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IL FALSO DOCUMENTO INFORMATICO art. 491 bis c.p.

Il concetto di "documento" è stato nel corso degli ultimi anni radicalmente modificato ed obbligatoriamente ampliato in conseguenza dell'imporsi delle nuove forme comunicative all'interno della società "moderna".

La sempre più diffusa applicazione delle evolute tecniche di memorizzazione, elaborazione automatica, trasmissione a distanza di dati ed informazioni ha, in effetti, profondamente inciso sulle modalità di espressione e comunicazione fra individui, anche giuridicamente rilevanti, investendo le stesse forme delle "dichiarazioni di volontà e di scienza" che hanno da sempre costituito il contenuto sostanziale, necessariamente "rappresentativo" e potenzialmente "comunicativo" della nozione tradizionale di documento.

Se il particolare pregio tecnico dei dati informatici costituito dalla loro grande flessibilità e facilità di trattamento tecnologico, che li rende suscettibili di celere e facile memorizzazione e comunicazione a distanza in tempo reale, la loro strutturale "manipolabilità" da parte degli elaboratori (cui sono affidati, secondo programmi predisposti dall'uomo, ma che escludono funzionalmente la necessità di un suo diretto intervento) costituisce anche la ragione della loro intrinseca vulnerabilità e quindi all'opportunità di interventi manipolatori abusivi, spesso lesivi della correttezza ed autenticità del contenuto informativo loro proprio, spesso rappresentativo di atti e fatti giuridicamente rilevanti. Da ciò emerge un nuovo bene od interesse, di rilevanza non solo individuale, ma anche collettiva, concernente l'affidabilità dei dati informatici nel traffico giuridico, da tutelare, come già previsto dagli ordinamenti vigenti per i documenti e gli altri mezzi probatori, se ed in quanto rappresentativi di situazioni rilevanti nei rapporti giuridici.

Così il legislatore italiano ha interpretato l'esigenza di tutelare questo nuovo bene e quindi di prevedere l'incriminazione penale delle "falsità informatiche" in conformità al modello delle comuni fattispecie di falsità in atti, quale diretta equiparazione fra le due categorie. Cosi l'art. 491 bis c.p.: "Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli". Occorre preliminarmente chiarire quale sia l'oggetto di tutela della norma, il documento informatico.

Stando al tenore letterale della norma, il decisivo ruolo distintivo, rispetto ai documenti scritti sembrerebbe assolto dalla natura "informatica", anziché cartacea, dei supporti contenenti dati, secondo una linea di tutela del documento informatico come "supporto". Il supporto informatico che contiene dati viene, infatti, indicato quale equivalente informatico del tradizionale foglio di carta, sul quale un contenuto eventualmente rappresentativo può essere impresso. Il legislatore avrebbe quindi concepito la nuova tipologia documentale quale mera aggiunta ai documenti tradizionali (atti pubblici e scritture private) dei documenti informatici, considerati come nuovi "oggetti materiali" di identiche condotte di falsificazione, distinti dai primi solo per la diversa natura fisica dei relativi supporti, senza riguardo ai riflessi dell'innovazione tecnologica sulla stessa struttura delle nuove categorie oggetto della tutela e delle condotte meritevoli di sanzione.

Ma ad integrare e delineare meglio il concetto del nuovo bene tutelato interviene l'ulteriore elemento delle definizione normativa, indicato con la locuzione "aventi efficacia probatoria". Non solo tale requisito è concettualmente riferito direttamente ai dati ed alle informazioni (oltre che, indirettamente, ai programmi destinati ad elaborarli) e non certo ai singoli supporti materiali che li contengano, ma esso coglie anche il fondamento politico criminale della categoria, obbligando l'interprete a considerare forma espressiva e contenuto informativo dei dati informatici in funzione dei sottostanti rapporti giuridici sostanziali che devono essere, tramite loro, oggetto di prova nel sistema giuridico. Appare corretto considerare, quindi, la nuova nozione quale "autonoma" categoria, che si affianca a quella tradizionale senza rappresentarne una specie, in quanto concorre a formare un nuovo e più ampio genere, costituito sia dai documenti scritti "tradizionali" che dai "dati informatici aventi rilevanza probatoria"; di conseguenza l'oggetto di tutela di cui va garantita la genuinità, non è dunque costituito dai singoli dati, isolatamente considerati, né tanto meno dai singoli supporti, in quanto meri elementi materiali per le procedure di elaborazione, bensì dal loro "contenuto rappresentativo", almeno potenzialmente comunicativo per l'uomo e che proprio per questo può avere significato probatorio di sottostanti atti, fatti o rapporti giuridicamente rilevanti.

