GIURISDIZIONE
IN MATERIA DI URTO TRA NAVI IN ALTO MARE
(Decreto
di Archiviazione ex art.408 c.p.p. Tribunale di Rimini - GIP -
Dott. L. Mussoni - 24.04.02)
Il regime della libertà
dei mari è stabilito dalla Convenzione di Ginevra, di cui
molte norme possono considerarsi come corollario del principio
della sottoposizione della nave, al potere di governo dello Stato
della bandiera (cfr. in particolare gli articoli
7-13). Va in particolare riportata a questo principio la
disposizione contenuta nell'art.11 dell'accordo, che regola espressamente
la competenza penale in materia di urto tra navi in alto mare.
Tale disposizione prevede, con riferimento ai procedimenti penali
e disciplinari a carico delle persone responsabili dell'urto,
la giurisdizione concorrente dello Stato nazionale delle persone
e della bandiera. La giurisdizione dello Stato della bandiera
finisce però per diventare esclusiva in virtù della
disposizione di cui al n.3 dello stesso art.11, il quale consente
soltanto allo Stato della bandiera di sequestrare o comunque fermare
la nave che ha causato l'urto, anche al limitato fine di procedere
ad atti di istruzione. Stesso principio è stato recepito
dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, laddove all'art.92
si prevede che "le navi battono la bandiera di un solo
Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati
internazionali o dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono
sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva". Al riguardo
particolarmente significativa appare anche la decisione della
Corte d'Appello di Palermo del 30.06.92 in materia di repressione
del traffico internazionale di sostanze stupefacenti secondo la
quale: "L'osservanza dei casi di intervento in alto mare
su navi straniere non consente di raggiungere la prova della formazione
di una norma consuetudinaria internazionale, che autorizzi uno
Stato ad intervenire in alto mare per reprimere il traffico di
sostanze stupefacenti effettuato su navi appartenenti ad altro
Stato... In relazione all'intervento su navi straniere in alto
mare, l'art.25 della lex n.162 del 1990 fa espresso riferimento
ai limiti previsti dall'oridnamento internazionale, presupponendo
che la nave straniera abbia pur sempre fatto ingresso nelle acque
territoriali. Un originario sospetto di pirateria, se vale a giustificare
l'intervento dello Stato italiano e la cattura della nave straniera
in alto mare, non può certamente essere utile al fine dell'affermazione
della giurisdizione per altro reato. ...". In sostanza
e volendo riassumere quanto finora detto, può affermarsi
che la navi in alto mare sono sottoposte alla potestà dei
singoli Stati cui appartengono e il trovarsi a bordo di una nave
in acque internazionali equivale a trovarsi nel territorio dello
Stato del quale la nave ha la bandiera, senza che vi sia la possibilità
per un diverso organismo statuale di compiere su quella nave atti
di polizia. L'unica ipotesi prevista dal diritto internazionale
consuetudinario, a cui si adegua automaticamente l'ordinamento
italiano in forza dell'art.10 della Costituzione, nella quale
l'autonomia dello Stato costiero può estendersi anche alla
nave privata straniera che si trovi in alto mare, è quella
relativa al c.d. diritto di inseguimento. Si intende come
tale, il diritto dello Stato costiero di procedere all'attuazione
di misure coercitive in alto mare, su navi straniere che abbiano
cercato di sottrarsi con la fuga alla sua legittima potestà.
L'inseguimento deve però avere inizio prima che la nave
fuggitiva abbia guadagnato l'alto mare e non deve subire interruzioni
(c.d. principio di contiguità dell'inseguimento).
Nella vicenda processuale in esame, da un lato, la condotta illecita
e l'evento lesivo risultano essersi interamente verificati in
acque internazionali, dall'altro, la presenza nel nostro ordinamento
di norme di adattamento e ratifica degli accordi internazionali
che disciplinano la materia degli abbordi e degli incidenti tra
navi in alto mare, con particolare riferimento alle già
richiamate Convenzioni di Ginevra e di Montego Bay, sanciscono
per le navi srtaniere che si trovino in alto mare, l'inderogabilità
del principio di attribuzione alla potestà giurisdizionale
esclusiva dello Stato di appartenenza. Trattasi infatti di norme
di diritto internazionale che costituiscono fonti di carattere
privilegiato, sia in ragione della loro stessa natura di disposizioni
volte a tutelare interessi extranazionali perchè comuni
a più Stati, nel rispetto della sovranità di ognuno,
sia in consideraizone della materia che disciplinano. In caso,
quindi, di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione
nell'alto mare che implichi la responsabilità penale o
disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro
dell'equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o
disciplinari contro tali persone se non da parte delle Autorità
giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello
Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza.
Stralcio tratto da decreto
di archiviazione 24.04.02 - Tribunale di Rimini G.I.P. Dott. L.
Mussoni