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(decreto penale
e rinvio alla Corte Costituzionale)
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Tribunale di Forlì
- GIP Ordinanza 11 maggio 2000
(Gip: Dott. S. Celli )
ORDINANZA:
letta la richiesta di decreto penale, osserva:
A.G. ha presentato in data 22
giugno 1999 querela per il delitto di cui all'art. 594 c.p. nei
confronti di B.C.;
questo giudice, di fronte alla
richiesta del pm e in considerazione degli elementi contenuti nel
fascicolo processuale, dovrebbe emettere decreto penale, accogliendo
la richiesta del pm;
come è noto, all'epoca, per
il delitto in questione non era prevista la possibilità di definire
il procedimento con decreto penale, trattandosi di illecito perseguibile
a querela;
nelle more, la legge 497/99
ha modificato l'articolo 459 c.p.p., prevedendo la possibilità di
definire il procedimento con decreto anche per i reati procedibili
a querela; ciò ha consentito qualora ricorrano due condizioni: valida
presentazione della querela; mancata opposizione del querelante
a che il pm richieda il decreto penale;
la ratio di tale disciplina
appare evidente; da un lato il legislatore intende facilitare la
definizione rapida, senza contraddittorio, anche di procedimenti
relativi a fatti non particolarmente gravi (allettando l'imputato
con la promessa di una sostanziale "irrilevanza" della condanna,
che si estingue in cinque o due anni e non fa stato in alcun procedimento),
che prima erano esclusi da tale possibilità;
dall'altro, in un'ottica di
bilanciamento dei contrapposti interessi, consente alla persona
offesa di impedire, sia pure solo con dichiarazione contenuta nella
querela, a tale definizione che potrebbe pregiudicare, o rendere
più difficile, l'attuazione dei propri diritti;
nel caso di specie, tuttavia,
e negli altri analoghi, per i quali la querela sia stata presentata
prima del 2 gennaio 2000, o comunque prima della data di pubblicazione
sulla gazzetta ufficiale della legge 479 del 16 dicembre 1999, il
querelante non ha aggiunto (né avrebbe potuto aggiungere) la dichiarazione
di opposizione di cui sopra, semplicemente perché la legge non la
prevedeva; anzi, egli era certo che il procedimento non potesse
definirsi con decreto penale, rito percorribile, all'epoca, solo
per i reati procedibili d'ufficio;
né la legge 479/99 ha previsto
una disciplina transitoria, ad esempio con quella sorta di "interpello"
previsto dalla legge 205/99, art. 19, per i delitti divenuti procedibili
a querela; si sarebbe cioè potuto prevedere che il pm, prima di
emettere richiesta per decreto penale, interpellasse la persona
offesa circa la sua volontà di opporsi alla definizione con decreto
penale; ciò non è avvenuto, sicché la richiesta di decreto penale
oggi presentata risulta corretta, poiché l'art. 459 c.p.p. la prevede
espressamente; tuttavia pare a questo giudice che tale trattamento
leda il principio di uguaglianza, perché consente di definire il
procedimento penale in un modo che, per la persona offesa, risulta
deteriore; e ciò solo per il mancato coordinamento delle due discipline,
vigenti prima e dopo il 2 gennaio 2000; in sostanza chi abbia presentato
querela prima della vigenza della legge citata, o comunque prima
della pubblicazione, che rendeva manifesta la futura disciplina,
applicabile alla fattispecie, si trova in una posizione diversa
rispetto a chi abbia presentato la querela dopo; solo quest'ultimo
potendo opporsi alla definizione con decreto penale del processo,
mentre al primo non è riconosciuta neppure la facoltà di scegliere
se opporsi o non opporsi; in altre parole la vittima del reato procedibile
d'ufficio, qualora la querela sia stata presentata prima di una
certa data, gode di un trattamento deteriore rispetto alla vittima
di un reato egualmente procedibile d'ufficio per il quale la querela
sia stata presentata dopo tale data; e ciò nonostante le due situazioni
di fatto siano le medesime (identico reato, identico danno, nonché,
addirittura, possibile coincidenza dell'epoca di commissione del
reato, considerando il termine di tre mesi previsto per la presentazione
della querela);
ciò sia per gli interessi civili
che per quelli, più direttamente coinvolgenti la persona, "penali";
infatti la condanna scaturente da un decreto, come accennato sopra,
comporta l'estinzione nel termine di cinque anni e non può essere
posta a base di un giudizio civile, come invece accadrebbe per la
condanna maturata a seguito di dibattimento;
né vale opporre la possibilità,
in caso di instaurazione del giudizio ordinario, di concluderlo
