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FALSO IDEOLOGICO

Pretore di Rimini - Sentenza 19 novembre 1997 -

(Pretore: Dott. R. Talia - Difensori Imputato: Avv.ti M. Maresi e G. Brugioni)

IMPUTAZIONE:
del delitto p. e p. dall'art.483 del c.p., per aver falsamente attestato ad un agente della polizia di Stato nella denuncia presentata il **/**/**, di aver smarrito l'assegno n.0011783229 della Cassa di Risparmio di ******. In Rimini, il **/**/**.

SENTENZA:
L'imputato è accusato di aver falsamente denunciato lo smarrimento del titolo indicato in rubrica. Tale fatto non integra peraltro gli estremi del delitto di falso ideologico; invero "nessuna disposizione di legge prevede che l'attestazione relativa alla denuncia di smarrimento di un assegno sia destinata a provare la verità del fatto denunciato; nè la detta attestazione costituisce presupposto essenziale per la procedura di ammortamento, in quanto l'art.69 r.d.21 dicembre 1933 n.1736, contempla per tale procedura la denuncia al trattario e, a seguito di ricorso all'autorità giudiziaria, appositi accertamenti ad opera della medesima relativi proprio alla verità dei fatti; ne consegue che il privato che dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno non risponde del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico." (in tal senso Cass. sez. VI, 23.04.1993; imp. Paiewski, in Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 12, 61). Non sono ravvisabili gli estremi di altri reati, avendo inoltre il prenditore del titolo confermato il successivo integrale pagamento di quanto dovuto da parte del *********, onde è verosimile ipotizzare altresì la sussistenza di buona fede del predetto.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p. assolve ********** ***** dal reato ascritto perchè il fatto non sussiste.

Rimini, 19 novembre 1997

Il Pretore dott. R. Talia