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LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

La sentenza di non luogo a procedere, come noto, non postula la necessaria sussistenza di una prova positiva di non colpevolezza ma può e deve essere pronunciata anche quando le risultanze già acquisite, pur non fornendo la detta prova, appaiano tuttavia del tutto inidonee a rendere ragionevolmente prospettabile, nella dialettica dell'eventuale contraddittorio dibattimentale, uno sviluppo tale da superare quella che, allo stato, viene riconosciuta come una situazione di carenza o anche solo di incertezza o contradditorietà degli elementi di accusa (Cass. Sez. VI, 09.10.1995, La Penna ed altri).

Ritiene il Giudicante che i principi espressi dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità siano tuttora validi anche dopo la modifica dell'art. 425 c.p.p. apportata dalla legge 16/12/99 n.479 nella parte in cui (comma 3°) dispone che "il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori, o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio".

La previsione contenuta nella parte finale del comma citato (...o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.) per un verso rende assimilabili,ora anche testualmente, la regola di giudizio attesa alla pronunzia della sentenza di non luogo a procedere e quella operante per la richiesta ed il decreto di archiviazione e per altro verso conferma che l'insufficienza o contradditorietà della prova deve essere valutata in senso dinamico, in prospettiva delle possibili evoluzioni del quadro probatorio a seguito della verifica dibattimentale.

Tuttavia va evidenziato che l'introduzione dell'art.421 bis c.p.p. (norma che consente al Giudice di incaricare al Pubblico Ministero ulteriori indagini da svolgere) e la modifica dell'art.422 c.p.p. (in base al quale il Giudice anche d'ufficio può disporre l'assunzione di prove decisive ai fini della pronunzia di una sentenza di non luogo a procedere) dovrebbero ulteriormente ridurre l'area di rinvii a giudizio in situazioni di insufficienza o contradditorietà probatoria poi di fatto rimaste tali, atteso che grazie alle facoltà riconosciute dalle citate disposizioni, saggiamente ma anche coraggiosamente utilizzabili dal G.U.P., il quadro probatorio potrebbe trovare un chiarimento importante e decisivo già nella fase dell'udienza preliminare (infatti le modifiche di cui si è detto si inseriscono nel noto disegno generale - si pensi allo sbarramento per i patteggiamenti od al rito abbreviato obbligatorio - inteso a far pervenire alla verifica dibattimentale un numero limitato di processi).

Stralcio tratto da sentenza 20 novembre 2002 - 28 novembre 2002 n.689/02 Tribunale di Rimini G.U.P. Dott. G. Trerè