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DECRETO DI SEQUESTRO PROBATORIO

Tribunale di Forlì - Tribunale della Libertà - Ordinanza 13 novembre 2002, n.91 (Presidente: Dott. F. Maffuccini - Relatore: Dott.ssa E. Mariani; Difensori imputato: Avv.ti G. Bonaventura e F. Briganti)

MASSIMA: Il decreto che dispone il sequestro probatorio deve essere motivato in maniera tale che dalla motivazione sia possibile desumere sia l'enunciazione dell'ipotesi tipica di reato riferibile al fatto oggetto dell'indagine, la configurabilità delle cose sequestrate come corpo di reato o come cose pertinenti al reato, non potendosi ritenere tale obbligo assolto da mere formule di stile. Occorre, cioè, la indicazione del reato per il quale si procede: tale specificazione non può però ridursi alla mera indicazione della disposizione che si assume violata, ma deve contenere, sia pure in forma embrionale, la precisazione del fatto (in primis Cass. Pen. 31.03.93, Minarelli). Quindi, l'indicazione sommaria ed approssimativa della fattispecie criminosa contestata e dei fatti imputati in ordine ai quali si cercano i corpi di reato e le cose pertinenti allo stesso non può certo consistere, come nel caso in esame, nella semplice elencazione delle norme ritenute violate (Cass. Sez. III, 02.10.97, Tazzini). La mancanza della motivazione sul punto determina la nullità del decreto di sequestro ed a tale omissione non può rimediare il Tribunale del riesame, effettuando una rivalutazione del materiale probatorio, al fine di accertare la sussistenza nel merito dei presupposti per l'adozione della misura cautelare reale.

...omissis...

Per costante orientamento della Suprema Corte, infatti, il Tribunale è chiamato a decidere non in relazione ad ogni ipotesi di reato formulabile in teoria e contenuta in qualsiasi atto del Pubblico Ministero, ma limitatamente alla fattispecie che si sia portata a conoscenza dell'indagato nel provvedimento cautelare o dispositivo del mezzo di ricerca della prova, in modo che sia consentito l'esercizio del diritto di difesa (cfr. in termini Cass. Pen. Sez. III, 28.05.96, n. 2092, Cervati).