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Corte di Cassazione - Sezione
V Penale - Camera di Consiglio Sentenza 19 novembre 2001 n.41173
(Presidente Marrone; Relatore Nappi)
Reati contro la persona -
Reati contro l'onore - Diffamazione a mezzo stampa
SENTENZA:
Sul ricorso proposto il 2.2.2001 dagli avv. ... ..., difensori di
...., e di ... ..., avverso la sentenza della Corte d'Appello di
Roma. Letti il ricorso ed il provvedimento impugnato. Sentita la
relazione fatta dal consigliere. Lette le conclusioni del P .M.
che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
... ..., nella qualità di direttore responsabile, e ... ..., quale
giornalista del quotidiano ..., erano chiamati a rispondere, innanzi
al Tribunale di Roma, del reato di diffamazione aggravata a mezzo
stampa, in relazione al contenuto di un articolo apparso sullo stesso
giornale del 4.5.1990, dal titolo "E spuntò un cellulare targato
****". In particolare, lo ... era imputato dell'ipotesi colposa
dell'omesso controllo ed il ... del delitto doloso quale autore
dell' articolo anzidetto, contenente espressioni ritenute diffamatorie
nei confronti di ... ..., che, inserita in un elenco di candidati
della lista ... con precedenti penali e parentele sospette, era
tacciata d'imparentamento con alcuni esponenti di clan camorristici
di ****. Con sentenza del 20.5.1999, il Tribunale, previo riconoscimento
delle circostanti attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate
aggravanti, dichiarava l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione,
in quanto dalla data di pubblicazione dell'articolo era ormai decorso
il termine di legge. Avverso tale pronuncia, proponeva rituale e
tempestivo appello il difensore degli imputati lamentando il loro
mancato proscioglimento nel merito, previo riconoscimento dell'
esimente dell' esercizio del diritto di critica. Con la sentenza
indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava l'impugnata
sentenza, con le conseguenziali statuizioni. Avverso l'anzidetta
pronuncia, i difensori degli imputati propongono ora ricorso per
cassazione che affidano all'unico motivo indicato in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE:1.
- Con un solo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia la
violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 51 e 595
c.p. e 21 Cost. nonché la violazione dell'art. 606 lett. c) in riferimento
all'art. 129 c.p.p.. I due profili di censura, relativi rispettivamente
alla violazione della legge penale ed all'inosservanza della norma
processuale, attengono in realtà ad un identico nucleo di doglianza,
concernente l'omessa applicazione dell'art. 129, comma secondo,
c.p.p. con riferimento alla prospettata violazione delle anzidette
norme sostanziali, in ragione del mancato rilievo dell' esimente
dell' esercizio del diritto di cronaca. La peculiarità del giudizio
richiesto a questa Corte, nel quadro della verifica della sussistenza
o meno dei presupposti in ipotesi giustificativi della reclamata
prevalenza della causa di non punibilità sulla ragione di estinzione
del reato per il decorso del termine prescrizionale, rende certamente
utile un pur sintetico riferimento ai momenti fondamentali della
complessiva vicenda sostanziale e processuale in oggetto. E' del
resto pacifico, che l'essenza precipua del giudizio relativo all'applicabilità
dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. anche in sede di cassazione,
comporta un'inevitabile deroga dei limiti normalmente propri del
giudizio di legittimità, rendendo necessaria una pur sommaria delibazione
del merito. Nondimeno, l' eccezionale valutazione del fatto - in
luogo dell'ordinaria verifica del processo giustificativo della
decisione su quello stesso fatto - è notoriamente consentita solo
in quanto possa essere immediata e, dunque, senza la mediazione
dell' apprezzamento delle prove acquisite in processo (cfr. Cass.
