LA
SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
La sentenza di non luogo a
procedere, come noto, non postula la necessaria sussistenza di
una prova positiva di non colpevolezza ma può e deve essere
pronunciata anche quando le risultanze già acquisite, pur
non fornendo la detta prova, appaiano tuttavia del tutto inidonee
a rendere ragionevolmente prospettabile, nella dialettica dell'eventuale
contraddittorio dibattimentale, uno sviluppo tale da superare
quella che, allo stato, viene riconosciuta come una situazione
di carenza o anche solo di incertezza o contradditorietà
degli elementi di accusa (Cass. Sez. VI, 09.10.1995, La Penna
ed altri).
Ritiene il Giudicante che
i principi espressi dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza
di legittimità siano tuttora validi anche dopo la modifica
dell'art. 425 c.p.p. apportata dalla legge 16/12/99 n.479 nella
parte in cui (comma 3°) dispone che
"il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere
anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori,
o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio".
La previsione contenuta nella
parte finale del comma citato (...o comunque
non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.) per un
verso rende assimilabili,ora anche testualmente, la regola di
giudizio attesa alla pronunzia della sentenza di non luogo a procedere
e quella operante per la richiesta ed il decreto di archiviazione
e per altro verso conferma che l'insufficienza o contradditorietà
della prova deve essere valutata in senso dinamico, in prospettiva
delle possibili evoluzioni del quadro probatorio a seguito della
verifica dibattimentale.
Tuttavia va evidenziato che
l'introduzione dell'art.421 bis c.p.p. (norma
che consente al Giudice di incaricare al Pubblico Ministero ulteriori
indagini da svolgere) e la modifica dell'art.422 c.p.p.
(in base al quale il Giudice anche d'ufficio può
disporre l'assunzione di prove decisive ai fini della pronunzia
di una sentenza di non luogo a procedere) dovrebbero ulteriormente
ridurre l'area di rinvii a giudizio in situazioni di insufficienza
o contradditorietà probatoria poi di fatto rimaste tali,
atteso che grazie alle facoltà riconosciute dalle citate
disposizioni, saggiamente ma anche coraggiosamente utilizzabili
dal G.U.P., il quadro probatorio potrebbe trovare un chiarimento
importante e decisivo già nella fase dell'udienza preliminare
(infatti le modifiche di cui si è detto
si inseriscono nel noto disegno generale - si pensi allo sbarramento
per i patteggiamenti od al rito abbreviato obbligatorio - inteso
a far pervenire alla verifica dibattimentale un numero limitato
di processi).
Stralcio tratto da sentenza
20 novembre 2002 - 28 novembre 2002 n.689/02 Tribunale di Rimini
G.U.P. Dott. G. Trerè