|
Tribunale di Rimini - composizione
monocratica
Sentenza 26 giugno 2000 - 6 luglio 2000
(Giudice: Dott. M. Di Palma - P.M.: Dott.ssa Francesca Zavaglia
difensore: Avv. P. Righi)
MASSIMA:
Di fronte all'affermazione, proveniente dall'imputato, di detenere
droga per esclusivo proprio consumo, il Giudice è tenuto al controllo
della attendibilità di tale affermazione, ed alla verifica della
sussistenza, o meno, di elementi indiziari che facciano invece concludere
(con tranquillizzante certezza) che la sostanza stupefacente fosse
al contrario destinata alla cessione. A tal proposito il quantitativo
tutt'altro che trascurabile di sostanza stupefacente (nella specie
99 grammi di hashish) va confrontato e valutato anche alla luce
delle altre emergenze processuali, e di altri indizi della presumibile
intenzione di fare commercio dello stupefacente.
IMPUTAZIONE:
Delitto di cui agli artt. 110, 73 D.P.R.
309/90 perché, in concorso con ********* *****, detenevano ai fini
di spaccio sostanze stupefacenti tipo hashish in quantità di grammi
99,421 con un principio attivo corrispondente a grammi 3,152. In
S. Giovanni in Marignano il**.**.**** Conclusione del Pubblico
Ministero: Chiede che la condanna alla pena di anni uno e mesi
sei di reclusione e £. 5.000.000 di multa, pena sospesa.
Conclusione della Difesa dell'imputato: Chiede l'assoluzione
perché il fatto non costituisce reato.
MOTIVAZIONE:
Con rito immediato ****** **** era rinviato al giudizio del Tribunale
per rispondere del delitto di detenzione a fini di cessione a terzi
dio sostanza stupefacente del tipo hashish, in concorso con altro
soggetto (********* *****, che aveva fatto ricorso a rito alternativo)
come da imputazione in epigrafe. All'odierna
udienza, su accordo delle parti, veniva acquisita la relazione del
consulente tecnico del p.m. sulla sostanza in sequestro (hashish,
per complessivi grammi 94,421 con principi attivi per grammi 3,152,
come contestato all'imputato), e si procedeva all'esame testimoniale
dei verbalizzanti appartenenti alla Stazione CC. di Cattolica autore
dell'arresto e del sequestro, nonché all'esame dell'imputato; il
difensore produceva inoltre documentazione relativa all'attività
lavorativa svolta dal ******, e sempre su accordo delle parti veniva
acquisito e letto il verbale di interrogatorio del coimputato *********
davanti al GIP. Le parti concludevano
come da verbale in atti. Dalla testimonianza del Vice Brig. *****
e dell'App. ****** emerge che ****** ****, insieme al *********
ed una ragazza minorenne, venne sottoposto a controllo alle ore
01,00 circa del **giugno ****, mentre transitava alla guida della
propria autovettura al casello autostradale di Cattolica. Il controllo
effettuato (i militari agivano a seguito di acquisizione di notizia
confidenziale) portò subito al rinvenimento di un pezzo di sostanza
stupefacente di circa 50 grammi, che era stata fatta cadere sul
tappetino anteriore dell'auto; su invito degli operanti, la minorenne
********, che sedeva davanti, sulle ginocchia di *********, estraeva
dal reggiseno un altro pezzo di hashish, all'incirca dello stesso
peso. ****** e ********* erano tratti in arresto. Mediante l'istruttoria
dibattimentale effettuata, è stato anche possibile appurare che
la versione fornita da ********* e da ****** è stata subito dello
stesso genere, in quanto entrambi dichiararono di avere effettuatop
quella sera l'acquisto dello stupefacente, offerto a buon prezzo
( £. 500.000), avendo contribuito alla spesa in parti uguali: in
particolare, ********* precisava che l'******** era la sua ragazza,
e si limitava ad accompagnarli, e che egli aveva intenzione di festeggiare
il proprio compleanno fumando l'hashish, di cui era accanito consumatore
(si veda il verbale redatto in sede di udienza di convalida); non
dissimile la versione del ******, ribadita in dibattimento, avendo
l'imputato dichiarato che l'acquisto era stato effettuato in Sant'Acquilina,
da un marocchino, quella sera stessa, e che lo stupefacente era
stato acquistato in parte da ********* ed in parte da lui, che alla
sera, dopo il lavoro, consumava un buon numero di "spinelli". I
dati di fatto risultano quindi pacifici. Punto nodale è l'accertamento
del fine propostosi dal ******, e cioè l'uso personale dello stupefacente
(come sostenuto dall'imputato) ovvero l'intenzione di venderlo,
o comunque cederlo a terze persone: solo in quest'ultima ipotesi,
infatti, risulterebbe integrata l'ipotesi di reato contestata (art.
73 DPR 309/90), avendo com'è noto il DPR 371/93 (emanato a seguito
di referendum) abrogato le disposizioni che punivano con sanzione
penale anche la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.
