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OMICIDIO
(Vedi anche sentenza di I° grado e Appello)

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Camera di Consiglio Sentenza 8 giugno - 3 luglio 2001 n.744 (Presidente: Sossi; Relatore: Mocali; Pm Ciani; Ricorrenti Avv.ti: Brancaleoni e Maresi)

IMPUTAZIONE:
A) Delitto p. e p. dall'art.575 c.p. perchè, dopo aver rincorso l'auto sulla quale viaggiava **** che si stava allontanando percorrendo **** in direzione di Rimini, esplodeva un colpo con la propria pistola d'ordinanza che attingeva alla nuca **** cagionandone la morte;

B) Delitto p.e p. dall'art.476 c.p. perchè nella sua qualità di agente della **** redigeva un'annotazione di servizio nella quale affermava falsamente che il collega **** veniva investito dalla parte anteriore sinistra dell'auto del **** e che immediatamente dopo la stessa auto indietreggiava verso di lui;

SENTENZA: ...omissis... E' un dato di fatto che i secondi Giudici, tanto nella parte introduttiva della loro decisione, quanto in quella più specificamente argomentativa, abbiano fatto esclusivo e testuale riferimento alle dichiarazioni rese dai testimoni oculari nel corso delle indagini preliminari e, specificatamente, alla polizia giudiziaria; la sentenza dà atto che tali verbalizzazioni sono state acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art.500 c.p.p., in quanto vi era contrasto fra le deposizioni dibattimentali e quelle precedenti e ciò aveva azionato il meccanismo delle contestazioni. Ora, non v'è dubbio che tali atti potessero essere utilizzati sia per stabilire la credibilità delle persone esaminate (comma 3), sia come prova dei fatti, in presenza di altri elementi di prova che ne confermassero l'attendibilità (comma 4; sul punto, cfr.sez. III, 9.7.1998, n.2535, secondo la quale l'utilizzo delle dichiarazioni non abbisogna di formule sacramentali). Così come appare condivisibile il raccordo del loro contenuto cogli esiti degli accertamenti balistici; e tuttavia, una volta ammesso il contrasto fra le dichiarazioni rese nelle differenti fasi del processo e prescelto a fini probatori il contenuto di quelle acquisite ex art.500 c.p.p., valorizzandole al punto di derivarne la qualificazione giuridica del fatto come doloso, rispetto al convincimento dei primi Giudici, che avevano optato per la configurazione colposa, era ineludibile obbligo argomentativo dare atto anche del contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento, per consentire il controllo della correttezza logico-giuridica della loro valutazione e dell'opzione operata in sede di appello. Controllo (non di fatto, ovviamente) che in sede di legittimità è stato inibito dal mancato confronto fra le fonti probatorie e dalla omissione di una scelta ragionata. Quindi, ferma restando, la correttezza dell'applicazione dell'art.500 c.p.p. (ed anzi, proprio in forza di essa) nonchè la legittimità della utilizzazione degli atti di indagine preliminare acquisiti conseguentemente, emerge evidente la carenza motivazionale della sentenza impugnata, proprio riguardo la ricostruzione del fatto come scaturigine di responsabilità penale. E tale difetto argomentativo - che provoca l'annullamento della sentenza stessa - assorbe tutte le altre doglianze, ivi compresa quella concernente il residuo delitto di falso ideologico (per il quale il P.G. di udienza ha chiesto l'annullamento senza rinvio), la cui sussistenza sul piano fattuale - e quindi ancor prima di scrutinarne la giuridica rilevanza penale - deriva necessariamente da una affermazione di responsabilità corrispondente ad una motivata ricostruzione dei fatti ascritti all'imputato. La sentenza in esame deve dunque essere annullata, quanto alla posizione del cennato ricorrente, con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Bologna, la quale procederà a nuovo giudizio che tenga conto degli obblighi motivazionali sopra enucleati.