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DIFFAMAZIONE
VIA INTERNET
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Corte di Cassazione - Sezione
V Penale - Camera di Consiglio Sentenza 17 novembre - 27 dicembre
2000 n.4741 (Presidente Calabrese; Relatore Fumo; Pm Mura; Ricorrente
Pm in procedimento ignoti)
Reati contro la persona -
Reati contro l'onore - Diffamazione a mezzo Internet Natura del
reato - Momento e luogo di consumazione. (Cp, articoli 6 e 595)
LA MASSIMA: L'articolo
6 del Cp, al comma 2, stabilisce che il reato si considera commesso
nel territorio dello Stato quando su di esso si sia verificata,
in tutto, ma anche in parte, l'azione o l'omissione, ovvero l'evento
che ne sia conseguenza. La cosiddetta "teoria dell'ubiquità", dunque,
consente al giudice italiano di conoscere del fatto-reato, tanto
nel caso in cui sul territorio nazionale si sia verificata la condotta,
quanto in quello in cui su di esso si sia verificato l'evento. Pertanto,
nel caso di un iter criminis iniziato, come nel caso di specie,
all'estero e conclusosi ( con l'evento ) nel nostro Paese, sussiste
la potestà punitiva dello Stato italiano.
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