Flash sulla competenza del Giudice di
Pace in materia penale
Decreto Legislativo 274/2000 (istitutivo
della competenza penale del Giudice di Pace)
Art. 4 (elenco reati attribuiti
alla competenza del GDP):
"Il giudice di pace è competente:
a) per i delitti consumati
o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle
fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di
parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela
di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene
del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale
quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore
a venti giorni, 593, primo e secondo comma, 594, 595, primo e
secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis, 632, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis, 633, primo comma, salvo
che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis, 635, primo
comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639
bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale;
b) per le contravvenzioni
previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731
del codice penale. Il giudice di pace è altresì competente per
i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti
dalle seguenti disposizioni: a) articoli 25 e 62, terzo comma
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante "Testo unico
in materia di sicurezza"; b) articoli 1094, comma primo, 1096
e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione
del testo definitivo del codice della navigazione";
c) articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante
"Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina
dei rifugi alpini";
d) articoli 102 e 106 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei
deputati";
e) articolo 92 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante
"Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali";
f) articolo 15, secondo
comma della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti
per l'acquisto di nuove macchine utensili";
g) articolo 3 della legge
8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore
farmaceutico";
h) articolo 51 della legge
25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";
i) articoli 3, terzo e
quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante
"Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
l) articoli 18 e 20 della
legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del
lotto e misure per il personale del lotto";
m) articolo 17, comma 3,
della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le
attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti
e per la produzione di plasmaderivati";
n) articolo 15, comma 3,
del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione
delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti
semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29
dicembre 1990, n. 428";
o) articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione
della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli,
a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";
p) articolo 7, comma 9,
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione
della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole";
q) articoli 186, commi
2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada";
r) articolo 10, comma
1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione
della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici
impiantabili attivi";
s) articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione
della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici".
La competenza per i reati
di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se ricorre una
o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto
legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni,
nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio
1991, n. 203 e 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205. Rimane
ferma la competenza del tribunale per i minorenni."
Osservazioni:
1) sono di competenza del
giudice di pace le lesioni personali (art. 582 cp ) con malattia
di durata non superiore a 20 giorni, e le lesioni colpose (art.
590 cp) indipendentemente dalla gravità degli eventi lesivi, e,
se commesse con violazioni sulla sicurezza o igiene nel lavoro
o per colpa professionale, qualora la malattia sia di durata non
superiore a 20 giorni.
2) Nei reati attribuiti alla
competenza del Giudice di pace sono state trasformate le sanzioni,
è stata eliminata la pena detentiva ed è stato introdotto l'obbligo
di permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità con i criteri
di conversione indicati nell'art. 52 D.Lgs 274/2000.
3) Tutte le contravvenzioni
di competenza del Giudice di Pace possono essere definite con
oblazione (162 o 162 bis cp). In particolare nelle contravvenzioni
punibili con pena alternativa e, pertanto, definibili con l'oblazione
"speciale", il contravventore può essere ammesso a pagare, prima
dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla
metà del massimo dell'ammenda, qualora non permangano conseguenze
dannose o pericolose del reato eliminabili dallo stesso e/o non
sussistano i casi di esclusione previsti dall'art. 162 bis c.III
IV cp.
L'art. 35 del D.Lgs 271/00
consente al giudice di pace di dichiarare, con sentenza, l'estinzione
del reato quando l'imputato, prima dell'udienza di comparizione,
dimostri di aver proceduto alla riparazione del danno cagionato
dal reato e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose
del reato. Ergo un imputato attento e parsimonioso preferirà risarcire
il danno, eliminare le conseguenze dannose o pericolose reato
ed ottenere la dichiarazione di estinzione del reato ex art. 53
D.Lgs 274/00 risparmiando, in tal modo, la somma di cui all'oblazione
speciale, corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
Remember!: anche la guida
in stato di ebbrezza (art. 187 e 187 cds) rientra tra i reati
di competenza del Giudice di Pace e, in virtù della trasformazione
sanzionatoria, è definibile con oblazione ex art. 162 bis cp.
E' ammissibile, in tale fattispecie, la dichiarazione di estinzione
del reato a seguito di condotte riparatorie ex art. 35 D.Lgs 271/00?
Si vedrà!
Estinzione del reato a seguito
di condotte riparatorie Telegraficamente si richiamano talune
peculiarità della nuova causa di estinzione del reato di cui all'art.
35 D.Lgs 274/00:
1) E' applicabile a tutti
i reati di competenza del Giudice di Pace;
2) Si applica solamente alla
persona cui si riferisce ( in caso di concorso di persone non
potrà pertanto essere estesa ai concorrenti che non abbiano posto
in essere la condotta riparatoria);
3) E' applicabile anche durante
la fase delle indagini preliminari;
4) La relativa sentenza è
impugnabile;
5) Può essere applicata in
appello (nel caso in cui fosse stata negata, ingiustamente, in
primo grado);
6) Non richiede il consenso
della persona offesa (a differenza della esclusione della procedibilità
nei casi di particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34
D.Lgs 274/00. Inoltre in caso di rifiuto dell'offerta da parte
dell'offeso, il GDP può ritenerlo ingiustificato e dichiarare
comunque l'estinzione del reato ex art. 35 );
7) La condotta riparatoria
deve essere posta in essere prima dell'udienza di comparizione;
8) Introduce, di fatto, una
sostanziale discriminazione in base alle condizioni economiche
del reo;
9) La sentenza non si iscrive
nel casellario giudiziale ( non essendo stata apportata alcuna
modifica all'elencazione tassativa di cui all'art. 686 cpp).