Di fronte all'affermazione, proveniente dall'imputato, di detenere
droga per esclusivo proprio consumo, il Giudice è tenuto al controllo
della attendibilità di tale affermazione, ed alla verifica della
sussistenza, o meno, di elementi indiziari che facciano invece concludere
(con tranquillizzante certezza) che la sostanza fosse al contrario
destinata alla cessione. In questi anni sono stati enucleati dalla
giurisprudenza vari indici attraverso i quali desumere, se del caso,
la detenzione a fini di spaccio. Il primo, e rilevante elemento
da valutare, è sicuramente quello relativo alla quantità della sostanza
detenuta, in relazione alle esigenze del consumatore. A tal proposito,
bisogna rilevare che il quantitativo di hashish sequestrato è tutt'altro
che trascurabile, consistendo in oltre 99 grammi di sostanza: viste
le dichiarazioni di entrambi gli arrestati, bisogna peraltro tener
conto della ipotesi che lo stupefacente, come dagli stessi affermato,
fosse da suddividere per metà ciascuno. Nella maggior parte dei
casi, la detenzione di un tale quantitativo (comunque rilevante)
sta ad indicare che il soggetto intende fare commercio della droga,
o quanto meno di parte della stessa, non essendo consueta una riserva
così ampia per esclusivi fini di consumo personale: questa considerazione,
però, almeno nei casi in cui la quantità di sostanza detenuta non
sia palesemente eccessiva per qualunque scorta personale, va confrontata
e valutata anche alla luce delle altre emergenze processuali, e
di altri indizi, spesso presenti, della presumibile intenzione di
fare commercio dello stupefacente. Nella fattispecie in esame, però,
questi indizi sono carenti, ed anzi ve ne sono di favorevoli alla
tesi dell'imputato (o quanto meno la rendono plausibile). In primo
luogo, si deve rilevare che la quantità dello stupefacente è piuttosto
bassa, e che pertanto, esso non era destinato presumibilmente ad
ulteriori "tagli"; in secondo luogo, non sono stati rinvenuti attrezzi
che spesso vengono utilizzati dagli spacciatori per il confezionamento
in dosi (bilancini di precisione, materiale per incartare e racchiudere
la sostanza, ecc…), né ******, o gli altri soggetti che erano con
lui, sono stati trovati in possesso di somme di denaro di qualche
rilievo (teste ******), e pertanto deve escludersi che essi, quella
sera, avessero venduto stupefacente; ancora, si deve rilevare che
la sostanza era detenuta in due pezzi interi, e che i giovani vennero
fermati non lontani dalle proprie abitazioni, mentre spesso lo spacciatore
viene sorpreso con la droga, o parte di essa, già suddivise in stecchette
e pronta per lo spaccio la minuto, in luogo abitualmente frequentato
da tossicodipendenti. D'altro canto, l'occultamento di parte della
sostanza nel reggiseno della ********, fidanzata del *********,
e la sua presenza nell'auto, non sono circostanze di un qualche
rilievo, in relazione alla ricerca dell'elemento psicologico sottostante
alla detenzione dello stupefacente. Unitamente a questi elementi
"in negativo" favorevoli all'imputato, deve anche osservarsi che
trattasi di giovane incensurato, con discrete acapacità economiche,
che certamente gli consentivano di spendere alcune centinaia di
migliaia di lire (questo è il valore dello stupefacente, tenuto
conto anche della partecipazione del ********* all'acquisto) senza
avere necessità di recuperarle, e di guadagnarle, vendendo successivamente
la sostanza. Dai prospetti paga prodotti, risulta che ****** era
regolarmente inquadrato come lavoratore edile nel periodo in considerazione
( e già dall'anno****), ed attualmente egli svolge l'attività di
camionista. In definitiva, l'affermazione dell'imputato non appare
inverosimile: il quantitativo di hashish rinvenuto, sia pure consistente,
va considerato appartenente solo per metà al ******, e non può di
per sé solo, ed in presenza di altri indici favorevoli all'imputato
o comunque tutti compatibili con l'utilizzo personale, portare a
ritenere accertata la destinazione alla cessione a terzi. E' pur
sempre l'accusa, anche in questa materia, a dover fornire esauriente
dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi integranti
il reato contestato, compreso quello psicologico. Tenuto presente
il disposto dell'art. 530, co. II c.p.p., ****** **** viene pertanto
assolto dal reato ascrittogli "perché il fatto non costituisce reato",
mancando nella fattispecie l'intenzione di cedere a terzi la sostanza
(o comunque essendo carente la prova di tale elemento volitivo).
Lo stupefacente in sequestro dev'essere confiscato e distrutto.
P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p. Assolve
****** **** dal delitto ascrittogli perché il fatto non costituisce
reato. Ordina la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.
Rimini, 26.6.2000.
Il Giudice Dott. Maurizio Di
Palma
Sentenza passata in giudicato
il 03.10.00
|