaborati automaticamente dalla macchina.
2. MISURE DI SICUREZZA
- Assai pertinente, oltre che conforme
alle indicazioni del Consiglio d'Europa, appare il richiamo alle
misure di sicurezza che devono essere poste a protezione del sistema
stesso, perché il fatto abbia rilevanza penale, essendo alla loro
stregua che si può apprezzare l'abusività dell'accesso, ed, in
caso di accesso legittimo, quella del mantenimento contro la volontà,
in particolar modo se tacita, del titolare, bilanciando le esigenze
di tutela della riservatezza informatica con quelle della altrimenti
generale libertà di accesso ai dati e di circolazione delle informazioni.
Le misure di sicurezza richieste possono essere ostacoli di natura
sia tecnica (password, codici segreti, biometria, impronta digitale,
etc.) che fisica (chiavi di accesso ai locali o alla possibilità
di accensione dell'elaboratore, etc.) che si frappongono al libero
utilizzo di un sistema da parte delle persone non autorizzate.
Non ha rilevanza la complessità o la difficoltà che la misura
di sicurezza opponga al suo superamento (è irrilevante quindi
il fatto che essa possa essere superata facilmente da persone
mediamente esperte), ma è essenziale che tali misure siano presenti
al momento in cui il fatto è commesso, inequivocabile espressione
della volontà contraria del titolare del sistema ad ogni accesso
non autorizzato. Il legislatore ha escluso dalla sfera di tutela
penale i c.d. sistemi aperti, in cui lo stesso avente diritto
rinuncia a porre preclusioni di sorta all'accesso di terzi, disinteressandosi
della loro legittimazione. In questi casi non è sembrato al legislatore
opportuno che intervenisse la sanzione penale, considerata la
sua funzione di tutela solo sussidiaria (in base al principio
di extrema ratio) per situazioni in cui lo stesso o gli stessi
titolari del diritto di escludere terzi non si attivano in alcun
modo per proteggere preventivamente il sistema ed i dati. Tale
conclusione è inequivocabilmente confermata dalla collocazione
sistematica del reato, posto all'interno della sezione dedicata
ai delitti contro l'inviolabilità del domicilio. La protezione
del sistema non si realizza solo con accorgimenti di carattere
informatico operanti a livello di software o di hardware, bensì
anche con ogni forma di protezione fisica del sistema. Il computer
posto in una stanza chiusa a chiave può, secondo dottrina dominante,
già considerarsi protetto da misure di sicurezza. Ed è in effetti
solo con riferimento a tale vasta possibilità di misure anche
fisiche di sicurezza, che si giustifica l'altrimenti anomala circostanza
aggravante prevista dal n.2 del capoverso (fatto commesso usando
violenza ovvero da persona palesemente armata).
3. FATTISPECIE TIPICA
- La formulazione del primo comma
- chiunque - lascia evincere come, almeno rispetto alla condotta
base, si configuri un reato comune, anche se la previsione è principalmente
rivolta contro i c.d. hackers, soggetti che, dotati di particolari
conoscenze e capacità inerenti alle tecnologie informatiche, si
introducono nei sistemi informatici attraverso le reti telematiche
superando le eventuali protezioni elettroniche apprestate dai
proprietari del sistema. Oggetto materiale del reato è l'altrui
sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza,
ovunque esso sia collocato. La norma prevede due distinte condotte
di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico
o telematico protetto da misure di sicurezza e quella di chi vi
si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto
di escluderlo. La prima condotta può scindersi in due fasi entrambe
necessarie affinché si concretizzi il reato: il c.d. accesso fisico,
consistente ad es. nella materiale accensione del sistema e nell'accesso
c.d. logico consistente nell'inizio di un colloquio con il software
del sistema. Posto che la condotta di introduzione è prodromica
rispetto a quella del mantenimento è evidente che tale seconda
ipotesi delittuosa colpisce i casi in cui, dopo un accesso legittimo,
in quanto effettuato con il consenso dell'avente diritto, l'accesso
al sistema sia divenuto successivamente illegittimo. L'abusivo
mantenimento costituisce tuttavia una condotta pur sempre commissiva,
infatti la norma non è incentrata sulla sanzione dell'omesso abbandono
del sistema, ma sul volontario mantenimento dell'accesso. Il mantenimento
è condotta di azione che perdura consapevolmente. Secondo la dottrina
maggioritaria il requisito della abusività non rappresenta una
vera e propria ipotesi di antigiuridicità speciale (che richiede
per la punibilità del fatto l'assenza di situazioni scriminanti
ulteriori rispetto alle cause di giustificazione codificate),
ma ribadisce semplicemente la necessaria assenza di scriminanti.
La norma richiede per la commissione del delitto il dolo generico
che si esaurisce nella coscienza e volontà di inserirsi nell'altrui
sistema informatico o telematico, oppure nel rimanervi contro
la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione.
La condotta di accesso abusivo è un reato a consumazione istantanea
che si perfeziona con l'introduzione nel sistema informatico.
La condotta del mantenimento contro la volontà dell'avente diritto
(condotta che presuppone una introduzione legittima nel sistema)
si caratterizza invece come reato permanente, la cui consumazione
cessa nel momento in cui si interrompe l'accesso. Le circostanze
previste dalla norma sono tutte ad effetto speciale. Esse, in
considerazione della maggiore gravità del fatto, permettono che
si proceda d'ufficio, mentre per il reato base la procedibilità
è subordinata alla presentazione della querela da parte del soggetto
titolare del diritto. Il reato è di pericolo presunto, infatti
non è necessario che il responsabile abbia agito per fini di lucro
o semplicemente per gioco, ovvero abbia sottratto informazioni
o impedito il funzionamento del sistema. La scelta del Legislatore
italiano (sulla stessa linea delle Raccomandazioni del Consiglio
d'Europa), di punire il semplice accesso, va condivisa considerando
anche la difficile possibilità di accertare e punire le effettive
lesioni della riservatezza, data la relativa facilità, una volta
conseguito l'accesso ad un sistema, di leggere, copiare, trasmettere
e addirittura manipolare i dati e i files in esso contenuti, senza
lasciare traccia alcuna di queste operazioni
4. CONCORSO CON ALTRI
REATI - Poiché la fattispecie normativa
sanziona esclusivamente gli accessi in forma virtuale, se il responsabile
per entrare nel sistema si introduce indebitamente nei locali
ove sono ubicate le apparecchiature che costituiscono il sistema,
il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
concorre inevitabilmente con quello di violazione di domicilio
(art.614 c.p.). La norma incriminatrice de quo può inoltre concorrere
con il reato di frode informatica (art.640-ter c.p.) che punisce
chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema
informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi
modalità su dati, informazioni o programmi ad esso pertinenti,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
La possibilità di configurare il concorso formale tra i due reati
in esame discende dalla diversità dell'elemento soggettivo e dei
beni giuridici tutelati, che si individuano nella tutela del domicilio
informatico per il reato di cui all'art.615-ter c.p. e nell'integrità
del patrimonio per il reato previsto dall'art.640-ter c.p.. Tale
concorso si giustifica, inoltre, dalla non completa sovrapponibilità
delle due figure criminose, nel reato di frode informatica non
si rinviene il riferimento alle misure di sicurezza, ed anche
dall'autonomo disvalore che presenta la violazione della riservatezza
individuale e l'intrusione nell'altrui domicilio informatico,
rispetto alla manipolazione del sistema informatico.
Dott. Filippo Cocco (Studio
Legale Maresi & Maresi)