Home

 

 

 

 

ORDINANZA

G.I.P. Tribunale di Rimini - Tribunale della Libertà - Ordinanza 1 giugno 1999, n. 844 (Presidente e relatore: Dott.ssa L. Gobbi - Giudici: Dott. L. Magliaro e Dott. G. Ghini; Difensore: Avv. M. Maresi)

ORDINANZA: sull'appello avverso l'ordinanza in data 5 maggio 1999 con la quale il G.I.P. di Rimini respingeva l'istanza di revoca della misura in atto ed altresì l'istanza subordinata di autorizzazione a svolgere attività lavorativa;

premesso che:

- con l'ordinanza in data 17 aprile 1999, il G.I.P. di Rimini, su richiesta del P.M., applicava all'odierno appellante, e ad altri 11 coindagati, la misura cautelare degli arresti domiciliari (con il medesimo provvedimento altri 31 indagati venivano sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere) per il delitto previsto dall'art.416 c.p., contestato a tutti gli indagati, e per i delitti di cui agli artt. 640, 61 n.7 c.p. e 4 lett b) d) f) Legge 516/82, contestati a singoli gruppi di concorrenti; ...omissis...

- in tesi d'accusa, l'attuale appellante ed altri numerosi soggetti, di cui una quarantina già coinvolti nel presente procedimento (su altri proseguono le indagini), si sarebbero associati al fine di commettere più delitti di truffa ai danni dello Stato e frode fiscale, costituendo numerose società commissionarie nella Repubblica di San Marino, spesso amministrate da meri prestanome, dando vita a molteplici aziende (cd. "primo filtro") aventi quale unica finalità quella di acquistare merce dalle aziende sammarinesi, gestite dal sodalizio criminoso, per poi rivenderle ad aziende (cd. "secondo filtro") anch'esse parimenti costituite al fine di interporre uno schermo giuridico tra le aziende "primo filtro" ed i destinatari della merce, avendo deliberato fin dalla costituzione che non sarebbe mai stata versata l'IVA incassata per le vendite affettuate dalle società "primo filtro", nell'ambito del sodalizio alcuni soggetti avrebbero assunto ruolo di primo piano quali promotori, costitutori ed organizzatori del sodalizio medesimo;

- sulla configurazione del meccanismo truffaldino, sulla concreta operatività del meccanismo stesso, sugli elementi indiziari a supporto dell'assunto d'accusa e sulle esigenze cautelari configurabili a carico di ciascun indagato, si rinvia all'ordinanza impositiva della misura, che, in ordine a ciascun punto indicato, contiene ampia, dettagliata e condivisibile motivazione;

- l'ordinanza di applicazione della misura cautelare è stata eseguita nei confronti del ***** in data 21 aprile 1999;

- al termine dell'interrogatorio di garanzia, la difesa chiedeva la revoca della misura, ovvero, in subordine, l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa, contestando la sussistenza delle esigenze cautelari indicate nel provvedimento coercitivo, avendo il *****, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, dimostrato, ancor prima dell'emissione e dell'esecuzione del provvedimento, ampia disponibilità a fornire chiarimenti sulla vicenda, e quanto al pericolo di reiterazione, avendo cessato dall'amministrazione di qualsiasi società sin dal 1997, non potendo, infine, riferirsi all'indagato il pericolo di fuga il ***** risiede a ****** unitamente alla famiglia;

- con ordinanza in data 5 maggio 1999, il G.I.P. respingeva le istanze difensive sostenendo che dovevano ritenersi tutt'ora esistenti sia l'esigenza cautelare di cui alla lett. a), dovendosi verificare la fondatezza dell'accusa attraverso i numerosi accertamenti ancora da svolgere (interrogatorio degli indagati e verifica della documentazione) al riparo da ogni possibile condizionamento, sia l'esigenza di cui alla lett. c) stante il persistente pericolo di recidiva "connesso alla gravità delle accuse, al periodo di commissione dei reati ed alle modalità complessive, tra le quali va ricompreso il numero delle persone coinvolte";

- avverso il provvedimento di rigetto, ha proposto tempestivo appello la difesa con motivi che ribadiscono le censure svolte in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari;

ritenuto che:

- il tema decidendum, per effetto del devolutum, è limitato alla verifica della sussistenza delle esigenze cautelari ritenute dal G.I.P. con il provvedimento oggetto di impugnazione;

- con riferimento a tale specifico aspetto del gravame, va osservato che le censure difensive appaiono fondate di talchè non si giustifica ulteriormente la cautela in atto;

-ed invero, il materiale probatorio inerente la posizione del ***** appare già sufficientemente consolidato (sono già stati interrogati i principali soggetti con i quali il ***** ebbe rapporti commerciali e tutta la documentazione relativa alla soc. **** s.a. e già da tempo nella disponibilità degli investigatori) di talchè non si vede con quali ipotetiche condotte il ***** (già peraltro in una posizione che gli avrebbe consentito, volendo, di porre in essere comportamenti di inquinamento della prova) possa ormai operare al fine di pregiudicare gli accertamenti in corso; d'altra parte non risulta che egli abbia in precedenza mostrato concretamente una volontà di modificare il corso delle indagini in senso a lui favorevole, ad esempio occultando documenti o contattando persone con cui ebbe affari; anzi, dal momento delle perquisizioni operate dalla G.d.F. nell'agosto 1998, egli si è posto più volte a disposizione dell'Autorità Giudiziaria chiedendo ripetutamente di essere sentito (come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla difesa);

- quanto al pericolo di reiterazione, va osservato che il mese di cautela oramai presofferto, e gli effetti deterrenti ad esso connessi, da un lato, e l'esclusione dalla possibilità di gestire società nella Repubblica di San Marino, essendogli stato revocato dall'Autorità di quello Stato il necessario patentino - tenuto conto, altresì dell'incensuratezza del soggetto e del tempo non lungo (dal gennaio/febbraio 1996 al novembre 1997) in cui egli avrebbe operato in collaborazione con il ********** ed il ******** (due dei principali indagati) - inducono a ritenere che il ***** si asterrà dal commettere analoghi reati se rimesso in libertà; trattasi di un giudizio che tiene conto come si è detto anche degli effetti dissuasivi sortiti dal presofferto, nell'ordine ormai del mese e dieci giorni, presofferto che, se pur oggettivamente breve e svoltosi nella forma della cautela attenuata, può tuttavia costituire sufficiente remora rispetto a soggetti come il *****, alla loro prima esperienza giudiziaria;

P.Q.M.

visto l'art.310 c.p.p., in riforma dell'ordinanza emessa dal G.I.P. di Rimini in data 5 maggio 1999, REVOCA la misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione nei confronti di ***** ****.

Bologna 1 giugno 1999