- in tesi d'accusa, l'attuale appellante
ed altri numerosi soggetti, di cui una quarantina già coinvolti
nel presente procedimento (su altri proseguono le indagini), si
sarebbero associati al fine di commettere più delitti di
truffa ai danni dello Stato e frode fiscale, costituendo numerose
società commissionarie nella Repubblica di San Marino,
spesso amministrate da meri prestanome, dando vita a molteplici
aziende (cd. "primo filtro") aventi quale unica finalità
quella di acquistare merce dalle aziende sammarinesi, gestite
dal sodalizio criminoso, per poi rivenderle ad aziende (cd. "secondo
filtro") anch'esse parimenti costituite al fine di interporre
uno schermo giuridico tra le aziende "primo filtro"
ed i destinatari della merce, avendo deliberato fin dalla costituzione
che non sarebbe mai stata versata l'IVA incassata per le vendite
affettuate dalle società "primo filtro", nell'ambito
del sodalizio alcuni soggetti avrebbero assunto ruolo di primo
piano quali promotori, costitutori ed organizzatori del sodalizio
medesimo;
- sulla configurazione del meccanismo truffaldino,
sulla concreta operatività del meccanismo stesso, sugli
elementi indiziari a supporto dell'assunto d'accusa e sulle esigenze
cautelari configurabili a carico di ciascun indagato, si rinvia
all'ordinanza impositiva della misura, che, in ordine a ciascun
punto indicato, contiene ampia, dettagliata e condivisibile motivazione;
- l'ordinanza di applicazione della misura
cautelare è stata eseguita nei confronti del ***** in data
21 aprile 1999;
- al termine dell'interrogatorio di garanzia,
la difesa chiedeva la revoca della misura, ovvero, in subordine,
l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa, contestando
la sussistenza delle esigenze cautelari indicate nel provvedimento
coercitivo, avendo il *****, quanto al pericolo di inquinamento
probatorio, dimostrato, ancor prima dell'emissione e dell'esecuzione
del provvedimento, ampia disponibilità a fornire chiarimenti
sulla vicenda, e quanto al pericolo di reiterazione, avendo cessato
dall'amministrazione di qualsiasi società sin dal 1997,
non potendo, infine, riferirsi all'indagato il pericolo di fuga
il ***** risiede a ****** unitamente alla famiglia;
- con ordinanza in data 5 maggio 1999,
il G.I.P. respingeva le istanze difensive sostenendo che dovevano
ritenersi tutt'ora esistenti sia l'esigenza cautelare di cui alla
lett. a), dovendosi verificare la fondatezza dell'accusa attraverso
i numerosi accertamenti ancora da svolgere (interrogatorio degli
indagati e verifica della documentazione) al riparo da ogni possibile
condizionamento, sia l'esigenza di cui alla lett. c) stante il
persistente pericolo di recidiva "connesso alla gravità
delle accuse, al periodo di commissione dei reati ed alle modalità
complessive, tra le quali va ricompreso il numero delle persone
coinvolte";
- avverso il provvedimento di rigetto,
ha proposto tempestivo appello la difesa con motivi che ribadiscono
le censure svolte in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze
cautelari;
ritenuto che:
- il tema decidendum, per effetto del devolutum,
è limitato alla verifica della sussistenza delle esigenze
cautelari ritenute dal G.I.P. con il provvedimento oggetto di
impugnazione;
- con riferimento a tale specifico aspetto
del gravame, va osservato che le censure difensive appaiono fondate
di talchè non si giustifica ulteriormente la cautela in
atto;
-ed invero, il materiale probatorio inerente
la posizione del ***** appare già sufficientemente consolidato
(sono già stati interrogati i principali soggetti con i
quali il ***** ebbe rapporti commerciali e tutta la documentazione
relativa alla soc. **** s.a. e già da tempo nella disponibilità
degli investigatori) di talchè non si vede con quali ipotetiche
condotte il ***** (già peraltro in una posizione che gli
avrebbe consentito, volendo, di porre in essere comportamenti
di inquinamento della prova) possa ormai operare al fine di pregiudicare
gli accertamenti in corso; d'altra parte non risulta che egli
abbia in precedenza mostrato concretamente una volontà
di modificare il corso delle indagini in senso a lui favorevole,
ad esempio occultando documenti o contattando persone con cui
ebbe affari; anzi, dal momento delle perquisizioni operate dalla
G.d.F. nell'agosto 1998, egli si è posto più volte
a disposizione dell'Autorità Giudiziaria chiedendo ripetutamente
di essere sentito (come dimostrato dalla documentazione prodotta
dalla difesa);
- quanto al pericolo di reiterazione, va
osservato che il mese di cautela oramai presofferto, e gli effetti
deterrenti ad esso connessi, da un lato, e l'esclusione dalla
possibilità di gestire società nella Repubblica
di San Marino, essendogli stato revocato dall'Autorità
di quello Stato il necessario patentino - tenuto conto, altresì
dell'incensuratezza del soggetto e del tempo non lungo (dal gennaio/febbraio
1996 al novembre 1997) in cui egli avrebbe operato in collaborazione
con il ********** ed il ******** (due dei principali indagati)
- inducono a ritenere che il ***** si asterrà dal commettere
analoghi reati se rimesso in libertà; trattasi di un giudizio
che tiene conto come si è detto anche degli effetti dissuasivi
sortiti dal presofferto, nell'ordine ormai del mese e dieci giorni,
presofferto che, se pur oggettivamente breve e svoltosi nella
forma della cautela attenuata, può tuttavia costituire
sufficiente remora rispetto a soggetti come il *****, alla loro
prima esperienza giudiziaria;
P.Q.M.
visto l'art.310 c.p.p., in
riforma dell'ordinanza emessa dal G.I.P. di Rimini in data 5 maggio
1999, REVOCA la misura cautelare degli arresti domiciliari in
corso di esecuzione nei confronti di ***** ****.
Bologna 1 giugno 1999