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COMPETENZA TERRITORIALE

(Tribunale di Ravenna - GIP Dott. D. Di Fiore - ordinanza marzo 2002)

Il Giudice , sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle difese cosi'

OSSERVA

Sostengono i difensori che a seguito dell'abrogazione dell'art . 11,II co, della legge 516/82 che prevedeva la competenza territoriale speciale in materia penal-tributaria , la competenza per territorio si debba determinare secondo le regole ordinarie , dunque in prima battuta tenendo conto del locus commissi delicti , cosi' come richiamato espressamente dall'art 18 del D.Lgs 74 / 00 , che , per gli emittenti , sara' il luogo ove ha sede l'impresa , individuato dallo stesso PM in ogni capo di imputazione.

Sotto il profilo della successione delle leggi processuali si rileva che la richiesta di rinvio a giudizio e' successiva alla entrata in vigore del D Lgs 74/00 , sicchè operano nella specie , secondo il principio tempus regit actum , i criteri dettati dalla nuova disciplina .

Il P.m. , che in prima battuta ha ritenuto che fra i reati di emissione e di utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti sussista una causa di connessione teleologica (art 12 lett c ,prima parte cpp ) , tale da spostare la competenza dinanzi al giudice del reato piu' grave a norma dell'art 16 cpp ( da qui la richiesta di rinvio a giudizio come formulata ), ha concluso escludendo la competenza del Tribunale di Ravenna per i reati di emissione commessi in altre circondari .

La giurisprudenza formatasi in materia, con particolare riferimento alla connessione teleologica , cosi' afferma (Cass. Sent. 02731 DEL 07/03/2000) "Non si verifica spostamento della competenza per connessione prevista dall'art. 12 lett. b) e c) c.p.p., qualora i reati siano stati commessi da soggetti diversi,. Ed invero, in tal caso, mancando l'unità del processo volitivo tra il reato mezzo e il reato fine, ricorre solo una ipotesi di connessione di natura eventualmente probatoria che non produce lo spostamento di competenza, ne' per materia ne' per territorio, tanto più che l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei procedimenti per reati commessi in continuazione o connessi teleologicamente non può pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a non esser sottratto al Giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza" conforme Cass 5.2.99 n 1495 e Cass 17.4.98 n 1783 "Ai fini della configurabilita' del caso di connessione teleologica di cui all'art 12 lett C,cpp, e' necessario che il reato-fine sia stato realizzato dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato.mezzo").

Poiche' nel caso che occupa deve escludersi tale coincidenza soggettiva , deve escludersi conseguentemente che ricorra la causa della connessione teleologica . Ne' se ne ravvisano altre :

-non le ipotesi residue previste dall'art 12 lett c) cpp , non pertinenti rispetto al caso che occupa;

-non quella prevista dall'art 12 lett a) : non solo non e' contestato il concorso nel reato , ma nemmeno puo' esserlo , giusta il disposto di cui all'art 9 del D Lgs 74/00 , ne' puo' affermarsi che la condotta dell'emittente abbia determinato l'evento evasione ( evento estraneo al reato ascritto all'emittente , in cui "il fine di consentire a terzi l'evasione" qualifica l'elemento soggettivo) .

Ma v'e' di più. Quand'anche si volesse ravvisare una causa di connessione fra i reati in esame ( con riferimento al reato ascritto agli imputati XXX Luigi e XXX Bruno , utilizzatori delle fatture emesse da tutti gli altri imputati-emittenti ) , ecco che la stessa - laddove si e' proceduto a stralciare e definire in udienza preliminare la posizione dei XXX che hanno scelto un rito speciale - e' venuta meno , non operando , prima che il giudice sia investito del giudizio , il principio generale di perpetuatio iurisdicionis

