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STUPEFACENTI

Tribunale di Rimini - composizione monocratica
Sentenza 26 giugno 2000 - 6 luglio 2000
(Giudice: Dott. M. Di Palma - P.M.: Dott.ssa Francesca Zavaglia
difensore: Avv. P. Righi)

MASSIMA:
Di fronte all'affermazione, proveniente dall'imputato, di detenere droga per esclusivo proprio consumo, il Giudice è tenuto al controllo della attendibilità di tale affermazione, ed alla verifica della sussistenza, o meno, di elementi indiziari che facciano invece concludere (con tranquillizzante certezza) che la sostanza stupefacente fosse al contrario destinata alla cessione. A tal proposito il quantitativo tutt'altro che trascurabile di sostanza stupefacente (nella specie 99 grammi di hashish) va confrontato e valutato anche alla luce delle altre emergenze processuali, e di altri indizi della presumibile intenzione di fare commercio dello stupefacente.

IMPUTAZIONE:
Delitto di cui agli artt. 110, 73 D.P.R. 309/90 perché, in concorso con ********* *****, detenevano ai fini di spaccio sostanze stupefacenti tipo hashish in quantità di grammi 99,421 con un principio attivo corrispondente a grammi 3,152. In S. Giovanni in Marignano il**.**.**** Conclusione del Pubblico Ministero: Chiede che la condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e £. 5.000.000 di multa, pena sospesa.
Conclusione della Difesa dell'imputato: Chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVAZIONE:
Con rito immediato ****** **** era rinviato al giudizio del Tribunale per rispondere del delitto di detenzione a fini di cessione a terzi dio sostanza stupefacente del tipo hashish, in concorso con altro soggetto (********* *****, che aveva fatto ricorso a rito alternativo) come da imputazione in epigrafe.
All'odierna udienza, su accordo delle parti, veniva acquisita la relazione del consulente tecnico del p.m. sulla sostanza in sequestro (hashish, per complessivi grammi 94,421 con principi attivi per grammi 3,152, come contestato all'imputato), e si procedeva all'esame testimoniale dei verbalizzanti appartenenti alla Stazione CC. di Cattolica autore dell'arresto e del sequestro, nonché all'esame dell'imputato; il difensore produceva inoltre documentazione relativa all'attività lavorativa svolta dal ******, e sempre su accordo delle parti veniva acquisito e letto il verbale di interrogatorio del coimputato ********* davanti al GIP. Le parti concludevano come da verbale in atti. Dalla testimonianza del Vice Brig. ***** e dell'App. ****** emerge che ****** ****, insieme al ********* ed una ragazza minorenne, venne sottoposto a controllo alle ore 01,00 circa del **giugno ****, mentre transitava alla guida della propria autovettura al casello autostradale di Cattolica. Il controllo effettuato (i militari agivano a seguito di acquisizione di notizia confidenziale) portò subito al rinvenimento di un pezzo di sostanza stupefacente di circa 50 grammi, che era stata fatta cadere sul tappetino anteriore dell'auto; su invito degli operanti, la minorenne ********, che sedeva davanti, sulle ginocchia di *********, estraeva dal reggiseno un altro pezzo di hashish, all'incirca dello stesso peso. ****** e ********* erano tratti in arresto. Mediante l'istruttoria dibattimentale effettuata, è stato anche possibile appurare che la versione fornita da ********* e da ****** è stata subito dello stesso genere, in quanto entrambi dichiararono di avere effettuatop quella sera l'acquisto dello stupefacente, offerto a buon prezzo ( £. 500.000), avendo contribuito alla spesa in parti uguali: in particolare, ********* precisava che l'******** era la sua ragazza, e si limitava ad accompagnarli, e che egli aveva intenzione di festeggiare il proprio compleanno fumando l'hashish, di cui era accanito consumatore (si veda il verbale redatto in sede di udienza di convalida); non dissimile la versione del ******, ribadita in dibattimento, avendo l'imputato dichiarato che l'acquisto era stato effettuato in Sant'Acquilina, da un marocchino, quella sera stessa, e che lo stupefacente era stato acquistato in parte da ********* ed in parte da lui, che alla sera, dopo il lavoro, consumava un buon numero di "spinelli". I dati di fatto risultano quindi pacifici. Punto nodale è l'accertamento del fine propostosi dal ******, e cioè l'uso personale dello stupefacente (come sostenuto dall'imputato) ovvero l'intenzione di venderlo, o comunque cederlo a terze persone: solo in quest'ultima ipotesi, infatti, risulterebbe integrata l'ipotesi di reato contestata (art. 73 DPR 309/90), avendo com'è noto il DPR 371/93 (emanato a seguito di referendum) abrogato le disposizioni che punivano con sanzione penale anche la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Di fronte all'affermazione, proveniente dall'imputato, di detenere