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Corte d'Assise di Rimini
Sentenza 10 luglio 1998 - 3 ottobre 1998
(Presidente: Dott. Pierleone Fochessati - Giudice Magistrato: Dott.
Maurizio Di Palma - Difensori: Avv.ti C. Brancaleoni e M. Maresi)
IMPUTAZIONE:
A) Delitto p. e p. dall'art.575 c.p. perchè, dopo aver rincorso
l'auto sulla quale viaggiava **** che si stava allontanando percorrendo
**** in direzione di Rimini, esplodeva un colpo con la propria pistola
d'ordinanza che attingeva alla nuca **** cagionandone la morte;
B) Delitto p.e p. dall'art.476
c.p. perchè nella sua qualità di agente della ****
redigeva un'annotazione di servizio nella quale affermava falsamente
che il collega **** veniva investito dalla parte anteriore sinistra
dell'auto del **** e che immediatamente dopo la stessa auto indietreggiava
verso di lui;
SENTENZA:
...omissis... la
Corte è chiamata a valutare se le circostanze emerse siano
tali da far concludere per la sussistenza del dolo (sotto la specie
del dolo eventuale, in quanto non appare concepibile una diretta
volontà di uccidere), ovvero se ciò vada escluso,
ricorrendo sicuramente in quest'ultima ipotesi il reato di omicidio
colposo (una volta escluso, come si è fatto, il caso fortuito).
...omissis... in questi casi lo spazio per individuare nell'azione
posta in essere una sicura volontà omicida, e cioè
una rappresentazione da parte dell'agente del possibile evento-morte,
è considerevolmente ristretto, tanto più se si considera
la specificità della fattispecie, che vedeva la vittima allontanarsi
a bordo di una autovettura: non è improbabile, quindi, che
il gesto istintivo fosse finalizzato unicamente a fermare la corsa
di quest'ultima, senza che l'agente abbia avuto il tempo di realizzare
mentalmente quale fosse il rischio insito nel suo gesto. Ponendo
mente alle modalità dello sparo, anche alla luce degli elementi
individuati dalla giurisprudenza (unicità o ripetizione di
colpi, direzione, potenzialità dell'arma) si rileva come,
con ragionamento "a posteriori", sia in astratto prevedibile
il fatto di poter attingere non solo l'auto, ma anche il conducente
della stessa, e ciò vista la traiettoria del colpo e la notevole
offensività della pistola "Beretta" in dotazione.
D'altro canto, queste considerazioni "a freddo" non sono
decisive, e va tenuto in debito conto il fatto che lo sparatore
esplose - nella concitazione di cui si è detto - un solo
colpo (circostanza che depauperata la tesi accusatoria della reazione
irosa al comportamento dell'automobilista), e che l'autovettura
presa di mira era in fase di rapido allontanamento, cosicchè
anche il rilievo di una traiettoria "a mezza altezza"
non fa escludere un errore nel calcolo delle distanze, e la presenza
dell'intenzione esclusiva di colpire il mezzo più in basso,
in modo di non mettere a repentaglio la vita del conducente. ...omissis...
L'eventuale condanna per il delitto di cui all'art.575 c.p. presupone
il sicuro convincimento del Giudice che l'evento cagionato sia stato
"preveduto e voluto" dall'agente, il quale, per risponderne
a titolo di dolo, deve aver comunque preventivato ed accettato il
rischio di causare la morte con la propria azione. "La
categoria del dolo eventuale richiede la volontà dell'evento,
sia pure nella forma indiretta, e questa deve essere, perciò,
convenientemente dimostrata attraverso gli elementi di prova comunemente
impiegati nella ricostruzione del dolo. Tale categoria non può
essere snaturata nella pratica attraverso una scorciatoia normativa,
per superare le difficoltà probatorie che talora si incontrano
nell'accertamento della volontà dell'evento." (Cass.
Sez. Unite, 15/12/1992). Orbene come si è cercato
di dimostrare, questa Corte non rinviene nel caso di specie elementi
univoci che - attraverso la ricostruzione del fatto - attestino
la sussistenza del dolo. Non si può, del resto, dimenticare
il fatto che la fattispecie in esame concerne un atto compiuto da
agente di **** nell'esercizio delle sue funzioni, e che il suo comportamento,
seppure in ogni caso esecrabile e costituente reato, può
essere più facilmente spiegato col semplice intendimento
di fermare un'auto fuggittiva, che non con l'abnorme volontà
(sia pure indiretta) di causare il mortale ferimento del conducente.
L'analisi degli elementi di giudizio raccolti in dibattimento conduce
pertanto alla conclusione che non si è raggiunta la prova
del dolo, indispensabile per l'affermazione di responsabilità
in ordine al gravissimo reato contestato al capo A). L'imputato
deve essere condannato per il delitto di omicidio colposo di cui
all'art.589 c.p., così derubricata quella imputazione, non
potendo sussistere dubbi circa la clamorosa imprudenza e imperizia
sottostante al comportamento tenuto nell'occasione. ...omissis...
Sussiste inoltre la responsabilità del predetto imputato
per il reato di cui al capo B) dell'imputazione, previa qualificazione
del fatto come falsità ideologica (art.479 c.p.), risultando
evidentemente erronea la rubricazione ai sensi dell'art.476 c.p..
Nella relazione di servizio, l'ufficiale o agente attesta, nell'esercizio
delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata o
comunque ricaduta nella sua diretta osservazione, fatti dei quali
l'atto è destinato a provare la verità; sono del resto
ricompresi nella categoria degli atti pubblici anche gli atti interni,
non destinati a produrre effetti nei confronti del pubblico, ma
a documentare, nell'ambito della stessa pubblica amministrazione
dalla quale provengono, determinate attività o la regolarità
di alcuni adempimenti per la realizzazione di compiti istituzionali
(in tal senso, Cass. Pen. Sez. V, 19/10/1992; Cass. Pen. Sez. V,
4/11/1993). ...omissis... Nella fattispecie, non è
invocabile il principio "nemo tenetur se detegere" rammentato
dalla difesa, che è accolto nel sistema normativo penale
tramite l'esimente speciale prevista dall'art.384 c.p. per casi
tassativi e per reati estranei a quello in oggetto, non essendo
ammissibile che un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue
funzioni e in un atto pubblico, esponga false circostanze per nascondere
proprie eventuali responsabilità.
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