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GIURISDIZIONE IN MATERIA DI URTO TRA NAVI IN ALTO MARE

(Decreto di Archiviazione ex art.408 c.p.p. Tribunale di Rimini - GIP - Dott. L. Mussoni - 24.04.02)

Il regime della libertà dei mari è stabilito dalla Convenzione di Ginevra, di cui molte norme possono considerarsi come corollario del principio della sottoposizione della nave, al potere di governo dello Stato della bandiera (cfr. in particolare gli articoli 7-13). Va in particolare riportata a questo principio la disposizione contenuta nell'art.11 dell'accordo, che regola espressamente la competenza penale in materia di urto tra navi in alto mare. Tale disposizione prevede, con riferimento ai procedimenti penali e disciplinari a carico delle persone responsabili dell'urto, la giurisdizione concorrente dello Stato nazionale delle persone e della bandiera. La giurisdizione dello Stato della bandiera finisce però per diventare esclusiva in virtù della disposizione di cui al n.3 dello stesso art.11, il quale consente soltanto allo Stato della bandiera di sequestrare o comunque fermare la nave che ha causato l'urto, anche al limitato fine di procedere ad atti di istruzione. Stesso principio è stato recepito dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, laddove all'art.92 si prevede che "le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva". Al riguardo particolarmente significativa appare anche la decisione della Corte d'Appello di Palermo del 30.06.92 in materia di repressione del traffico internazionale di sostanze stupefacenti secondo la quale: "L'osservanza dei casi di intervento in alto mare su navi straniere non consente di raggiungere la prova della formazione di una norma consuetudinaria internazionale, che autorizzi uno Stato ad intervenire in alto mare per reprimere il traffico di sostanze stupefacenti effettuato su navi appartenenti ad altro Stato... In relazione all'intervento su navi straniere in alto mare, l'art.25 della lex n.162 del 1990 fa espresso riferimento ai limiti previsti dall'oridnamento internazionale, presupponendo che la nave straniera abbia pur sempre fatto ingresso nelle acque territoriali. Un originario sospetto di pirateria, se vale a giustificare l'intervento dello Stato italiano e la cattura della nave straniera in alto mare, non può certamente essere utile al fine dell'affermazione della giurisdizione per altro reato. ...". In sostanza e volendo riassumere quanto finora detto, può affermarsi che la navi in alto mare sono sottoposte alla potestà dei singoli Stati cui appartengono e il trovarsi a bordo di una nave in acque internazionali equivale a trovarsi nel territorio dello Stato del quale la nave ha la bandiera, senza che vi sia la possibilità per un diverso organismo statuale di compiere su quella nave atti di polizia. L'unica ipotesi prevista dal diritto internazionale consuetudinario, a cui si adegua automaticamente l'ordinamento italiano in forza dell'art.10 della Costituzione, nella quale l'autonomia dello Stato costiero può estendersi anche alla nave privata straniera che si trovi in alto mare, è quella relativa al c.d. diritto di inseguimento. Si intende come tale, il diritto dello Stato costiero di procedere all'attuazione di misure coercitive in alto mare, su navi straniere che abbiano cercato di sottrarsi con la fuga alla sua legittima potestà. L'inseguimento deve però avere inizio prima che la nave fuggitiva abbia guadagnato l'alto mare e non deve subire interruzioni (c.d. principio di contiguità dell'inseguimento). Nella vicenda processuale in esame, da un lato, la condotta illecita e l'evento lesivo risultano essersi interamente verificati in acque internazionali, dall'altro, la presenza nel nostro ordinamento di norme di adattamento e ratifica degli accordi internazionali che disciplinano la materia degli abbordi e degli incidenti tra navi in alto mare, con particolare riferimento alle già richiamate Convenzioni di Ginevra e di Montego Bay, sanciscono per le navi srtaniere che si trovino in alto mare, l'inderogabilità del principio di attribuzione alla potestà giurisdizionale esclusiva dello Stato di appartenenza. Trattasi infatti di norme di diritto internazionale che costituiscono fonti di carattere privilegiato, sia in ragione della loro stessa natura di disposizioni volte a tutelare interessi extranazionali perchè comuni a più Stati, nel rispetto della sovranità di ognuno, sia in consideraizone della materia che disciplinano. In caso, quindi, di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell'alto mare che implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell'equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone se non da parte delle Autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza.

Stralcio tratto da decreto di archiviazione 24.04.02 - Tribunale di Rimini G.I.P. Dott. L. Mussoni