Competenza per territorio
Nulla quaestio sulla competenza per territorio disciplinata dall'art.
5 D.Lgs 274/00: locus commissi delicti.
Competenza per materia
determinata dalla connessione (art. 6 D.Lgs 274/00) Nel procedimento
avanti al Giudice di Pace si è sostanzialmente creato un orto
di reati (art. 4) dei quali si occupa solamente il GDP stesso.
La connessione è stata ridotta ad una sola ipotesi: concorso formale
di reati ex art. 81 I comma cp. ( 1 azione, + reati). Pertanto
solo il GDP può conoscere dei reati di propria competenza, a meno
che non si verta nell'ipotesi del concorso formale. Conseguentemente
qualora il Giudice togato si trovi a dover giudicare un soggetto
che abbia commesso più reati con diverse azioni, dovrà dichiarare
la propria incompetenza per il reato di competenza del GDP e trasmettere
gli atti al P.M.. Se invece i vari reati sono stati commessi con
una sola azione (concorso formale) allora il Giudice togato potrà
continuare a giudicare il fatto e non spogliarsi del reato di
competenza del Giudice di Pace ( es. omicidio colposo e guida
in stato d'ebbrezza, rapina e lesioni non superiori a 20 giorni
ecc.). In tali casi, però, il Giudice togato:
- dovrà applicare, per il
reato che rientrerebbe nella competenza del GDP, la disciplina
sulle sanzioni prevista nel D.Lgs. 274/00;
- potrà applicare la sospensione
condizionale della pena (altrimenti inapplicabile dal GDP nei
reati di propria competenza ex art. 60 D.Lgs 274/00;
- potrà definire il procedimento
con i riti alternativi ( non previsti avanti al GDP);
- nel certificato del casellario
giudiziale rilasciato a richiesta dell'interessato sarà indicata
la pena complessiva, ma non il reato di competenza del GDP ex
art. 63 c. 2 D.Lgs 274/00;
Ai sensi dell'art. 48 D.Lgs
274/00 in ogni stato e grado del processo se il giudice togato
ritiene che il reato appartenga alla competenza del GDP e non
si verta nella sopracitata ipotesi di concorso formale, dovrà
dichiarare la propria incompetenza per il reato di competenza
del GDP e trasmettere gli atti al P.M. (anche se vi pervenga a
seguito della modifica dell'imputazione ex art. 516 cpp od alla
diversa qualificazione giuridica del fatto ex art. 521 cpp). In
ogni caso però sarà percorribile, in sede esecutiva ex art. 671
cpp qualora ne ricorrano le condizioni, la più favorevole ipotesi
della continuazione.
Connessione e riunione:
Il D.Lgs 274/00 ha ancorato
la connessione alla possibilità di riunione dei procedimenti avanti
al GDP. Gli art. 7 e 9 infatti consentono al GDP, prima di procedere
alla udienza di comparizione (ma non prima del deposito della
citazione a giudizio della P.G. o del decreto di convocazione
delle parti), di ordinare la riunione nei seguenti casi:
- procedimenti connessi;
- reati commessi da più persone
in danno reciproco;
- quanto una persona è imputata
di più reati legati dal medesimo disegno criminoso; - quando più
persone, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento;
- in ogni caso in cui giovi
alla celerità e alla completezza dell'accertamento;
Pertanto il GDP ha cognizione
esclusiva dei reati attribuiti alla propria competenza per materia
con le sole esclusioni della connessione ( concorso formale =
1 azione + reati) e della speciale competenza del Tribunale per
i Minorenni ( mai il GDP potrà giudicare il reato commesso dal
minore). In sostanza si è ristretta la connessione e si sono allargate
le ipotesi di riunione.
Disciplina transitoria
(artt. 63-64 D.Lgs 274/00)
La nuova disciplina avanti
al GDP si applica ai reati commessi dopo il 2.1.2002, ovvero a
quelli commessi prima (successivi però al 6.10.2000-data di pubblicazione
D.Lgs. 274/00), ma iscritti nel registro delle notizie di reato
successivamente al 2.1.2002. Inoltre se la notizia di un reato
che rientrerebbe nella competenza del GDP è stata iscritta nel
registro ex art. 335 cpp prima del 2.1.2002, il giudice togato
mantiene la propria competenza ma sono applicabili le disposizioni
del titolo II del D.Lgs 274/00:
- disciplina sanzionatoria
avanti al GDP (artt. 52-56)
- sentenza di condanna alla
permanenza domiciliare (art.33) - proscioglimento per particolare
tenuità del fatto (art. 34)
- estinzione del reato a seguito
di condotte riparatorie (art. 35)
- esecuzione e modificazione
della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità
- rinnovata disciplina delle
iscrizioni nel casellario giudiziale
In ogni caso resta ferma l'applicabilità
dell'art. 2 comma 3 c.p. (favor rei: per es. sarà possibile disporre
la sospensione condizionale della pena, altrimenti inapplicabile
dal GDP).
Ravenna febbraio 2002
Avv. Giorgio Guerra (avvguerra@linknet.it)