Home

 

 

 

 

OMICIDIO
(Vedi anche sentenza di Appello e Cassazione)

Corte d'Assise di Rimini
Sentenza 10 luglio 1998 - 3 ottobre 1998
(Presidente: Dott. Pierleone Fochessati - Giudice Magistrato: Dott. Maurizio Di Palma - Difensori: Avv.ti C. Brancaleoni e M. Maresi)

IMPUTAZIONE:
A) Delitto p. e p. dall'art.575 c.p. perchè, dopo aver rincorso l'auto sulla quale viaggiava **** che si stava allontanando percorrendo **** in direzione di Rimini, esplodeva un colpo con la propria pistola d'ordinanza che attingeva alla nuca **** cagionandone la morte;

B) Delitto p.e p. dall'art.476 c.p. perchè nella sua qualità di agente della **** redigeva un'annotazione di servizio nella quale affermava falsamente che il collega **** veniva investito dalla parte anteriore sinistra dell'auto del **** e che immediatamente dopo la stessa auto indietreggiava verso di lui;

SENTENZA: ...omissis... la Corte è chiamata a valutare se le circostanze emerse siano tali da far concludere per la sussistenza del dolo (sotto la specie del dolo eventuale, in quanto non appare concepibile una diretta volontà di uccidere), ovvero se ciò vada escluso, ricorrendo sicuramente in quest'ultima ipotesi il reato di omicidio colposo (una volta escluso, come si è fatto, il caso fortuito). ...omissis... in questi casi lo spazio per individuare nell'azione posta in essere una sicura volontà omicida, e cioè una rappresentazione da parte dell'agente del possibile evento-morte, è considerevolmente ristretto, tanto più se si considera la specificità della fattispecie, che vedeva la vittima allontanarsi a bordo di una autovettura: non è improbabile, quindi, che il gesto istintivo fosse finalizzato unicamente a fermare la corsa di quest'ultima, senza che l'agente abbia avuto il tempo di realizzare mentalmente quale fosse il rischio insito nel suo gesto. Ponendo mente alle modalità dello sparo, anche alla luce degli elementi individuati dalla giurisprudenza (unicità o ripetizione di colpi, direzione, potenzialità dell'arma) si rileva come, con ragionamento "a posteriori", sia in astratto prevedibile il fatto di poter attingere non solo l'auto, ma anche il conducente della stessa, e ciò vista la traiettoria del colpo e la notevole offensività della pistola "Beretta" in dotazione. D'altro canto, queste considerazioni "a freddo" non sono decisive, e va tenuto in debito conto il fatto che lo sparatore esplose - nella concitazione di cui si è detto - un solo colpo (circostanza che depauperata la tesi accusatoria della reazione irosa al comportamento dell'automobilista), e che l'autovettura presa di mira era in fase di rapido allontanamento, cosicchè anche il rilievo di una traiettoria "a mezza altezza" non fa escludere un errore nel calcolo delle distanze, e la presenza dell'intenzione esclusiva di colpire il mezzo più in basso, in modo di non mettere a repentaglio la vita del conducente. ...omissis... L'eventuale condanna per il delitto di cui all'art.575 c.p. presupone il sicuro convincimento del Giudice che l'evento cagionato sia stato "preveduto e voluto" dall'agente, il quale, per risponderne a titolo di dolo, deve aver comunque preventivato ed accettato il rischio di causare la morte con la propria azione. "La categoria del dolo eventuale richiede la volontà dell'evento, sia pure nella forma indiretta, e questa deve essere, perciò, convenientemente dimostrata attraverso gli elementi di prova comunemente impiegati nella ricostruzione del dolo. Tale categoria non può essere snaturata nella pratica attraverso una scorciatoia normativa, per superare le difficoltà probatorie che talora si incontrano nell'accertamento della volontà dell'evento." (Cass. Sez. Unite, 15/12/1992). Orbene come si è cercato di dimostrare, questa Corte non rinviene nel caso di specie elementi univoci che - attraverso la ricostruzione del fatto - attestino la sussistenza del dolo. Non si può, del resto, dimenticare il fatto che la fattispecie in esame concerne un atto compiuto da agente di **** nell'esercizio delle sue funzioni, e che il suo comportamento, seppure in ogni caso esecrabile e costituente reato, può essere più facilmente spiegato col semplice intendimento di fermare un'auto fuggittiva, che non con l'abnorme volontà (sia pure indiretta) di causare il mortale ferimento del conducente. L'analisi degli elementi di giudizio raccolti in dibattimento conduce pertanto alla conclusione che non si è raggiunta la prova del dolo, indispensabile per l'affermazione di responsabilità in ordine al gravissimo reato contestato al capo A). L'imputato deve essere condannato per il delitto di omicidio colposo di cui all'art.589 c.p., così derubricata quella imputazione, non potendo sussistere dubbi circa la clamorosa imprudenza e imperizia sottostante al comportamento tenuto nell'occasione. ...omissis... Sussiste inoltre la responsabilità del predetto imputato per il reato di cui al capo B) dell'imputazione, previa qualificazione del fatto come falsità ideologica (art.479 c.p.), risultando evidentemente erronea la rubricazione ai sensi dell'art.476 c.p.. Nella relazione di servizio, l'ufficiale o agente attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata o comunque ricaduta nella sua diretta osservazione, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; sono del resto ricompresi nella categoria degli atti pubblici anche gli atti interni, non destinati a produrre effetti nei confronti del pubblico, ma a documentare, nell'ambito della stessa pubblica amministrazione dalla quale provengono, determinate attività o la regolarità di alcuni adempimenti per la realizzazione di compiti istituzionali (in tal senso, Cass. Pen. Sez. V, 19/10/1992; Cass. Pen. Sez. V, 4/11/1993). ...omissis... Nella fattispecie, non è invocabile il principio "nemo tenetur se detegere" rammentato dalla difesa, che è accolto nel sistema normativo penale tramite l'esimente speciale prevista dall'art.384 c.p. per casi tassativi e per reati estranei a quello in oggetto, non essendo ammissibile che un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni e in un atto pubblico, esponga false circostanze per nascondere proprie eventuali responsabilità.