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Pretore di Rimini - Sentenza
19 novembre 1997 -
(Pretore: Dott. R. Talia -
Difensori Imputato: Avv.ti M. Maresi e G. Brugioni)
IMPUTAZIONE:
del delitto p. e p. dall'art.483 del c.p., per aver falsamente attestato
ad un agente della polizia di Stato nella denuncia presentata il
**/**/**, di aver smarrito l'assegno n.0011783229 della Cassa di
Risparmio di ******. In Rimini, il **/**/**.
SENTENZA:
L'imputato è accusato di aver falsamente denunciato lo smarrimento
del titolo indicato in rubrica. Tale fatto non integra peraltro
gli estremi del delitto di falso ideologico; invero "nessuna
disposizione di legge prevede che l'attestazione relativa alla denuncia
di smarrimento di un assegno sia destinata a provare la verità
del fatto denunciato; nè la detta attestazione costituisce
presupposto essenziale per la procedura di ammortamento, in quanto
l'art.69 r.d.21 dicembre 1933 n.1736, contempla per tale procedura
la denuncia al trattario e, a seguito di ricorso all'autorità
giudiziaria, appositi accertamenti ad opera della medesima relativi
proprio alla verità dei fatti; ne consegue che il privato
che dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di
un assegno non risponde del reato di falsità ideologica commessa
da privato in atto pubblico." (in tal senso Cass. sez.
VI, 23.04.1993; imp. Paiewski, in Mass. Cass. pen., 1993, fasc.
12, 61). Non sono ravvisabili gli estremi di altri reati, avendo
inoltre il prenditore del titolo confermato il successivo integrale
pagamento di quanto dovuto da parte del *********, onde è
verosimile ipotizzare altresì la sussistenza di buona fede
del predetto.
P.Q.M.
visto l'art. 530 c.p.p. assolve
********** ***** dal reato ascritto perchè il fatto non sussiste.
Rimini, 19 novembre 1997
Il Pretore dott. R. Talia
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