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(Tribunale di Ravenna - GIP
Dott. D. Di Fiore - ordinanza marzo 2002)
Il Giudice , sull'eccezione
di incompetenza territoriale sollevata dalle difese cosi'
OSSERVA
Sostengono i difensori che a
seguito dell'abrogazione dell'art . 11,II co, della legge 516/82
che prevedeva la competenza territoriale speciale in materia penal-tributaria
, la competenza per territorio si debba determinare secondo le regole
ordinarie , dunque in prima battuta tenendo conto del locus commissi
delicti , cosi' come richiamato espressamente dall'art 18 del D.Lgs
74 / 00 , che , per gli emittenti , sara' il luogo ove ha sede l'impresa
, individuato dallo stesso PM in ogni capo di imputazione.
Sotto il profilo della successione
delle leggi processuali si rileva che la richiesta di rinvio a giudizio
e' successiva alla entrata in vigore del D Lgs 74/00 , sicchè operano
nella specie , secondo il principio tempus regit actum , i criteri
dettati dalla nuova disciplina .
Il P.m. , che in prima battuta
ha ritenuto che fra i reati di emissione e di utilizzazione di fatture
relative ad operazioni inesistenti sussista una causa di connessione
teleologica (art 12 lett c ,prima parte cpp ) , tale da spostare
la competenza dinanzi al giudice del reato piu' grave a norma dell'art
16 cpp ( da qui la richiesta di rinvio a giudizio come formulata
), ha concluso escludendo la competenza del Tribunale di Ravenna
per i reati di emissione commessi in altre circondari .
La giurisprudenza formatasi
in materia, con particolare riferimento alla connessione teleologica
, cosi' afferma (Cass. Sent. 02731 DEL 07/03/2000)
"Non si verifica spostamento della competenza per connessione
prevista dall'art. 12 lett. b) e c) c.p.p., qualora i reati siano
stati commessi da soggetti diversi,. Ed invero, in tal caso, mancando
l'unità del processo volitivo tra il reato mezzo e il reato fine,
ricorre solo una ipotesi di connessione di natura eventualmente
probatoria che non produce lo spostamento di competenza, ne' per
materia ne' per territorio, tanto più che l'interesse di un imputato
alla trattazione unitaria dei procedimenti per reati commessi in
continuazione o connessi teleologicamente non può pregiudicare quello
del coimputato (o dei coimputati) a non esser sottratto al Giudice
naturale secondo le regole ordinarie della competenza" conforme
Cass 5.2.99 n 1495 e Cass 17.4.98 n 1783 "Ai fini della configurabilita'
del caso di connessione teleologica di cui all'art 12 lett C,cpp,
e' necessario che il reato-fine sia stato realizzato dalla stessa
persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato.mezzo").
Poiche' nel caso che occupa
deve escludersi tale coincidenza soggettiva , deve escludersi conseguentemente
che ricorra la causa della connessione teleologica . Ne' se ne ravvisano
altre :
-non le ipotesi residue previste
dall'art 12 lett c) cpp , non pertinenti rispetto al caso che occupa;
-non quella prevista dall'art
12 lett a) : non solo non e' contestato il concorso nel reato ,
ma nemmeno puo' esserlo , giusta il disposto di cui all'art 9 del
D Lgs 74/00 , ne' puo' affermarsi che la condotta dell'emittente
abbia determinato l'evento evasione ( evento estraneo al reato ascritto
all'emittente , in cui "il fine di consentire a terzi l'evasione"
qualifica l'elemento soggettivo) .
Ma v'e' di più. Quand'anche
si volesse ravvisare una causa di connessione fra i reati in esame
( con riferimento al reato ascritto agli imputati XXX Luigi e XXX
Bruno , utilizzatori delle fatture emesse da tutti gli altri imputati-emittenti
) , ecco che la stessa - laddove si e' proceduto a stralciare e
definire in udienza preliminare la posizione dei XXX che hanno scelto
un rito speciale - e' venuta meno , non operando , prima che il
giudice sia investito del giudizio , il principio generale di perpetuatio
iurisdicionis
in tal senso Cass.