in tal senso Cass. SEZ. 1 SENT. 02739 DEL 06/06/1998 Data la preminenza del principio costituzionale del giudice naturale su quello della "perpetuatio jurisdictionis", l'attribuzione della competenza determinata da ragioni di connessione assume i connotati della definitivita' solo una volta che, dopo l'eventuale rinvio a giudizio, risulti cristallizzato il " thema decidendum" sul quale il Giudice del dibattimento deve portare il suo esame. Ne consegue che, prima che il " simultaneus processus" abbia raggiunto la fase di giudizio, quando vengano meno le ragioni di connessione per reati di competenza per materia o territoriale di altri Giudici, i relativi procedimenti devono essere a tali Giudici restituiti con pronuncia di incompetenza, dichiarata dal Giudice per le indagini preliminari, nel corso o dopo la chiusura delle medesime indagini, ai sensi dell'art. 22 cod. proc. Pen.. SEZ. 6 SENT. 02211 DEL 11/07/1997 (CC.02/06/1997) in tema di connessione, quando, a seguito di sentenza di non luogo a procedere, riguardante alcune imputazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale, i reati per i quali deve essere disposto il rinvio a giudizio, originariamente attratti per connessione dalle predette imputazioni, risultano appartenere alla competenza per territorio di altro ufficio giudiziario, legittimamente il Giudice dell'udienza preliminare dichiara con sentenza la propria incompetenza, anche all'esito dell'udienza preliminare, ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Giudice territorialmente competente. SEZ. 1 SENT. 03308 DEL 06/06/1997 In tema di connessione e di relativi effetti sulla competenza, pur dovendosi ritenere che la connessione, nel sistema del vigente codice di Procedura Penale, operi come criterio autonomo e originario di attribuzione della competenza, ciò non implica che detta attribuzione assuma carattere definitivo ed irreversibile anche nelle fasi procedimentali diverse e antecedenti rispetto a quella del giudizio. Conseguentemente qualora le ragioni della connessione vengano meno prima che sia stata instaurata la fase del giudizio, correttamente il Giudice per le indagini preliminari, a suo tempo individuato sulla base delle predette ragioni, si spoglia del procedimento relativo ai reati per i quali le stesse non sono più operanti.

Che sia il rinvio a giudizio a determinare il momento in cui si radica dinanzi al giudice adito la competenza , e' affermato, a proposito della successioni delle leggi processuali sulla competenza, dalla Corte di Cass . con sent 7.4.97 n 2537, sez I e 18.9.97 , n 3819 ,sez V per un chiaro excursus giurisprudenziale sul punto v. GUP di Torino , sent.10.5.00 in Il Fisco 35/00 "… l'udienza preliminare …e' un momento processuale del tutto interlocutorio …ebbene in un siffatto momento processuale non può ritenersi che vi sia già un radicamento della competenza in quanto, così come nella fase precedente delle indagini preliminari, non vi è ancora l'esercizio di un potestà giurisdizionale che giustifichi l'immobilizzazione spaziale del processo a fini di tutela dell'ordine e della speditezza del medesimo, nonché del diritto dell'imputato ad essere giudicato nella sede giudiziaria ove tale potestà ha iniziato ad essere esercitata. Prima di tale momento il discorso competenza non può che rimanere aperto nel senso che il Giudice individuato da una normativa modificata dalla precedente competenza diventa, quello sì, il Giudice naturale.La sentenza Cass. , Pen., Sez.,V, 10 novembre 1997, n. 3819 è esattamente in questi termini avendo affermato la competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale divenuto competente in base ad una normativa sopravvenuta: "Il principio generale della immediata applicazione delle nuove norme deve considerarsi temperato da quello della perpetuatio jurisdictionis, nel senso che, nel caso in cui il procedimento sia pervenuto alla fase del dibattimento (senza che abbia rilievo l'emissione del decreto di citazione a giudizio) la competenza deve essere radicata presso il Giudice anteriore. Perché, quindi lo judicium possa considerarsi acceptum (con la conseguenza che ibi et finem accipere debet) non è sufficiente la semplice pendenza del procedimento davanti a un ufficio giudiziario, ma è necessario che il giudice abbia iniziato a conoscere del procedimento, abbia cioè esercitato attività di giurisdizione. Nello stesso senso si è pronunciata la corte nelle sentenze Cass. Pen., Sez. I, 7 aprile 1997, n. 2537 e Cass. pen., Sez. 1, 24 novembre 1997, n. 6593 ritenendo che il radicamento della competenza si verifichi nel momento in cui il Giudice sia stato investito del giudizio. Non solo. Va messo in evidenza che, laddove la giurisprudenza della Cassazione parla di esercizio dell'azione penale quale punto di riferimento per il radicamento della competenza, in realtà prende in considerazione reati per i quali è (o era) prevista la citazione a giudizio diretta da parte del Pubblico Ministero (si vedano, per esempio, le sentenze in materia di mutamento della competenza territoriale determinato dalla L. 15 dicembre 1990,n. 386 sugli assegni a vuoto)che è provvedimento che unifica in sé i due momenti dell'esercizio dell'azione penale e dell'investitura del giudice che dovrà conoscere di quel processo".

