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CALUNNIA

Tribunale di Rimini – GIP
Sentenza 30 maggio 2001 – 10 luglio 2001 n.314
(Gip: Dott. G. Trerè – Pm: Dott. Gengarelli
Difensore imputato: Avv. Ventaloro – Difensore parte offesa: Avv. Maresi)

MASSIMA:
L’animus difendendi non è incompatibile con la volontà di calunniare, per cui il reato va escluso solo quando l’imputato si limiti a negare la propria responsabilità e non, invece, quando aggiunga accuse contro terzi, incolpandoli di un reato, pur conoscendone l’innocenza.

In sostanza l’imputato, nell’esercizio del suo animus difendendi, può legittimamente negare, anche mentendo, ad esempio la veridicità di testimonianze a lui sfavorevoli, poiché l’implicita accusa di falsa testimonianza costituisce una conseguenza non voluta e soltanto indiretta dell’atteggiamento difensivo, mentre non può, e risponde di calunnia, incolpare persone che sa innocenti di specifici reati che nessun riferimento abbiano con l’oggetto delle incolpazioni mosse a suo carico. Se è vero che l’imputato ha diritto di non collaborare con la giustizia e di ricorrere, durante l’interrogatorio, anche alla menzogna ove lo ritenga utile all’esercizio della sua difesa, tale diritto, tuttavia, trova un limite, secondo lo schema legislativo, nel divieto di commettere, per difendersi, altri reati e in particolare di calunniare persone, soprattutto quando l’incolpazione da lui formulata esuli dai ristretti limiti della sua tutela di fronte alle accuse elevate a suo carico.