SEZ. 1 SENT. 02739 DEL 06/06/1998 Data la preminenza del principio
costituzionale del giudice naturale su quello della "perpetuatio
jurisdictionis", l'attribuzione della competenza determinata da
ragioni di connessione assume i connotati della definitivita' solo
una volta che, dopo l'eventuale rinvio a giudizio, risulti cristallizzato
il " thema decidendum" sul quale il Giudice del dibattimento deve
portare il suo esame. Ne consegue che, prima che il " simultaneus
processus" abbia raggiunto la fase di giudizio, quando vengano meno
le ragioni di connessione per reati di competenza per materia o
territoriale di altri Giudici, i relativi procedimenti devono essere
a tali Giudici restituiti con pronuncia di incompetenza, dichiarata
dal Giudice per le indagini preliminari, nel corso o dopo la chiusura
delle medesime indagini, ai sensi dell'art. 22 cod. proc. Pen..
SEZ. 6 SENT. 02211 DEL 11/07/1997 (CC.02/06/1997) in tema di connessione,
quando, a seguito di sentenza di non luogo a procedere, riguardante
alcune imputazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale,
i reati per i quali deve essere disposto il rinvio a giudizio, originariamente
attratti per connessione dalle predette imputazioni, risultano appartenere
alla competenza per territorio di altro ufficio giudiziario, legittimamente
il Giudice dell'udienza preliminare dichiara con sentenza la propria
incompetenza, anche all'esito dell'udienza preliminare, ordinando
la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Giudice
territorialmente competente. SEZ. 1 SENT. 03308 DEL 06/06/1997 In
tema di connessione e di relativi effetti sulla competenza, pur
dovendosi ritenere che la connessione, nel sistema del vigente codice
di Procedura Penale, operi come criterio autonomo e originario di
attribuzione della competenza, ciò non implica che detta attribuzione
assuma carattere definitivo ed irreversibile anche nelle fasi procedimentali
diverse e antecedenti rispetto a quella del giudizio. Conseguentemente
qualora le ragioni della connessione vengano meno prima che sia
stata instaurata la fase del giudizio, correttamente il Giudice
per le indagini preliminari, a suo tempo individuato sulla base
delle predette ragioni, si spoglia del procedimento relativo ai
reati per i quali le stesse non sono più operanti.
Che sia il rinvio a giudizio
a determinare il momento in cui si radica dinanzi al giudice adito
la competenza , e' affermato, a proposito della successioni delle
leggi processuali sulla competenza, dalla Corte di Cass . con sent
7.4.97 n 2537, sez I e 18.9.97 , n 3819 ,sez V per un chiaro excursus
giurisprudenziale sul punto v. GUP di Torino , sent.10.5.00 in Il
Fisco 35/00 "… l'udienza preliminare …e' un momento processuale
del tutto interlocutorio …ebbene in un siffatto momento processuale
non può ritenersi che vi sia già un radicamento della competenza
in quanto, così come nella fase precedente delle indagini preliminari,
non vi è ancora l'esercizio di un potestà giurisdizionale che giustifichi
l'immobilizzazione spaziale del processo a fini di tutela dell'ordine
e della speditezza del medesimo, nonché del diritto dell'imputato
ad essere giudicato nella sede giudiziaria ove tale potestà ha iniziato
ad essere esercitata. Prima di tale momento il discorso competenza
non può che rimanere aperto nel senso che il Giudice individuato
da una normativa modificata dalla precedente competenza diventa,
quello sì, il Giudice naturale.La sentenza Cass. , Pen., Sez.,V,
10 novembre 1997, n. 3819 è esattamente in questi termini avendo
affermato la competenza del Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale divenuto competente in base ad una normativa
sopravvenuta: "Il principio generale della immediata applicazione
delle nuove norme deve considerarsi temperato da quello della perpetuatio
jurisdictionis, nel senso che, nel caso in cui il procedimento sia
pervenuto alla fase del dibattimento (senza che abbia rilievo l'emissione
del decreto di citazione a giudizio) la competenza deve essere radicata
presso il Giudice anteriore. Perché, quindi lo judicium possa considerarsi
acceptum (con la conseguenza che ibi et finem accipere debet) non
è sufficiente la semplice pendenza del procedimento davanti a un
ufficio giudiziario, ma è necessario che il giudice abbia iniziato
a conoscere del procedimento, abbia cioè esercitato attività di
giurisdizione. Nello stesso senso si è pronunciata la corte nelle
sentenze Cass. Pen., Sez. I, 7 aprile 1997, n. 2537 e Cass. pen.,
Sez. 1, 24 novembre 1997, n. 6593 ritenendo che il radicamento della
competenza si verifichi nel momento in cui il Giudice sia stato
investito del giudizio. Non solo. Va messo in evidenza che, laddove
la giurisprudenza della Cassazione parla di esercizio dell'azione
penale quale punto di riferimento per il radicamento della competenza,
in realtà prende in considerazione reati per i quali è (o era) prevista
la citazione a giudizio diretta da parte del Pubblico Ministero
(si vedano, per esempio, le sentenze in materia di mutamento della
competenza territoriale determinato dalla L. 15 dicembre 1990,n.