Sez 5, 5.10.1998, n. 11885). In altri termini - e con formulazione
sintetica - soltanto nell'ipotesi in cui dagli atti di causa balzi,
a prima vista, del tutto evidente l'esistenza di una causa di non
punibilità. - Orbene, la fattispecie in esame riguarda la pubblicazione
sul quotidiano ... di un articolo, a firma ... ..., dal titolo "E
spuntò un cellulare targato ****, con il sovratitolo "In lista a
Cardito 5 ex detenuti e 5 denunciati", che, unitamente all'inglobante
titolazione "Quei candidati alla sbarra" che campeggiava sull'intera
pagina per ricomprendere anche altri servizi sulla stesso tema,
avvertiva immediatamente il lettore che il riferimento al cellulare
non riguardava certamente la comune telefonia portatile. Si trattava,
invece, di un'inchiesta giornalistica a puntate sui collegi elettorali
campani allo scopo di segnalare, alla vigilia delle elezioni amministrative
del giugno 1990, i casi di liste elettorali inquinate dalla presenza
di candidature di dubbia moralità. A cagione di compromettenti precedenti
penali od imbarazzanti pendenze giudiziarie. L'inchiesta si avvaleva
di segnalazioni di lettori ad uno speciale numero telefonico, denominato
"Voto Pulito, i cui estremi numerici erano riportati in evidenza
grafica. La nota redazionale di presentazione degli articoli, in
cima alla pagina ed in grassetto, assicurava che le segnalazioni
telefoniche erano state scrupolosamente verificate presso gli archivi
giudiziari e successivamente approfondite sul posto. L'articolo
del 4.5.1990, che riguardava il collegio di Cardito e Salerno, segnalava
candidature assai discutibili nella lista del ..., per la presenza
di candidati con precedenti penali e parentele sospette. In particolare,
venivano elencati nominativi di persone con gravi pregiudizi penali
e tra questi figurava anche quello di ... ... imparentata con alcuni
esponenti si clan camorristici della vicina *****. - Proprio questa
indicazione è stata ritenuta offensiva dall' ... che ha proposto
querela. La conseguente formulazione dei capi d'imputazione ipotizzava
il reato di diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto
determinato, consistente nel riferimento parentale e nell'inclusione
della querelante in un elenco di candidature sospette. - Con sintetica
motivazione, redatta contestualmente al dispositivo, il Tribunale
di Roma argomentava che non era da escludere che l'espressione censurata
fosse realmente lesiva della reputazione dell'... anche se era emerso
che la notizia della parentela con la famiglia ... (presuntivamente
indicata in un rapporto dei Carabinieri come facente parte della
camorra) proveniva da fonte attendibile e che era stata, però, ampliata
in termini non perfettamente aderenti alla comunicazione dei Carabinieri.
Il rapporto cui si faceva riferimento era quello appositamente acquisito
nel corso del procedimento. - La Corte di Appello, nel premettere
che, a dire della stessa parte appellante, le notizie riferite erano
state tratte da un rapporto dei carabinieri, osservava, nondimeno,
che il riferimento a tale fonte non appariva indicativo sia per
affermare, sic et simpliciter, l'esercizio del diritto di cronaca
sia per invocare la prevalenza della formula assolutoria sulla dichiarazione
di estinzione per prescrizione dei reati contestati, ai sensi dell'art.
129 c.p.p.. Ed infatti, la norma contenuta nel comma secondo dello
stesso articolo prevedeva la prevalenza dell'assoluzione soltanto
in caso di evidenza dell'innocenza dell'imputato, e cioè tale che
si manifestasse senza bisogno di valutazioni di merito. Nel caso
di specie, tale evidenza, però, non esisteva. Non era, infatti,
sufficiente osservare che l'articolo di stampa incriminato avesse
fedelmente riprodotto. il contenuto di un rapporto dei Carabinieri:
occorreva anche che nell'esposizione dei fatti fossero rispettati
i principi della verità, della continenza e dell'interesse pubblico.
