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Tribunale di Rimini
GIP
Sentenza 30 maggio 2001 10 luglio 2001 n.314
(Gip: Dott. G. Trerè Pm: Dott. Gengarelli
Difensore imputato: Avv. Ventaloro Difensore parte offesa:
Avv. Maresi)
MASSIMA:
Lanimus difendendi non è incompatibile con la volontà
di calunniare, per cui il reato va escluso solo quando limputato
si limiti a negare la propria responsabilità e non, invece,
quando aggiunga accuse contro terzi, incolpandoli di un reato, pur
conoscendone linnocenza.
In sostanza limputato, nellesercizio
del suo animus difendendi, può legittimamente negare, anche
mentendo, ad esempio la veridicità di testimonianze a lui
sfavorevoli, poiché limplicita accusa di falsa testimonianza
costituisce una conseguenza non voluta e soltanto indiretta dellatteggiamento
difensivo, mentre non può, e risponde di calunnia, incolpare
persone che sa innocenti di specifici reati che nessun riferimento
abbiano con loggetto delle incolpazioni mosse a suo carico.
Se è vero che limputato ha diritto di non collaborare
con la giustizia e di ricorrere, durante linterrogatorio,
anche alla menzogna ove lo ritenga utile allesercizio della
sua difesa, tale diritto, tuttavia, trova un limite, secondo lo
schema legislativo, nel divieto di commettere, per difendersi, altri
reati e in particolare di calunniare persone, soprattutto quando
lincolpazione da lui formulata esuli dai ristretti limiti
della sua tutela di fronte alle accuse elevate a suo carico.
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