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DIFFAMAZIONE

Corte di Cassazione - Sezione V Penale - Camera di Consiglio Sentenza 19 novembre 2001 n.41173 (Presidente Marrone; Relatore Nappi)

Reati contro la persona - Reati contro l'onore - Diffamazione a mezzo stampa

SENTENZA: Sul ricorso proposto il 2.2.2001 dagli avv. ... ..., difensori di ...., e di ... ..., avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma. Letti il ricorso ed il provvedimento impugnato. Sentita la relazione fatta dal consigliere. Lette le conclusioni del P .M. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: ... ..., nella qualità di direttore responsabile, e ... ..., quale giornalista del quotidiano ..., erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Roma, del reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, in relazione al contenuto di un articolo apparso sullo stesso giornale del 4.5.1990, dal titolo "E spuntò un cellulare targato ****". In particolare, lo ... era imputato dell'ipotesi colposa dell'omesso controllo ed il ... del delitto doloso quale autore dell' articolo anzidetto, contenente espressioni ritenute diffamatorie nei confronti di ... ..., che, inserita in un elenco di candidati della lista ... con precedenti penali e parentele sospette, era tacciata d'imparentamento con alcuni esponenti di clan camorristici di ****. Con sentenza del 20.5.1999, il Tribunale, previo riconoscimento delle circostanti attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti, dichiarava l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, in quanto dalla data di pubblicazione dell'articolo era ormai decorso il termine di legge. Avverso tale pronuncia, proponeva rituale e tempestivo appello il difensore degli imputati lamentando il loro mancato proscioglimento nel merito, previo riconoscimento dell' esimente dell' esercizio del diritto di critica. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava l'impugnata sentenza, con le conseguenziali statuizioni. Avverso l'anzidetta pronuncia, i difensori degli imputati propongono ora ricorso per cassazione che affidano all'unico motivo indicato in parte motiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE:1. - Con un solo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 51 e 595 c.p. e 21 Cost. nonché la violazione dell'art. 606 lett. c) in riferimento all'art. 129 c.p.p.. I due profili di censura, relativi rispettivamente alla violazione della legge penale ed all'inosservanza della norma processuale, attengono in realtà ad un identico nucleo di doglianza, concernente l'omessa applicazione dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. con riferimento alla prospettata violazione delle anzidette norme sostanziali, in ragione del mancato rilievo dell' esimente dell' esercizio del diritto di cronaca. La peculiarità del giudizio richiesto a questa Corte, nel quadro della verifica della sussistenza o meno dei presupposti in ipotesi giustificativi della reclamata prevalenza della causa di non punibilità sulla ragione di estinzione del reato per il decorso del termine prescrizionale, rende certamente utile un pur sintetico riferimento ai momenti fondamentali della complessiva vicenda sostanziale e processuale in oggetto. E' del resto pacifico, che l'essenza precipua del giudizio relativo all'applicabilità dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. anche in sede di cassazione, comporta un'inevitabile deroga dei limiti normalmente propri del giudizio di legittimità, rendendo necessaria una pur sommaria delibazione del merito. Nondimeno, l' eccezionale valutazione del fatto - in luogo dell'ordinaria verifica del processo giustificativo della decisione su quello stesso fatto - è notoriamente consentita solo in quanto possa essere immediata e, dunque, senza la mediazione dell' apprezzamento delle prove acquisite in processo (cfr. Cass. Sez 5, 5.10.1998, n. 11885). In altri termini - e con formulazione sintetica - soltanto nell'ipotesi in cui dagli atti di causa balzi, a prima vista, del tutto evidente l'esistenza di una causa di non punibilità. - Orbene, la fattispecie in esame riguarda la pubblicazione sul quotidiano ... di un articolo, a