droga per esclusivo proprio consumo, il Giudice è tenuto al controllo della attendibilità di tale affermazione, ed alla verifica della sussistenza, o meno, di elementi indiziari che facciano invece concludere (con tranquillizzante certezza) che la sostanza fosse al contrario destinata alla cessione. In questi anni sono stati enucleati dalla giurisprudenza vari indici attraverso i quali desumere, se del caso, la detenzione a fini di spaccio. Il primo, e rilevante elemento da valutare, è sicuramente quello relativo alla quantità della sostanza detenuta, in relazione alle esigenze del consumatore. A tal proposito, bisogna rilevare che il quantitativo di hashish sequestrato è tutt'altro che trascurabile, consistendo in oltre 99 grammi di sostanza: viste le dichiarazioni di entrambi gli arrestati, bisogna peraltro tener conto della ipotesi che lo stupefacente, come dagli stessi affermato, fosse da suddividere per metà ciascuno. Nella maggior parte dei casi, la detenzione di un tale quantitativo (comunque rilevante) sta ad indicare che il soggetto intende fare commercio della droga, o quanto meno di parte della stessa, non essendo consueta una riserva così ampia per esclusivi fini di consumo personale: questa considerazione, però, almeno nei casi in cui la quantità di sostanza detenuta non sia palesemente eccessiva per qualunque scorta personale, va confrontata e valutata anche alla luce delle altre emergenze processuali, e di altri indizi, spesso presenti, della presumibile intenzione di fare commercio dello stupefacente. Nella fattispecie in esame, però, questi indizi sono carenti, ed anzi ve ne sono di favorevoli alla tesi dell'imputato (o quanto meno la rendono plausibile). In primo luogo, si deve rilevare che la quantità dello stupefacente è piuttosto bassa, e che pertanto, esso non era destinato presumibilmente ad ulteriori "tagli"; in secondo luogo, non sono stati rinvenuti attrezzi che spesso vengono utilizzati dagli spacciatori per il confezionamento in dosi (bilancini di precisione, materiale per incartare e racchiudere la sostanza, ecc…), né ******, o gli altri soggetti che erano con lui, sono stati trovati in possesso di somme di denaro di qualche rilievo (teste ******), e pertanto deve escludersi che essi, quella sera, avessero venduto stupefacente; ancora, si deve rilevare che la sostanza era detenuta in due pezzi interi, e che i giovani vennero fermati non lontani dalle proprie abitazioni, mentre spesso lo spacciatore viene sorpreso con la droga, o parte di essa, già suddivise in stecchette e pronta per lo spaccio la minuto, in luogo abitualmente frequentato da tossicodipendenti. D'altro canto, l'occultamento di parte della sostanza nel reggiseno della ********, fidanzata del *********, e la sua presenza nell'auto, non sono circostanze di un qualche rilievo, in relazione alla ricerca dell'elemento psicologico sottostante alla detenzione dello stupefacente. Unitamente a questi elementi "in negativo" favorevoli all'imputato, deve anche osservarsi che trattasi di giovane incensurato, con discrete acapacità economiche, che certamente gli consentivano di spendere alcune centinaia di migliaia di lire (questo è il valore dello stupefacente, tenuto conto anche della partecipazione del ********* all'acquisto) senza avere necessità di recuperarle, e di guadagnarle, vendendo successivamente la sostanza. Dai prospetti paga prodotti, risulta che ****** era regolarmente inquadrato come lavoratore edile nel periodo in considerazione ( e già dall'anno****), ed attualmente egli svolge l'attività di camionista. In definitiva, l'affermazione dell'imputato non appare inverosimile: il quantitativo di hashish rinvenuto, sia pure consistente, va considerato appartenente solo per metà al ******, e non può di per sé solo, ed in presenza di altri indici favorevoli all'imputato o comunque tutti compatibili con l'utilizzo personale, portare a ritenere accertata la destinazione alla cessione a terzi. E' pur sempre l'accusa, anche in questa materia, a dover fornire esauriente dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi integranti il reato contestato, compreso quello psicologico. Tenuto presente il disposto dell'art. 530, co. II c.p.p., ****** **** viene pertanto assolto dal reato ascrittogli "perché il fatto non costituisce reato", mancando nella fattispecie l'intenzione di cedere a terzi la sostanza (o comunque essendo carente la prova di tale elemento volitivo). Lo stupefacente in sequestro dev'essere confiscato e distrutto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. Assolve ****** **** dal delitto ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. Ordina la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro. Rimini, 26.6.2000.

Il Giudice Dott. Maurizio Di Palma

Sentenza passata in giudicato il 03.10.00