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OMICIDIO

(Vedi anche sentenza di I° grado e Cassazione)

Corte d'Assise d'Appello- Sezione I - Camera di Consiglio Sentenza 28 gennaio-26 aprile 2000 n.2 (Presidente: Vecchio; Relatore: Dardani; Pm Zincani; Difesa Avv.ti: Brancaleoni e Maresi)

IMPUTAZIONE:
A) Delitto p. e p. dall'art.575 c.p. perchè, dopo aver rincorso l'auto sulla quale viaggiava **** che si stava allontanando percorrendo **** in direzione di Rimini, esplodeva un colpo con la propria pistola d'ordinanza che attingeva alla nuca **** cagionandone la morte;

B) Delitto p.e p. dall'art.476 c.p. perchè nella sua qualità di agente della **** redigeva un'annotazione di servizio nella quale affermava falsamente che il collega **** veniva investito dalla parte anteriore sinistra dell'auto del **** e che immediatamente dopo la stessa auto indietreggiava verso di lui;

SENTENZA: ...omissis... dottrina e giurisprudenza, sia pure con diversi accenti e sfumature, attribuiscono valore significante, sul piano della prova, alle circostanze esterne oggettive, che accompagnano la condotta, alle concrete modalità di essa, prima e dopo il delitto, alla natura del mezzo usato, alle parti del corpo attinte dall'attività aggressiva del colpevole, alla reiterazione del colpo, a tutti quei dati, insomma, che, secondo le regole di comune esperienza e dell'id quod plerumque accidit abbiano un valore sintomatico per la ricostruzione dell'atteggiamento psicologico dell'agente, nonchè all'assenza di elementi di segno contrario, risultanti dagli atti o dedotti dall'imputato, che consentono di provare che le cose si sono svolte in modo diverso dall'ordinario svolgersi di esse. ...omissis... Applicando quindi la regola dell'id quod plerumque accidit indicata dalla Suprema Corte deve pervenirsi alla conclusione che il colpo sparato dall'imputato, in posizione tipica di sparo, con traiettoria ottimale, abbia raggiunto la vettura nel punto esatto voluto dallo sparatore. Peraltro, nelle proprie dichiarazioni, l'imputato non ha mai sostenuto di aver mirato a parte diversa dell'autovettura, ad esempio alle gomme, limitandosi ad enunciare l'involontaria esplosione del colpo, affermazione, come sopra indicato, chiaramente inattendibile. L'imputato deve quindi essere ritenuto responsabile di omicidio volontario, ripristinando l'originaria imputazione. All'imputato possono essere concesse le attenuanti generiche in considerazione dello stato di incensuratezza e della ridotta intensità del dolo. Può essere concessa anche la diminuente conseguente al rito abbreviato, richiesta all'udienza preliminare e non concessa dal Pubblico Ministero con la motivazione che era necessaria una ricognizione dei luoghi da parte della Corte giudicante e che il coimputato non aveva formulato analoga richiesta di ammissione al rito. Ritiene il collegio che l'iniziale dissenso del Pubblico Ministero non fosse sorretto da idonee argomentazioni, sia in punto di fatto, non essendo stato poi richiesto in sede dibattimentale l'atto istruttorio della ricognizione dei luoghi, sia in diritto in quanto il diritto dell'imputato di avvalersi di un rito ritenuto per lui più favorevole non può essere posto nel nulla per una diversa scelta processuale del coimputato. Infine il materiale probatorio raccolto durante la fase delle indagini preliminari appariva del tutto completo (dichiarazioni testimoniali, consulenze medico-legale e balistica, peraltro non confutate dalle parti, ed incidente probatorio) e tale da rendere non prevedibile alcun apporto dalla fase dibattimentale. Deve essere ritenuta sussistente la responsabilità dell'imputato anche in relazione al capo b) della rubrica, limitatamente alla seconda ipotesi ivi contenuta, essendo rimasto accertato che l'autovettura del **** non operò un'iniziale manovra di retromarcia, non sussistendo l'esimente di cui all'art.348 c.p.. ...omissis...