386 sugli assegni a vuoto)che è provvedimento che unifica in sé
i due momenti dell'esercizio dell'azione penale e dell'investitura
del giudice che dovrà conoscere di quel processo".
In conclusione , venuto meno
il criterio generale e speciale di attribuzione della competenza
al giudice del luogo ove avvenne l'accertamento dei reati fiscali
, esercitata l'azione penale nel vigore della nuova normativa ,
esclusa una connessione fra i reati attribuiti alla competenza del
giudice di Ravenna (commessi dagli utilizzatori) e quelli commessi
in luoghi diversi da parte degli emittenti , deve essere individuato
il foro competente a conoscere dei reati di emissione di fatture
per operazioni inesistenti quello in cui risulta commessa l'azione
(vale a dire il luogo di emissione riportato sulle fatture , successivamente
contabilizzate dall'emittente), cosi' come indicato dal Pm e come
estrapolabile dagli atti , per cio' che concerne gli imputati XXXX
, YYYY, **** Francesco Paolo, XXYY, YYXX, ++++, **** Maurizio .
Diverso discorso va fatto per il *+*+. In questo caso , infatti
, non e' possibile ritenere che il luogo di apparente emittenza
delle fatture , cosi' come riportato sulle stesse e coincidente
con la sede dell'impresa Julia srl , corrisponda al luogo di commissione
del reato. Infatti , a differenza di quanto avviene per le altre
ipotesi esaminate , le fatture risultano riportare timbri e segni
della Julia srl contraffatti , inoltre il socio di maggioranza -
gestore della societa' emittente , prosciolto nel corso dell'udienza
preliminare, previo stralcio della di lui posizione processuale
- ha negato di aver mai avuto a che fare con l'apparente destinatario
delle fatture, ne' le stesse furono riportate nella contabilita'
ufficiale della Julia srl, avente sede a Bari . Da ultimo, risulta
che gli stampati utilizzati per il confezionamento delle fatture
de quibus furono acquistati a Foggia, mentre gli accertamenti svolti
presso l'Ufficio Agricoltura e VV UU di Rutigliano(Bari), i cui
timbri apparivano sui documenti di trasporto delle sostanze vinose
(DoCo), hanno evidenziato la contraffazione dei timbri e delle sottoscrizioni
del "Funzionario incaricato". In tale caso non e' possibile risalire
al locus commissi delicti , sicche' , giusta il disposto dell'art
18 ult parte del D Lgs 74/00 , territorialmente competente risulta
essere , in via sussidiaria , il giudice del luogo dell'accertamento
del reato , vale a dire il Tribunale di Ravenna , sez di Lugo .
P.Q.M.
visto l' art 22 c.p.p. dichiara
la propria incompetenza per territorio , per essere competente
il Tribunale di LECCE per XXXX
il Tribunale di NAPOLI per YYYY
il Tribunale di FOGGIA per ****
FRANCESCO PAOLO E **** MAURIZIO
Il Tribunale di VELLETRI per
XXYY e YYXX
e dispone l'invio degli atti
relativi a ciascun imputato al Pubblico Ministero presso i predetti
Tribunali.
Ravenna, maggio 2002.
Il Giudice per le indagini
preliminari
Dott. D. Di Fiore
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