Incontrovertibile l'interesse pubblico della notizia, non poteva,
però, dirsi che fossero stati rispettati i criteri della verità
e della continenza, intesa quest'ultima come essenzialità dei fatti
riferiti: sia per l'accostamento del nome dell' ... ad esponenti
di gruppi criminali e ad altri candidati della stessa lista gravati
di precedenti penali e con parentele sospette; sia per le espressioni
adoperate, tali da determinare nel lettore effetti negativi dell'immagine
che se ne ricava dell' .... Dall'esame degli atti anzidetti emerge,
intanto, un clamoroso errore nel quale sono incorsi i giudici di
merito e, in verità, la stessa: difesa appellante. Non è vero, infatti,
che l'articolo di stampa sia stato confezionato sulla base di un
rapporto giudiziario, per il solo fatto che la pubblicazione è avvenuta
il 4.5.1990, mentre il rapporto (rectius: informativa) dell' Arma
è del 25.6.1990 e, dunque, di oltre un mese dopo. Si trattava, più
precisamente, di informativa redatta a seguito di una riunione del
Comitato Ristretto Antimafia del 18.6.1990 proprio sul tema dei
possibili rapporti di contiguità di candidati alle prossime elezioni
amministrative con ambienti camorristici ovvero dei precedenti penali
o giudiziari a loro carico. Tale informativa era stata acquisita
nel corso del procedimento di primo grado all'evidente fine di verificare
la verità delle notizie riferite nell'articolo in contestazione.
E dalla stessa - e dagli allegati elenchi - emergeva che davvero
candidati presenti nella lista ... avevano subito denunce per gravi
reati (in qualche caso, erano stati pure arrestati), mentre per
l'... risultava un pur generico imparentamento con una famiglia
di ******, ritenuta camorrista. Dunque, l'informativa costituiva
la prova evidente della verità sostanziale della notizia di stampa,
offrendo la più convincente conferma dello scrupolo e della diligenza
con cui il giornalista aveva controllato e verificato l'attendibilità
delle fonti informative. Le risultanze dell'inchiesta giornalistica,
i cui esiti avrebbero potuto in ipotesi ritenersi diffamatori, erano
state così riscontrate per tabulas nella loro veridicità, di guisa
che l "antigiuridicità - del fatto avrebbe dovuto ritenersi elisa
per effetto della causa di giustificazione rappresentata dall'esercizio
del diritto di cronaca. La valenza scriminante dell' esimente si
dispiegava sia con riferimento all' elencazione del nominativo della
querelante accanto alle candidature di sospetta moralità, sia con
riferimento al legame di parentale con una famiglia indiziata di
appartenenza camorristica, valutata quest'ultima indicazione in
ragione delle dichiarate finalità del servizio giornalistico che,
in funzione di un incontrovertibile interesse sociale, mirava porre
in trasparenza le liste elettorali per un contributo di moralizzazione
della vita pubblica. Obiettivo questo che, in linea di principio,
rendeva comunque auspicabile che alla competizione elettorale non
prendessero parte persone che per una qualsiasi ragione - pure incolpevole,
per vincoli parentali - potessero ingenerare anche il solo sospetto
che l'eventuale, futuro, esercizio del mandato pubblico fosse ispirato
ad interessi diversi da quelli della collettività se non addirittura
permeabile ad illecite interferenze. E non poteva, dunque, dubitarsi
che un'indagine di tal fatta fosse non solo legittima, ma soprattutto
in piena sintonia con l'irrinunciabile ruolo di denuncia, oltreché
di informazione, che una stampa libera deve poter svolgere in un
sistema realmente democratico. Di tutta evidenza, d'altronde; era
l'osservanza, nel caso di specie, dei limiti notoriamente immanenti
all'esercizio del diritto di cronaca, tradizionalmente indicati
nel rispetto della verità, nell'interesse pubblico della notizia
e nella continenza della forma espositiva. A quest'ultimo riguardo,
è appena il caso di considerare che il criterio della continenza
non consiste - come assume la Corte di merito - nell'essenzialità
dei fatti riferiti, quanto piuttosto nell'uso di una civile esposizione
formale, priva di gratuite espressioni offensive. Ed il servizio
giornalistico in questione si limita ad esporre i fatti in forma
assolutamente contenuta, anche se in termini rappresentativi giustamente
efficaci in rapporto all'obiettiva gravità delle notizie riferite.
2. - Per quanto precede, risultava documentalmente evidente la sussistenza
della causa di giustificazione, sicché è certamente fondata la censura
difensiva in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129, comma
secondo, del codice di rito. Ed é per questo che la sentenza impugnata
deve essere annullata, con le conseguenziali statuizioni contenute
in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata
senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato. Così deciso
in Roma, nella camera di consiglio del 24.9.2001.
da www.massime.it
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