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UTILIZZABILITA' DELLE INDAGINI DEL P.M.

Ordinanza 04 febbraio 2003 - GUP - Dott. L. Mussoni

ORDINANZA:
Sulla eccezione, sollevata dalla difesa dell'imputato, circa l'inutilizzabilità delle due consulenze tecniche esperite dal P.M. nei confronti della società XXX Srl e della società YYY Snc, entrambe depositate in data xx.xx.xxxx, per violazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 407 c.p.p. e dell'art. 191 c.p.p.; Letti gli atti processuali; Sentito il P.M.;

OSSERVA

Con riferimento alla questione prospettata dalla difesa relativa all'inutilizzabilità, ai fini della presente decisione, dell'attività di indagine svolta dal P.M. dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, nella specie le due consulenze sopra indicate si sottolinea come ai fini della presunta inutilizzabilità sia necessario distinguere, in conformità ai più recenti indirizzi interpretativi giurisprudenziali in materia (Cass. Pen. Sez. Un. 21.06.00 n.16) tre tipologie di inutilizzabilità:

  1. la prima c.d. patologica inerente cioè agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzabilità è vietata in modo assoluto, non solo in dibattimento, bensì, in tutte le fasi del procedimento penale, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare.
  2. la seconda afferente l'inutilizzabilità c.d. fisiologica cioè quella coessenziale ai peculari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il Giudice non può utilizzare prove, seppur legittimamente assunte, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento, ai sensi dell'art.526 c.p.p., con i correlativi divieti di lettura di cui all'art.514 dello stesso codice.
  3. la terza tipologia infine comprendente la c.d. inutilizzabilità relativa nel cui ambito rientrano le ipotesi di inutilizzabilità stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale.

Alla luce di tali principi di ordine generale, si osserva che nel caso di specie non siamo in presenza di una prova illegittimamente acquisita (rientrante cioè nella previsione dell'art.191 c.p.p.) e, di conseguenza, di una nullità assoluta dell'atto in questione, in termini di radicale insanabilità e rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 191 co.2 e 179 c.p.p., atteso che l'inutilizzabilità degli atti di indagine prevista dall'art.407 co.3 c.p.p., per il caso in cui tali atti siano stati compiuti dopo la scadenza dei prescritti termini, non può essere equiparata alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge di cui all'art.191 c.p.p. (cfr. in tale senso Cass. Sez. I, 28.04.98, n.2383) e ciò sia per l'assenza di una espressa previsione normativa in tale senso, sia per l'evidente differenza di ordine sostanziale tra una prova vietata perchè lesiva dei principi e delle garanzie difensive snciti dal nostro ordinamento nei confronti dell'indagato e dell'imputato ed una prova irregolarmente assunta in violazione di norme di natura strettamente processuale attinenti esclusivamente al compimento di un determinato atto entro i termini delle indagini preliminari. Nella fattispecie non si può dunque ravvisare una ipotesi di inutilizzabilità assoluta ed insanabile. Tale assunto trova ulteriore conferma laddove si consideri la natura della peculiare valutazione demandata al Giudice dell'udienza preliminare. Se è vero, infatti, da un lato che, dapprima, la lex 08.04.1993 n.105 ha modificato la regola di giudizio posta a base della sentenza di non luogo a procedere (con la soppressione nel testo originario della norma del termine "evidente") e, successivamente, la legge Carotti ha introdotto rlevanti modifiche anche alla fase della decisione dell'udienza preliminare, rafforzando i poteri del GUP nella valutazione non solo in termini di leggittimità formale, ma soprattutto di tenuta sostanziale, l'ipotesi accusatoria e dilatando a tal fine anche il potere di integrazione probatoria del Giudice, è altrettanto vero, dall'altro, che la valutazione demandata al GUP è necessariamente fondata su tutti gli elementi di prova acquisiti legittimamente nelle indagini preliminari, ai quali viene attribuito quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nelle forme ordinarie del dibattimento, ancorato a diversi schemi e parametri processuali di maggior rigidità, in tema di materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione, come già sopra evidenziato. Ne deriva, la possibilità di utilizzare in questa sede tutti gli atti contenuti nel fdascicolo del P.M..

L'eccezione deve dunque essere respinta.

P.Q.M.

respinge tutte le eccezioni proposte e dispone procedersi oltre.

Rimini, 04.02.2003

Il Giudice

Dott. L. Mussoni