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Corte di Cassazione - Sezione
I Penale - Camera di Consiglio Sentenza 8 giugno - 3 luglio 2001
n.744 (Presidente: Sossi; Relatore: Mocali; Pm Ciani; Ricorrenti
Avv.ti: Brancaleoni e Maresi)
IMPUTAZIONE:
A) Delitto p. e p. dall'art.575 c.p. perchè, dopo aver rincorso
l'auto sulla quale viaggiava **** che si stava allontanando percorrendo
**** in direzione di Rimini, esplodeva un colpo con la propria pistola
d'ordinanza che attingeva alla nuca **** cagionandone la morte;
B) Delitto p.e p. dall'art.476
c.p. perchè nella sua qualità di agente della ****
redigeva un'annotazione di servizio nella quale affermava falsamente
che il collega **** veniva investito dalla parte anteriore sinistra
dell'auto del **** e che immediatamente dopo la stessa auto indietreggiava
verso di lui;
SENTENZA: ...omissis...
E' un dato di fatto che i secondi Giudici, tanto nella parte introduttiva
della loro decisione, quanto in quella più specificamente
argomentativa, abbiano fatto esclusivo e testuale riferimento alle
dichiarazioni rese dai testimoni oculari nel corso delle indagini
preliminari e, specificatamente, alla polizia giudiziaria; la sentenza
dà atto che tali verbalizzazioni sono state acquisite al
fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art.500 c.p.p., in quanto
vi era contrasto fra le deposizioni dibattimentali e quelle precedenti
e ciò aveva azionato il meccanismo delle contestazioni. Ora,
non v'è dubbio che tali atti potessero essere utilizzati
sia per stabilire la credibilità delle persone esaminate
(comma 3), sia come prova dei fatti, in presenza di altri elementi
di prova che ne confermassero l'attendibilità (comma 4; sul
punto, cfr.sez. III, 9.7.1998, n.2535, secondo la quale l'utilizzo
delle dichiarazioni non abbisogna di formule sacramentali). Così
come appare condivisibile il raccordo del loro contenuto cogli esiti
degli accertamenti balistici; e tuttavia, una volta ammesso il contrasto
fra le dichiarazioni rese nelle differenti fasi del processo e prescelto
a fini probatori il contenuto di quelle acquisite ex art.500 c.p.p.,
valorizzandole al punto di derivarne la qualificazione giuridica
del fatto come doloso, rispetto al convincimento dei primi Giudici,
che avevano optato per la configurazione colposa, era ineludibile
obbligo argomentativo dare atto anche del contenuto delle dichiarazioni
testimoniali rese in dibattimento, per consentire il controllo della
correttezza logico-giuridica della loro valutazione e dell'opzione
operata in sede di appello. Controllo (non di fatto, ovviamente)
che in sede di legittimità è stato inibito dal mancato
confronto fra le fonti probatorie e dalla omissione di una scelta
ragionata. Quindi, ferma restando, la correttezza dell'applicazione
dell'art.500 c.p.p. (ed anzi, proprio in forza di essa) nonchè
la legittimità della utilizzazione degli atti di indagine
preliminare acquisiti conseguentemente, emerge evidente la carenza
motivazionale della sentenza impugnata, proprio riguardo la ricostruzione
del fatto come scaturigine di responsabilità penale. E tale
difetto argomentativo - che provoca l'annullamento della sentenza
stessa - assorbe tutte le altre doglianze, ivi compresa quella concernente
il residuo delitto di falso ideologico (per il quale il P.G. di
udienza ha chiesto l'annullamento senza rinvio), la cui sussistenza
sul piano fattuale - e quindi ancor prima di scrutinarne la giuridica
rilevanza penale - deriva necessariamente da una affermazione di
responsabilità corrispondente ad una motivata ricostruzione
dei fatti ascritti all'imputato. La sentenza in esame deve dunque
essere annullata, quanto alla posizione del cennato ricorrente,
con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Bologna,
la quale procederà a nuovo giudizio che tenga conto degli
obblighi motivazionali sopra enucleati.
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