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DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

Tribunale di Forlì - Tribunale della Libertà - Ordinanza 4 giugno 2001, n. 34 (Presidente: Dott. F. Maffuccini - Relatore: Dott.ssa E. Mariani; Difensori imputato: Avv.ti Colosimo e Landi)

MASSIMA: E' nullo per violazione del diritto di difesa il decreto di sequestro preventivo che formuli un'imputazione ulteriore a quella indicata nell'avviso di garanzia ex art. 369 c.p.p.. E' nullo per carenza assoluta di motivazione il decreto di sequestro preventivo che richiami per relationem accertamenti di P.G. senza alcun altro riferimento a elementi di fatto conosciuti o conoscibili dalla difesa. ...omissis...

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, ritenendo fondati i motivi esposti ai punti II e III della memoria difensiva. Il G.I.P., nel proprio provvedimento, ha inserito un'autonoma fattispecie di reato - l'art. 20 lett. c) l. 47/85 - non menzionata né nella richiesta della misura cautelare reale da parte del P.M. né nel successivo avviso di garanzia. Si concreta, così, una aperta violazione del diritto di difesa, poiché si verte non nel caso di mutamento del nomen iuris del reato, sempre consentito al G.I.P. e al Tribunale del riesame, bensì nella contestazione di una ulteriore e diversa fattispecie di reato, che non permette all'imputato di apprestare una idonea strategia difensiva (v. Cass. Sez. V 02/04/98 n.2079). Tuttavia, si rileva che l'ultimo motivo di ricorso è assorbente ed esaustivo di ogni altro. Orbene, il decreto impugnato è del tutto carente quanto al contenuto motivazionale. Il G.I.P., infatti, si è limitato a richiamare per relationem gli accertamenti svolti dalla P.G. operante in data 08/03/2001, senza alcun altro riferimento ad elementi di fatto conosciuti o conoscibili dalla difesa. La motivazione per relationem è legittima se quella richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato, per modo che questi sia in grado, pur esaminando un provvedimento diverso, di controllarne la congruenza, la logicità, e quindi, la legittimità (v. ex plurimis Cass. 21/05/1990, Bonamore). Nel caso di specie, al contrario, la comunicazione della notizia di reato redatta dal Corpo forestale dello Stato in data 08/03/2001, facendo parte del fascicolo delle indagini preliminari e non essendo suscettibile di deposito, se non alla chiusura delle stesse, non poteva certo essere conosciuta dall'indagato, al quale è stato, pertanto, negato il controllo di legittimità cui prima si è fatto cenno. La mancanza della motivazione sul punto determina la nullità del decreto di sequestro ed a tale omissione non può rimediare il Tribunale del riesame effettuando una rivalutazione del materiale probatorio al fine di accertare la sussistenza nel merito dei presupposti per l'adozione della misura cautelare reale.

Per le considerazioni fin qui svolte il provvedimento del G.I.P. deve essere annullato con la conseguente restituzione dell'area sottoposta a sequestro all'avente diritto.