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DECRETO
DI SEQUESTRO PROBATORIO
Tribunale di Forlì - Tribunale
della Libertà - Ordinanza 13 novembre 2002, n.91 (Presidente: Dott.
F. Maffuccini - Relatore: Dott.ssa E. Mariani; Difensori imputato:
Avv.ti G. Bonaventura e F. Briganti)
MASSIMA: Il decreto che
dispone il sequestro probatorio deve essere motivato in maniera
tale che dalla motivazione sia possibile desumere sia l'enunciazione
dell'ipotesi tipica di reato riferibile al fatto oggetto dell'indagine,
la configurabilità delle cose sequestrate come corpo di reato
o come cose pertinenti al reato, non potendosi ritenere tale obbligo
assolto da mere formule di stile. Occorre, cioè, la indicazione
del reato per il quale si procede: tale specificazione non può
però ridursi alla mera indicazione della disposizione che
si assume violata, ma deve contenere, sia pure in forma embrionale,
la precisazione del fatto (in primis Cass. Pen.
31.03.93, Minarelli). Quindi, l'indicazione sommaria ed approssimativa
della fattispecie criminosa contestata e dei fatti imputati in ordine
ai quali si cercano i corpi di reato e le cose pertinenti allo stesso
non può certo consistere, come nel caso in esame, nella semplice
elencazione delle norme ritenute violate (Cass.
Sez. III, 02.10.97, Tazzini). La mancanza della motivazione
sul punto determina la nullità del decreto di sequestro ed
a tale omissione non può rimediare il Tribunale del riesame,
effettuando una rivalutazione del materiale probatorio, al fine
di accertare la sussistenza nel merito dei presupposti per l'adozione
della misura cautelare reale.
...omissis...
Per costante orientamento della
Suprema Corte, infatti, il Tribunale è chiamato a decidere
non in relazione ad ogni ipotesi di reato formulabile in teoria
e contenuta in qualsiasi atto del Pubblico Ministero, ma limitatamente
alla fattispecie che si sia portata a conoscenza dell'indagato nel
provvedimento cautelare o dispositivo del mezzo di ricerca della
prova, in modo che sia consentito l'esercizio del diritto di difesa
(cfr. in termini Cass. Pen. Sez. III, 28.05.96,
n. 2092, Cervati).
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