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TRUFFA

(Vedi anche sentenza di I° grado)

Corte d'Appello di Bologna - Sezione III - Sentenza 20 ottobre-31 ottobre 2000 n.2723 (Presidente: Sannoner; Relatore: Dioguardi; Pm: De Marco; Difesa Avv.: Maresi)

IMPUTAZIONE:
a) delitto p. e p. dall'art.496 cp perchè faceva mendaci dichiarazioni al pubblico ufficiale dell'Ufficio Postale di ****** dichiarando nell'atto destinato all'INPS l'esistenza in vita di **** **** quando in realtà questo era deceduto

b) delitto p. e p. dall'art.640 1° e 2° co. n.1 cp, perchè con artifizi e raggiri consistiti nella condotta di cui al capo a) ed inducendo in errore il legale rappresentante dell'INPS, riscuoteva la pensione di **** **** dell'importo di Lit. 1.301.980 relativa ai mesi di giugno e luglio 1994, epoca in parte successiva alla morte di quest'ultimo avvenuta il **.06.1994 procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

SENTENZA:
....Omissis... L'attestazione della esistenza in vita del pensionato delegante, come emerge dalla produzione in atti, non contiene specificazione della data alla quale la dichiarazione medesima doveva ritenersi riferita. Per altro l'attestazione può assumere un duplice significato giuridico, poichè riferibile, per un verso alla efficacia della procura, per altro verso, alla legittimazione del delegante alla riscossione del rateo, che trattandosi di prestazione avente anche natura alimentare, deve ritenersi non soltanto incedibile, non compensabile (art.447 c.c.), impignorabile ed insequestrabile, ma anche indivisibile, quantomeno, relativamente al periodo mensile di riferimento, per effetto del principio scolpito dal brocardo "venter non patitur dilationem". Laddove riferita alla legittimazione del delegante, dunque, l'attestazione della esistenza in vita del pensionato deve ritenersi veritiera, se nel primo giorno del periodo mensile di pensione, tale sopravvivenza ebbe a realizzarsi, mentre, qualora collegata con l'efficacia della procura, l'esistenza in vita del delegante deve necessariamente essere riferita alla data della quietanza. L'assenza della specificazione della data, per gli intuibili effetti sulla prova del momento intellettivo del dolo, deve, pertanto, condurre ex art.530 co.2 c.p.p., alla assoluzione dell'appellante per l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

P.Q.M.

visto l'art.605 c.p.p., 503 co.2 c.p.p., in riforma della sentenza del Pretore di Rimini in data 19.5.1998, appellata da **** ****, assolve l'appellante dal reato ascrittogli perchè il fatto non costituisce reato.

Bologna, 20 ottobre 2000.