IL
FALSO DOCUMENTO INFORMATICO art. 491 bis c.p.
Il concetto di "documento"
è stato nel corso degli ultimi anni radicalmente modificato ed
obbligatoriamente ampliato in conseguenza dell'imporsi delle nuove
forme comunicative all'interno della società "moderna".
La sempre più diffusa applicazione
delle evolute tecniche di memorizzazione, elaborazione automatica,
trasmissione a distanza di dati ed informazioni ha, in effetti,
profondamente inciso sulle modalità di espressione e comunicazione
fra individui, anche giuridicamente rilevanti, investendo le stesse
forme delle "dichiarazioni di volontà e di scienza" che hanno
da sempre costituito il contenuto sostanziale, necessariamente
"rappresentativo" e potenzialmente "comunicativo" della nozione
tradizionale di documento.
Se il particolare pregio tecnico
dei dati informatici costituito dalla loro grande flessibilità
e facilità di trattamento tecnologico, che li rende suscettibili
di celere e facile memorizzazione e comunicazione a distanza in
tempo reale, la loro strutturale "manipolabilità" da parte degli
elaboratori (cui sono affidati, secondo programmi predisposti
dall'uomo, ma che escludono funzionalmente la necessità di un
suo diretto intervento) costituisce anche la ragione della loro
intrinseca vulnerabilità e quindi all'opportunità di interventi
manipolatori abusivi, spesso lesivi della correttezza ed autenticità
del contenuto informativo loro proprio, spesso rappresentativo
di atti e fatti giuridicamente rilevanti. Da ciò emerge un nuovo
bene od interesse, di rilevanza non solo individuale, ma anche
collettiva, concernente l'affidabilità dei dati informatici nel
traffico giuridico, da tutelare, come già previsto dagli ordinamenti
vigenti per i documenti e gli altri mezzi probatori, se ed in
quanto rappresentativi di situazioni rilevanti nei rapporti giuridici.
Così il legislatore italiano
ha interpretato l'esigenza di tutelare questo nuovo bene e quindi
di prevedere l'incriminazione penale delle "falsità informatiche"
in conformità al modello delle comuni fattispecie di falsità in
atti, quale diretta equiparazione fra le due categorie. Cosi l'art.
491 bis c.p.: "Se alcuna delle falsità previste dal presente capo
riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano
le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli
atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento
informatico si intende qualunque supporto informatico contenente
dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente
destinati ad elaborarli". Occorre preliminarmente chiarire quale
sia l'oggetto di tutela della norma, il documento informatico.
Stando al tenore letterale
della norma, il decisivo ruolo distintivo, rispetto ai documenti
scritti sembrerebbe assolto dalla natura "informatica", anziché
cartacea, dei supporti contenenti dati, secondo una linea di tutela
del documento informatico come "supporto". Il supporto informatico
che contiene dati viene, infatti, indicato quale equivalente informatico
del tradizionale foglio di carta, sul quale un contenuto eventualmente
rappresentativo può essere impresso. Il legislatore avrebbe quindi
concepito la nuova tipologia documentale quale mera aggiunta ai
documenti tradizionali (atti pubblici e scritture private) dei
documenti informatici, considerati come nuovi "oggetti materiali"
di identiche condotte di falsificazione, distinti dai primi solo
per la diversa natura fisica dei relativi supporti, senza riguardo
ai riflessi dell'innovazione tecnologica sulla stessa struttura
delle nuove categorie oggetto della tutela e delle condotte meritevoli
di sanzione.
Ma ad integrare e delineare
meglio il concetto del nuovo bene tutelato interviene l'ulteriore
elemento delle definizione normativa, indicato con la locuzione
"aventi efficacia probatoria". Non solo tale requisito è concettualmente
riferito direttamente ai dati ed alle informazioni (oltre che,
indirettamente, ai programmi destinati ad elaborarli) e non certo
ai singoli supporti materiali che li contengano, ma esso coglie
anche il fondamento politico criminale della categoria, obbligando
l'interprete a considerare forma espressiva e contenuto informativo
dei dati informatici in funzione dei sottostanti rapporti giuridici
sostanziali che devono essere, tramite loro, oggetto di prova
nel sistema giuridico. Appare corretto considerare, quindi, la
nuova nozione quale "autonoma" categoria, che si affianca a quella
tradizionale senza rappresentarne una specie, in quanto concorre
a formare un nuovo e più ampio genere, costituito sia dai documenti
scritti "tradizionali" che dai "dati informatici aventi rilevanza
probatoria"; di conseguenza l'oggetto di tutela di cui va garantita
la genuinità, non è dunque costituito dai singoli dati, isolatamente
considerati, né tanto meno dai singoli supporti, in quanto meri
elementi materiali per le procedure di elaborazione, bensì dal
loro "contenuto rappresentativo", almeno potenzialmente comunicativo
per l'uomo e che proprio per questo può avere significato probatorio
di sottostanti atti, fatti o rapporti giuridicamente rilevanti.