con applicazione della pena (con effetti analoghi a quelli del decreto
penale non opposto), in considerazione del fatto che, comunque,
in tale caso la persona offesa è presente, può esercitare il diritto
al contraddittorio costituendosi parte civile e ottenere il ristoro
delle spese di costituzione e difesa, sostenute anche ante causam;
non è solo l'imputato, nel caso di specie, a non esercitare il diritto
al contraddittorio, ma anche la persona offesa, che non può interloquire
in alcun modo, a differenza che per il giudizio ordinario, ove viene
citata ai sensi dell'art. 552.3 c.p.p.;
peraltro mentre per l'imputato
si tratta di una libera scelta, la persona offesa neppure viene
a conoscenza del decreto penale; tale disparità di trattamento di
situazioni formalmente e comunque sostanzialmente identiche, si
pone in contrasto con la previsione dell'art. 3 della carta costituzionale;
ritiene poi il giudice che pure
l'art. 24 della carta, che tutela il diritto di difesa (anche della
persona offesa), subisca una violazione per le medesime considerazioni
sopra esposte;
è ben vero che la persona offesa
conserva il diritto a far valere in sede civile le proprie pretese;
tuttavia, come si è detto sopra, alla stessa è precluso ogni intervento
in sede penale, rito nel quale, oggettivamente, la persona offesa
potrebbe più prontamente esercitare e far valere i propri diritti;
pare quindi a questo giudice
che l'art. 459 c.p.p., laddove consente di procedere con decreto
penale anche in caso di querela presentata prima della pubblicazione
della legge 479/99 (infatti l'opposizione non avrebbe comunque potuto
essere presentata dopo la querela, essendo prevista, anche ora,
solo quella contestuale), sia contrario ai principi costituzionali;
al contrario l'esclusione di
tale possibilità sarebbe conforme ai predetti principi; è appena
il caso di precisare che ci si riferisce alla data pubblicazione
della legge perché da tale data il querelante poteva conoscere la
propria disciplina e aggiungere alla propria querela, se non ancora
presentata, l'opposizione in questione, pur in difetto di vigenza
della legge;
in via subordinata, qualora
la corte ritenesse non meritevole di accoglimento l'invocata pronuncia
additiva, ritiene questo giudice di potere sollecitare, per gli
stessi motivi, altra pronuncia additiva, che consenta ai querelanti,
per le sole querele presentate nell'epoca di cui sopra, di manifestare
entro termine congruo e previo interpello, l'opposizione alla definizione
del processo con decreto penale, così ponendo i predetti nella medesima
situazione di chi abbia presentato la querela dopo la pubblicazione
della legge, soggetti questi ultimi che potevano esercitare la facoltà
di scelta se opporsi o no alla definizione con decreto penale;
sulla rilevanza nel presente
giudizio, premesso che in assenza di questioni di legittimità costituzionale
andrebbe emesso decreto penale, pare a questo giudice che l'accoglimento
della questione "principale" importerebbe il rigetto dell'istanza
del pm e la restituzione degli atti, trattandosi di reato per il
quale non è prevista la possibilità di richiedere ed decreto penale;
in caso di accoglimento della
subordinata, parimenti, la richiesta sarebbe rigettata e gli atti
andrebbero restituiti al pm per il predetto "interpello";
PQM
Visti gli articoli 23 l. 87/'53,
3 e 24 cost., 459 c.p.p. dichiara non manifestamente infondata e
rilevante nel presente giudizio la questione sulla legittimità costituzionale
dell'art. 459 c.p.p. come novellato dalla legge 479/99 laddove consente
al pubblico ministero di richiedere e al giudice di emettere decreto
penale di condanna per reati procedibili a querela laddove la querela
sia stata proposta prima della pubblicazione della predetta legge
479/99 e non contenga opposizione alla definizione del procedimento
con decreto penale.
In subordine solleva nei medesimi
termini questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 459
c.p.p. come novellato dalla legge 479/99 laddove non impone al pm,
qualora intenda procedere con richiesta di decreto penale, l'obbligo,
in caso di presentazione di querela nei modi e termini di cui sopra,
di interpellare la persona offesa querelante sulla volontà di opporsi
alla definizione del procedimento con decreto penale.
Sospende il giudizio e dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina la notifica della presente
ordinanza a pm, imputato, persona offesa, al Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica.
Forlì, 11 maggio 2000
Il Giudice Dott. Stefano
Celli
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