UTILIZZABILITA'
DELLE INDAGINI DEL P.M.
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Ordinanza 04 febbraio 2003
- GUP - Dott. L. Mussoni
ORDINANZA:
Sulla eccezione, sollevata dalla difesa dell'imputato, circa l'inutilizzabilità
delle due consulenze tecniche esperite dal P.M. nei confronti della
società XXX Srl e della società YYY Snc, entrambe
depositate in data xx.xx.xxxx, per violazione delle disposizioni
di cui al terzo comma dell'art. 407 c.p.p. e dell'art. 191 c.p.p.;
Letti gli atti processuali; Sentito il P.M.;
OSSERVA
Con riferimento alla questione
prospettata dalla difesa relativa all'inutilizzabilità, ai
fini della presente decisione, dell'attività di indagine
svolta dal P.M. dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari,
nella specie le due consulenze sopra indicate si sottolinea come
ai fini della presunta inutilizzabilità sia necessario distinguere,
in conformità ai più recenti indirizzi interpretativi
giurisprudenziali in materia (Cass. Pen. Sez. Un.
21.06.00 n.16) tre tipologie di inutilizzabilità:
- la prima c.d. patologica
inerente cioè agli atti probatori assunti contra legem,
la cui utilizzabilità è vietata in modo assoluto,
non solo in dibattimento, bensì, in tutte le fasi del
procedimento penale, comprese quelle delle indagini preliminari
e dell'udienza preliminare.
- la seconda afferente l'inutilizzabilità
c.d. fisiologica cioè quella coessenziale
ai peculari connotati del processo accusatorio, in virtù
dei quali il Giudice non può utilizzare prove, seppur
legittimamente assunte, ma diverse da quelle legittimamente
acquisite nel dibattimento, ai sensi dell'art.526 c.p.p., con
i correlativi divieti di lettura di cui all'art.514 dello stesso
codice.
- la terza tipologia infine comprendente
la c.d. inutilizzabilità relativa nel
cui ambito rientrano le ipotesi di inutilizzabilità stabilite
dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale.
Alla luce di tali principi di ordine generale,
si osserva che nel caso di specie non siamo in presenza di una
prova illegittimamente acquisita (rientrante cioè
nella previsione dell'art.191 c.p.p.) e, di conseguenza,
di una nullità assoluta dell'atto in questione, in termini
di radicale insanabilità e rilevabilità anche d'ufficio
in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 191
co.2 e 179 c.p.p., atteso che l'inutilizzabilità degli
atti di indagine prevista dall'art.407 co.3 c.p.p., per il caso
in cui tali atti siano stati compiuti dopo la scadenza dei prescritti
termini, non può essere equiparata alla inutilizzabilità
delle prove vietate dalla legge di cui all'art.191 c.p.p. (cfr.
in tale senso Cass. Sez. I, 28.04.98, n.2383) e ciò
sia per l'assenza di una espressa previsione normativa in tale
senso, sia per l'evidente differenza di ordine sostanziale tra
una prova vietata perchè lesiva dei principi e delle garanzie
difensive snciti dal nostro ordinamento nei confronti dell'indagato
e dell'imputato ed una prova irregolarmente assunta in violazione
di norme di natura strettamente processuale attinenti esclusivamente
al compimento di un determinato atto entro i termini delle indagini
preliminari. Nella fattispecie non si può dunque ravvisare
una ipotesi di inutilizzabilità assoluta ed insanabile.
Tale assunto trova ulteriore conferma laddove si consideri la
natura della peculiare valutazione demandata al Giudice dell'udienza
preliminare. Se è vero, infatti, da un lato che, dapprima,
la lex 08.04.1993 n.105 ha modificato la regola di giudizio posta
a base della sentenza di non luogo a procedere (con
la soppressione nel testo originario della norma del termine "evidente")
e, successivamente, la legge Carotti ha introdotto rlevanti modifiche
anche alla fase della decisione dell'udienza preliminare, rafforzando
i poteri del GUP nella valutazione non solo in termini di leggittimità
formale, ma soprattutto di tenuta sostanziale, l'ipotesi accusatoria
e dilatando a tal fine anche il potere di integrazione probatoria
del Giudice, è altrettanto vero, dall'altro, che la valutazione
demandata al GUP è necessariamente fondata su tutti gli
elementi di prova acquisiti legittimamente nelle indagini preliminari,
ai quali viene attribuito quel valore probatorio di cui essi sono
normalmente sprovvisti nelle forme ordinarie del dibattimento,
ancorato a diversi schemi e parametri processuali di maggior rigidità,
in tema di materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione,
come già sopra evidenziato. Ne deriva, la possibilità
di utilizzare in questa sede tutti gli atti contenuti nel fdascicolo
del P.M..
L'eccezione deve dunque essere
respinta.
P.Q.M.
respinge tutte le eccezioni
proposte e dispone procedersi oltre.
Rimini, 04.02.2003
Il Giudice
Dott. L. Mussoni
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