Significativa, in tal senso è l'essenziale definizione di "documento informatico" fornita dall'art.1, lett. A) del DPR 513/97, come "rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" di cui e garantita la validità e rilevanza giuridica "a tutti gli effetti di legge", definizione che ben si concilia, integra e guida l'interpretazione e qualificazione del bene stesso oggetto di tutela dell'art.491-bis c.p.. In definitiva ad essere tutelati, sono i dati informatici che circolano e si comunicano in quanto tali, e anche a prescindere dai relativi supporti, ed il loro valore probatorio, la loro tutela non può dipendere dall'elemento estrinseco della stabilità o durata della loro incorporazione fisica ma piuttosto dal significato comunicativo che rappresentano. La scelta del legislatore, al fine di tutelare la genuinità del documento informatico, non può che lasciare l'interprete quantomeno perplesso. Perlomeno quanto agli effetti sistematici della novella in esame, accanto alla discutibile tecnica di incriminazione per "rinvio", l'indiscriminata, ma indubbia volontà legislativa di creare oltre una ventina di nuove fattispecie penali, tante essendo quelle che risultano dalla combinazione dell'esaminata disposizione definitoria con quelle richiamate nella prima parte dell'art. 491-bis c.p.: cioè tutte le ipotesi delittuose previste nel capo III (Delle falsità in atti) del titolo II (Dei delitti contro la fede pubblica) del libro II del codice penale, nel cui ambito esistono fattispecie a loro volta costruite tramite norme estensive che fanno poi rinvio ad altre. Tale, potenziale duplicazione di fattispecie appare assai discutibile sul piano delle scelte di politica criminale, essendo stata apparentemente operata senza che ne risulti una congrua giustificazione e senza alcun lavoro di selezione, risultando così, in sede interpretativa, di assai difficile delimitazione pratica.

Inizialmente va osservato che restano escluse dall'applicabilità ai "documenti informatici" tutte le fattispecie di falso documentale che si collocano al di fuori del capo III del titolo VII, libro II, del codice penale, quali ad esempio i più gravi delitti di soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello stato di cui all'art.255 c.p.. In merito all'operato rinvio, esso interviene su un sistema codicistico delle falsità documentali, già imperniato spesso su distinzioni spesso sottilissime, relative alla diversa tipologia e rilevanza degli atti (pubblici, certificazioni, autorizzazioni, scritture ecc.), su cui possono ricadere tipologie di condotte a loro volta variamente distinte, quali la formazione, alterazione, contraffazione, simulazione. Tale configurazione delle condotte penalmente rilevanti appare strutturalmente condizionata dalle caratteristiche di questa molteplicità di documenti e atti scritti, che ne costituiscono l'oggetto materiale e quindi all'interprete spetta l'arduo compito, di fronte ai nuovi beni informatici in esame, di delinearne l'effettivo contorno e di considerarne anche l'effettiva possibilità logico giudica nel contesto del rinvio. Vi sono infatti, nel capo di cui al rinvio, ipotesi delittuose la cui struttura, per la specifica e tassativa configurazione della condotta o del relativo oggetto materiale, sembra renderle insuscettibili di estensione a corrispondenti falsità informatiche, come le varie figure di abuso in foglio firmato in bianco (artt. 486, 487 e 488 c.p.), o quelle in cui sia richiesta dalla legge penale o da quella extrapenale implicitamente integratrice, la sottoscrizione autografa dell'atto, salvo e nei limiti della equiparabilità alla stessa della firma digitale oggi prevista dal DPR n.513/97 e dal suo regolamento attuativo. Altrettanto dicasi per le disposizioni incriminatrici delle falsità in altri documenti tipici, equiparati agli atti pubblici, come il testamento olografo, la cambiale e gli altri titoli di credito trasmissibili per girata di cui all'art.491 c.p.: solo l'eventuale espressa regolamentazione normativa di modalità alternative di formazione e conservazione, attraverso strumenti informatici consentirà una corrispondente estensione della tutela penale, che non può certo dirsi già oggi operante in forza della sola mera disposizione estensiva di cui all'art.491-bis.

La norma in esame, nella sua prima parte, si riferisce inoltre ai documenti informatici sia pubblici che privati, essa perciò traccia anche una distinzione interna alla categoria dei documenti informatici, quelli "pubblici" e quelli "privati", di conseguenza per una corretta loro individuazione, i primi dovranno essere caratterizzati oltre che dai requisiti generali di rappresentatività e valenza probatoria come sopra delineati, da elementi specializzanti corrispondenti a quelli che distinguono gli atti pubblici dalle scritture private. La norma penale non specifica in cosa si traducano detti elementi distintivi, rinviando in modo generico alle disposizione concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Con la conseguenza che per evitare un ricorso all'analogia in malam partem, appare da escludere qualsiasi incriminazione "per rinvio", allorché non siano previsti dal codice elementi tassativi di qualificazione degli atti rilevanti, che non consentano de jure condito la possibilità di rinvenire corrispondenti "documenti informatici": come nel caso del falso in copie autentiche (art. 478 c.p.), che presuppongono logicamente la previa individuazione dell'atto originale. Sono perciò da attendersi disomogeneità ed incertezze applicative, che in contrasto con gli scopi della novella, possono indebolire la stessa efficacia generalpreventiva delle nuove incriminazioni.

Ancora una volta il compito più arduo è lasciato all'intervento giurisprudenziale che, in assenza di specifiche tassative disposizioni, dovrà colmare le lacune interpretative che questa opinabile scelta legislativa di mero rinvio (all'apparenza ottenuta e derivata dalla necessità di fornire immediata tutela a nuovi problemi e beni giuridici) ha inevitabilmente e prevedibilmente lasciato.

Dott. Filippo Cocco

Dott. Giuseppe Rughi