OMICIDIO
(Vedi
anche sentenza di I°
grado e Cassazione)
Corte d'Assise d'Appello-
Sezione I - Camera di Consiglio Sentenza 28 gennaio-26 aprile
2000 n.2 (Presidente: Vecchio; Relatore: Dardani; Pm Zincani;
Difesa Avv.ti: Brancaleoni e Maresi)
IMPUTAZIONE:
A) Delitto p. e p. dall'art.575 c.p. perchè, dopo
aver rincorso l'auto sulla quale viaggiava **** che si stava
allontanando percorrendo **** in direzione di Rimini, esplodeva
un colpo con la propria pistola d'ordinanza che attingeva
alla nuca **** cagionandone la morte;
B) Delitto p.e p. dall'art.476
c.p. perchè nella sua qualità di agente della
**** redigeva un'annotazione di servizio nella quale affermava
falsamente che il collega **** veniva investito dalla parte
anteriore sinistra dell'auto del **** e che immediatamente
dopo la stessa auto indietreggiava verso di lui;
SENTENZA: ...omissis...
dottrina e giurisprudenza, sia pure con diversi accenti
e sfumature, attribuiscono valore significante, sul piano
della prova, alle circostanze esterne oggettive, che accompagnano
la condotta, alle concrete modalità di essa, prima
e dopo il delitto, alla natura del mezzo usato, alle parti
del corpo attinte dall'attività aggressiva del colpevole,
alla reiterazione del colpo, a tutti quei dati, insomma,
che, secondo le regole di comune esperienza e dell'id
quod plerumque accidit abbiano un valore sintomatico
per la ricostruzione dell'atteggiamento psicologico dell'agente,
nonchè all'assenza di elementi di segno contrario,
risultanti dagli atti o dedotti dall'imputato, che consentono
di provare che le cose si sono svolte in modo diverso dall'ordinario
svolgersi di esse. ...omissis... Applicando quindi
la regola dell'id quod plerumque accidit indicata
dalla Suprema Corte deve pervenirsi alla conclusione che
il colpo sparato dall'imputato, in posizione tipica di sparo,
con traiettoria ottimale, abbia raggiunto la vettura nel
punto esatto voluto dallo sparatore. Peraltro, nelle proprie
dichiarazioni, l'imputato non ha mai sostenuto di aver mirato
a parte diversa dell'autovettura, ad esempio alle gomme,
limitandosi ad enunciare l'involontaria esplosione del colpo,
affermazione, come sopra indicato, chiaramente inattendibile.
L'imputato deve quindi essere ritenuto responsabile di omicidio
volontario, ripristinando l'originaria imputazione. All'imputato
possono essere concesse le attenuanti generiche in considerazione
dello stato di incensuratezza e della ridotta intensità
del dolo. Può essere concessa anche la diminuente
conseguente al rito abbreviato, richiesta all'udienza preliminare
e non concessa dal Pubblico Ministero con la motivazione
che era necessaria una ricognizione dei luoghi da parte
della Corte giudicante e che il coimputato non aveva formulato
analoga richiesta di ammissione al rito. Ritiene il collegio
che l'iniziale dissenso del Pubblico Ministero non fosse
sorretto da idonee argomentazioni, sia in punto di fatto,
non essendo stato poi richiesto in sede dibattimentale l'atto
istruttorio della ricognizione dei luoghi, sia in diritto
in quanto il diritto dell'imputato di avvalersi di un
rito ritenuto per lui più favorevole non può
essere posto nel nulla per una diversa scelta processuale
del coimputato. Infine il materiale probatorio raccolto
durante la fase delle indagini preliminari appariva del
tutto completo (dichiarazioni testimoniali, consulenze medico-legale
e balistica, peraltro non confutate dalle parti, ed incidente
probatorio) e tale da rendere non prevedibile alcun apporto
dalla fase dibattimentale. Deve essere ritenuta sussistente
la responsabilità dell'imputato anche in relazione
al capo b) della rubrica, limitatamente alla seconda ipotesi
ivi contenuta, essendo rimasto accertato che l'autovettura
del **** non operò un'iniziale manovra di retromarcia,
non sussistendo l'esimente di cui all'art.348 c.p.. ...omissis...