Significativa, in tal senso
è l'essenziale definizione di "documento informatico" fornita
dall'art.1, lett. A) del DPR 513/97, come "rappresentazione di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" di cui e garantita
la validità e rilevanza giuridica "a tutti gli effetti di legge",
definizione che ben si concilia, integra e guida l'interpretazione
e qualificazione del bene stesso oggetto di tutela dell'art.491-bis
c.p.. In definitiva ad essere tutelati, sono i dati informatici
che circolano e si comunicano in quanto tali, e anche a prescindere
dai relativi supporti, ed il loro valore probatorio, la loro tutela
non può dipendere dall'elemento estrinseco della stabilità o durata
della loro incorporazione fisica ma piuttosto dal significato
comunicativo che rappresentano. La scelta del legislatore, al
fine di tutelare la genuinità del documento informatico, non può
che lasciare l'interprete quantomeno perplesso. Perlomeno quanto
agli effetti sistematici della novella in esame, accanto alla
discutibile tecnica di incriminazione per "rinvio", l'indiscriminata,
ma indubbia volontà legislativa di creare oltre una ventina di
nuove fattispecie penali, tante essendo quelle che risultano dalla
combinazione dell'esaminata disposizione definitoria con quelle
richiamate nella prima parte dell'art. 491-bis c.p.: cioè tutte
le ipotesi delittuose previste nel capo III (Delle falsità in
atti) del titolo II (Dei delitti contro la fede pubblica) del
libro II del codice penale, nel cui ambito esistono fattispecie
a loro volta costruite tramite norme estensive che fanno poi rinvio
ad altre. Tale, potenziale duplicazione di fattispecie appare
assai discutibile sul piano delle scelte di politica criminale,
essendo stata apparentemente operata senza che ne risulti una
congrua giustificazione e senza alcun lavoro di selezione, risultando
così, in sede interpretativa, di assai difficile delimitazione
pratica.
Inizialmente va osservato
che restano escluse dall'applicabilità ai "documenti informatici"
tutte le fattispecie di falso documentale che si collocano al
di fuori del capo III del titolo VII, libro II, del codice penale,
quali ad esempio i più gravi delitti di soppressione, falsificazione
o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello
stato di cui all'art.255 c.p.. In merito all'operato rinvio, esso
interviene su un sistema codicistico delle falsità documentali,
già imperniato spesso su distinzioni spesso sottilissime, relative
alla diversa tipologia e rilevanza degli atti (pubblici, certificazioni,
autorizzazioni, scritture ecc.), su cui possono ricadere tipologie
di condotte a loro volta variamente distinte, quali la formazione,
alterazione, contraffazione, simulazione. Tale configurazione
delle condotte penalmente rilevanti appare strutturalmente condizionata
dalle caratteristiche di questa molteplicità di documenti e atti
scritti, che ne costituiscono l'oggetto materiale e quindi all'interprete
spetta l'arduo compito, di fronte ai nuovi beni informatici in
esame, di delinearne l'effettivo contorno e di considerarne anche
l'effettiva possibilità logico giudica nel contesto del rinvio.
Vi sono infatti, nel capo di cui al rinvio, ipotesi delittuose
la cui struttura, per la specifica e tassativa configurazione
della condotta o del relativo oggetto materiale, sembra renderle
insuscettibili di estensione a corrispondenti falsità informatiche,
come le varie figure di abuso in foglio firmato in bianco (artt.
486, 487 e 488 c.p.), o quelle in cui sia richiesta dalla legge
penale o da quella extrapenale implicitamente integratrice, la
sottoscrizione autografa dell'atto, salvo e nei limiti della equiparabilità
alla stessa della firma digitale oggi prevista dal DPR n.513/97
e dal suo regolamento attuativo. Altrettanto dicasi per le disposizioni
incriminatrici delle falsità in altri documenti tipici, equiparati
agli atti pubblici, come il testamento olografo, la cambiale e
gli altri titoli di credito trasmissibili per girata di cui all'art.491
c.p.: solo l'eventuale espressa regolamentazione normativa di
modalità alternative di formazione e conservazione, attraverso
strumenti informatici consentirà una corrispondente estensione
della tutela penale, che non può certo dirsi già oggi operante
in forza della sola mera disposizione estensiva di cui all'art.491-bis.
La norma in esame, nella sua
prima parte, si riferisce inoltre ai documenti informatici sia
pubblici che privati, essa perciò traccia anche una distinzione
interna alla categoria dei documenti informatici, quelli "pubblici"
e quelli "privati", di conseguenza per una corretta loro individuazione,
i primi dovranno essere caratterizzati oltre che dai requisiti
generali di rappresentatività e valenza probatoria come sopra
delineati, da elementi specializzanti corrispondenti a quelli
che distinguono gli atti pubblici dalle scritture private. La
norma penale non specifica in cosa si traducano detti elementi
distintivi, rinviando in modo generico alle disposizione concernenti
rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Con
la conseguenza che per evitare un ricorso all'analogia in malam
partem, appare da escludere qualsiasi incriminazione "per rinvio",
allorché non siano previsti dal codice elementi tassativi di qualificazione
degli atti rilevanti, che non consentano de jure condito la possibilità
di rinvenire corrispondenti "documenti informatici": come nel
caso del falso in copie autentiche (art. 478 c.p.), che presuppongono
logicamente la previa individuazione dell'atto originale. Sono
perciò da attendersi disomogeneità ed incertezze applicative,
che in contrasto con gli scopi della novella, possono indebolire
la stessa efficacia generalpreventiva delle nuove incriminazioni.
Ancora una volta il compito
più arduo è lasciato all'intervento giurisprudenziale che, in
assenza di specifiche tassative disposizioni, dovrà colmare le
lacune interpretative che questa opinabile scelta legislativa
di mero rinvio (all'apparenza ottenuta e derivata dalla necessità
di fornire immediata tutela a nuovi problemi e beni giuridici)
ha inevitabilmente e prevedibilmente lasciato.
Dott. Filippo Cocco
Dott. Giuseppe Rughi