In conclusione , venuto meno il criterio generale e speciale di attribuzione della competenza al giudice del luogo ove avvenne l'accertamento dei reati fiscali , esercitata l'azione penale nel vigore della nuova normativa , esclusa una connessione fra i reati attribuiti alla competenza del giudice di Ravenna (commessi dagli utilizzatori) e quelli commessi in luoghi diversi da parte degli emittenti , deve essere individuato il foro competente a conoscere dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti quello in cui risulta commessa l'azione (vale a dire il luogo di emissione riportato sulle fatture , successivamente contabilizzate dall'emittente), cosi' come indicato dal Pm e come estrapolabile dagli atti , per cio' che concerne gli imputati XXXX , YYYY, **** Francesco Paolo, XXYY, YYXX, ++++, **** Maurizio . Diverso discorso va fatto per il *+*+. In questo caso , infatti , non e' possibile ritenere che il luogo di apparente emittenza delle fatture , cosi' come riportato sulle stesse e coincidente con la sede dell'impresa Julia srl , corrisponda al luogo di commissione del reato. Infatti , a differenza di quanto avviene per le altre ipotesi esaminate , le fatture risultano riportare timbri e segni della Julia srl contraffatti , inoltre il socio di maggioranza - gestore della societa' emittente , prosciolto nel corso dell'udienza preliminare, previo stralcio della di lui posizione processuale - ha negato di aver mai avuto a che fare con l'apparente destinatario delle fatture, ne' le stesse furono riportate nella contabilita' ufficiale della Julia srl, avente sede a Bari . Da ultimo, risulta che gli stampati utilizzati per il confezionamento delle fatture de quibus furono acquistati a Foggia, mentre gli accertamenti svolti presso l'Ufficio Agricoltura e VV UU di Rutigliano(Bari), i cui timbri apparivano sui documenti di trasporto delle sostanze vinose (DoCo), hanno evidenziato la contraffazione dei timbri e delle sottoscrizioni del "Funzionario incaricato". In tale caso non e' possibile risalire al locus commissi delicti , sicche' , giusta il disposto dell'art 18 ult parte del D Lgs 74/00 , territorialmente competente risulta essere , in via sussidiaria , il giudice del luogo dell'accertamento del reato , vale a dire il Tribunale di Ravenna , sez di Lugo .

P.Q.M.

visto l' art 22 c.p.p. dichiara la propria incompetenza per territorio , per essere competente

il Tribunale di LECCE per XXXX

il Tribunale di NAPOLI per YYYY

il Tribunale di FOGGIA per **** FRANCESCO PAOLO E **** MAURIZIO

Il Tribunale di VELLETRI per XXYY e YYXX

e dispone l'invio degli atti relativi a ciascun imputato al Pubblico Ministero presso i predetti Tribunali.

Ravenna, maggio 2002.

Il Giudice per le indagini preliminari

Dott. D. Di Fiore