firma ... ..., dal titolo "E spuntò un cellulare targato ****, con il sovratitolo "In lista a Cardito 5 ex detenuti e 5 denunciati", che, unitamente all'inglobante titolazione "Quei candidati alla sbarra" che campeggiava sull'intera pagina per ricomprendere anche altri servizi sulla stesso tema, avvertiva immediatamente il lettore che il riferimento al cellulare non riguardava certamente la comune telefonia portatile. Si trattava, invece, di un'inchiesta giornalistica a puntate sui collegi elettorali campani allo scopo di segnalare, alla vigilia delle elezioni amministrative del giugno 1990, i casi di liste elettorali inquinate dalla presenza di candidature di dubbia moralità. A cagione di compromettenti precedenti penali od imbarazzanti pendenze giudiziarie. L'inchiesta si avvaleva di segnalazioni di lettori ad uno speciale numero telefonico, denominato "Voto Pulito, i cui estremi numerici erano riportati in evidenza grafica. La nota redazionale di presentazione degli articoli, in cima alla pagina ed in grassetto, assicurava che le segnalazioni telefoniche erano state scrupolosamente verificate presso gli archivi giudiziari e successivamente approfondite sul posto. L'articolo del 4.5.1990, che riguardava il collegio di Cardito e Salerno, segnalava candidature assai discutibili nella lista del ..., per la presenza di candidati con precedenti penali e parentele sospette. In particolare, venivano elencati nominativi di persone con gravi pregiudizi penali e tra questi figurava anche quello di ... ... imparentata con alcuni esponenti si clan camorristici della vicina *****. - Proprio questa indicazione è stata ritenuta offensiva dall' ... che ha proposto querela. La conseguente formulazione dei capi d'imputazione ipotizzava il reato di diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato, consistente nel riferimento parentale e nell'inclusione della querelante in un elenco di candidature sospette. - Con sintetica motivazione, redatta contestualmente al dispositivo, il Tribunale di Roma argomentava che non era da escludere che l'espressione censurata fosse realmente lesiva della reputazione dell'... anche se era emerso che la notizia della parentela con la famiglia ... (presuntivamente indicata in un rapporto dei Carabinieri come facente parte della camorra) proveniva da fonte attendibile e che era stata, però, ampliata in termini non perfettamente aderenti alla comunicazione dei Carabinieri. Il rapporto cui si faceva riferimento era quello appositamente acquisito nel corso del procedimento. - La Corte di Appello, nel premettere che, a dire della stessa parte appellante, le notizie riferite erano state tratte da un rapporto dei carabinieri, osservava, nondimeno, che il riferimento a tale fonte non appariva indicativo sia per affermare, sic et simpliciter, l'esercizio del diritto di cronaca sia per invocare la prevalenza della formula assolutoria sulla dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati contestati, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Ed infatti, la norma contenuta nel comma secondo dello stesso articolo prevedeva la prevalenza dell'assoluzione soltanto in caso di evidenza dell'innocenza dell'imputato, e cioè tale che si manifestasse senza bisogno di valutazioni di merito. Nel caso di specie, tale evidenza, però, non esisteva. Non era, infatti, sufficiente osservare che l'articolo di stampa incriminato avesse fedelmente riprodotto. il contenuto di un rapporto dei Carabinieri: occorreva anche che nell'esposizione dei fatti fossero rispettati i principi della verità, della continenza e dell'interesse pubblico. Incontrovertibile l'interesse pubblico della notizia, non poteva, però, dirsi che fossero stati rispettati i criteri della verità e della continenza, intesa quest'ultima come essenzialità dei fatti riferiti: sia per l'accostamento del nome dell' ... ad esponenti di gruppi criminali e ad altri candidati della stessa lista gravati di precedenti penali e con parentele sospette; sia per le espressioni adoperate, tali da determinare nel lettore effetti negativi dell'immagine che se ne ricava dell' .... Dall'esame degli atti anzidetti emerge, intanto, un clamoroso errore nel quale