(Vedi
anche sentenza di I°
grado)
Corte d'Appello di
Bologna - Sezione III - Sentenza 20 ottobre-31 ottobre 2000
n.2723 (Presidente: Sannoner; Relatore: Dioguardi; Pm: De
Marco; Difesa Avv.: Maresi)
IMPUTAZIONE:
a) delitto p. e p. dall'art.496 cp perchè faceva
mendaci dichiarazioni al pubblico ufficiale dell'Ufficio
Postale di ****** dichiarando nell'atto destinato all'INPS
l'esistenza in vita di **** **** quando in realtà
questo era deceduto
b) delitto p. e p. dall'art.640
1° e 2° co. n.1 cp, perchè con artifizi e
raggiri consistiti nella condotta di cui al capo a) ed inducendo
in errore il legale rappresentante dell'INPS, riscuoteva
la pensione di **** **** dell'importo di Lit. 1.301.980
relativa ai mesi di giugno e luglio 1994, epoca in parte
successiva alla morte di quest'ultimo avvenuta il **.06.1994
procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.
SENTENZA:
....Omissis... L'attestazione della esistenza in
vita del pensionato delegante, come emerge dalla produzione
in atti, non contiene specificazione della data alla quale
la dichiarazione medesima doveva ritenersi riferita. Per
altro l'attestazione può assumere un duplice significato
giuridico, poichè riferibile, per un verso alla efficacia
della procura, per altro verso, alla legittimazione del
delegante alla riscossione del rateo, che trattandosi di
prestazione avente anche natura alimentare, deve ritenersi
non soltanto incedibile, non compensabile (art.447 c.c.),
impignorabile ed insequestrabile, ma anche indivisibile,
quantomeno, relativamente al periodo mensile di riferimento,
per effetto del principio scolpito dal brocardo "venter
non patitur dilationem". Laddove riferita alla
legittimazione del delegante, dunque, l'attestazione della
esistenza in vita del pensionato deve ritenersi veritiera,
se nel primo giorno del periodo mensile di pensione, tale
sopravvivenza ebbe a realizzarsi, mentre, qualora collegata
con l'efficacia della procura, l'esistenza in vita del delegante
deve necessariamente essere riferita alla data della quietanza.
L'assenza della specificazione della data, per gli intuibili
effetti sulla prova del momento intellettivo del dolo, deve,
pertanto, condurre ex art.530 co.2 c.p.p., alla assoluzione
dell'appellante per l'insussistenza dell'elemento soggettivo
del reato.
P.Q.M.
visto l'art.605 c.p.p.,
503 co.2 c.p.p., in riforma della sentenza del Pretore di
Rimini in data 19.5.1998, appellata da **** ****, assolve
l'appellante dal reato ascrittogli perchè il fatto
non costituisce reato.
Bologna, 20 ottobre
2000.