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DECRETO
DI SEQUESTRO PREVENTIVO
Tribunale di Forlì - Tribunale
della Libertà - Ordinanza 4 giugno 2001, n. 34 (Presidente: Dott.
F. Maffuccini - Relatore: Dott.ssa E. Mariani; Difensori imputato:
Avv.ti Colosimo e Landi)
MASSIMA: E' nullo per
violazione del diritto di difesa il decreto di sequestro preventivo
che formuli un'imputazione ulteriore a quella indicata nell'avviso
di garanzia ex art. 369 c.p.p.. E' nullo per carenza assoluta di
motivazione il decreto di sequestro preventivo che richiami per
relationem accertamenti di P.G. senza alcun altro riferimento a
elementi di fatto conosciuti o conoscibili dalla difesa. ...omissis...
Il ricorso è fondato e merita
accoglimento, ritenendo fondati i motivi esposti ai punti II e III
della memoria difensiva. Il G.I.P., nel proprio provvedimento, ha
inserito un'autonoma fattispecie di reato - l'art. 20 lett. c) l.
47/85 - non menzionata né nella richiesta della misura cautelare
reale da parte del P.M. né nel successivo avviso di garanzia. Si
concreta, così, una aperta violazione del diritto di difesa, poiché
si verte non nel caso di mutamento del nomen iuris del reato, sempre
consentito al G.I.P. e al Tribunale del riesame, bensì nella contestazione
di una ulteriore e diversa fattispecie di reato, che non permette
all'imputato di apprestare una idonea strategia difensiva (v. Cass.
Sez. V 02/04/98 n.2079). Tuttavia, si rileva che l'ultimo motivo
di ricorso è assorbente ed esaustivo di ogni altro. Orbene, il decreto
impugnato è del tutto carente quanto al contenuto motivazionale.
Il G.I.P., infatti, si è limitato a richiamare per relationem gli
accertamenti svolti dalla P.G. operante in data 08/03/2001, senza
alcun altro riferimento ad elementi di fatto conosciuti o conoscibili
dalla difesa. La motivazione per relationem è legittima se quella
richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato, per modo
che questi sia in grado, pur esaminando un provvedimento diverso,
di controllarne la congruenza, la logicità, e quindi, la legittimità
(v. ex plurimis Cass. 21/05/1990, Bonamore). Nel caso di specie,
al contrario, la comunicazione della notizia di reato redatta dal
Corpo forestale dello Stato in data 08/03/2001, facendo parte del
fascicolo delle indagini preliminari e non essendo suscettibile
di deposito, se non alla chiusura delle stesse, non poteva certo
essere conosciuta dall'indagato, al quale è stato, pertanto, negato
il controllo di legittimità cui prima si è fatto cenno. La mancanza
della motivazione sul punto determina la nullità del decreto di
sequestro ed a tale omissione non può rimediare il Tribunale del
riesame effettuando una rivalutazione del materiale probatorio al
fine di accertare la sussistenza nel merito dei presupposti per
l'adozione della misura cautelare reale.
Per le considerazioni fin qui
svolte il provvedimento del G.I.P. deve essere annullato con la
conseguente restituzione dell'area sottoposta a sequestro all'avente
diritto.
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