sono incorsi i giudici di merito e, in verità, la stessa: difesa appellante. Non è vero, infatti, che l'articolo di stampa sia stato confezionato sulla base di un rapporto giudiziario, per il solo fatto che la pubblicazione è avvenuta il 4.5.1990, mentre il rapporto (rectius: informativa) dell' Arma è del 25.6.1990 e, dunque, di oltre un mese dopo. Si trattava, più precisamente, di informativa redatta a seguito di una riunione del Comitato Ristretto Antimafia del 18.6.1990 proprio sul tema dei possibili rapporti di contiguità di candidati alle prossime elezioni amministrative con ambienti camorristici ovvero dei precedenti penali o giudiziari a loro carico. Tale informativa era stata acquisita nel corso del procedimento di primo grado all'evidente fine di verificare la verità delle notizie riferite nell'articolo in contestazione. E dalla stessa - e dagli allegati elenchi - emergeva che davvero candidati presenti nella lista ... avevano subito denunce per gravi reati (in qualche caso, erano stati pure arrestati), mentre per l'... risultava un pur generico imparentamento con una famiglia di ******, ritenuta camorrista. Dunque, l'informativa costituiva la prova evidente della verità sostanziale della notizia di stampa, offrendo la più convincente conferma dello scrupolo e della diligenza con cui il giornalista aveva controllato e verificato l'attendibilità delle fonti informative. Le risultanze dell'inchiesta giornalistica, i cui esiti avrebbero potuto in ipotesi ritenersi diffamatori, erano state così riscontrate per tabulas nella loro veridicità, di guisa che l "antigiuridicità - del fatto avrebbe dovuto ritenersi elisa per effetto della causa di giustificazione rappresentata dall'esercizio del diritto di cronaca. La valenza scriminante dell' esimente si dispiegava sia con riferimento all' elencazione del nominativo della querelante accanto alle candidature di sospetta moralità, sia con riferimento al legame di parentale con una famiglia indiziata di appartenenza camorristica, valutata quest'ultima indicazione in ragione delle dichiarate finalità del servizio giornalistico che, in funzione di un incontrovertibile interesse sociale, mirava porre in trasparenza le liste elettorali per un contributo di moralizzazione della vita pubblica. Obiettivo questo che, in linea di principio, rendeva comunque auspicabile che alla competizione elettorale non prendessero parte persone che per una qualsiasi ragione - pure incolpevole, per vincoli parentali - potessero ingenerare anche il solo sospetto che l'eventuale, futuro, esercizio del mandato pubblico fosse ispirato ad interessi diversi da quelli della collettività se non addirittura permeabile ad illecite interferenze. E non poteva, dunque, dubitarsi che un'indagine di tal fatta fosse non solo legittima, ma soprattutto in piena sintonia con l'irrinunciabile ruolo di denuncia, oltreché di informazione, che una stampa libera deve poter svolgere in un sistema realmente democratico. Di tutta evidenza, d'altronde; era l'osservanza, nel caso di specie, dei limiti notoriamente immanenti all'esercizio del diritto di cronaca, tradizionalmente indicati nel rispetto della verità, nell'interesse pubblico della notizia e nella continenza della forma espositiva. A quest'ultimo riguardo, è appena il caso di considerare che il criterio della continenza non consiste - come assume la Corte di merito - nell'essenzialità dei fatti riferiti, quanto piuttosto nell'uso di una civile esposizione formale, priva di gratuite espressioni offensive. Ed il servizio giornalistico in questione si limita ad esporre i fatti in forma assolutamente contenuta, anche se in termini rappresentativi giustamente efficaci in rapporto all'obiettiva gravità delle notizie riferite. 2. - Per quanto precede, risultava documentalmente evidente la sussistenza della causa di giustificazione, sicché è certamente fondata la censura difensiva in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129, comma secondo, del codice di rito. Ed é per questo che la sentenza impugnata deve essere annullata, con le conseguenziali statuizioni contenute in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.9.2001.

 

da www.massime.it