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COSTITUZIONE

Articolo 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione denominata "CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA", della quale possono far parte gli avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio che esercitano il proprio ministero in materia penale nel Distretto della Corte di Appello di Bologna. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Articolo 2 SCOPO

La Camera Penale della Romagna ha lo scopo di contribuire a mantenere alto e difendere il prestigio della classe forense, di operare per una migliore e più moderna ed efficiente giustizia penale, di rafforzare i vincoli di solidarietà fra gli avvocati penalisti e di promuovere iniziative culturali, quali conferenze, dibattiti, studi, ricerche e pubblicazioni di monografie e riviste.

Articolo 3 SEDE

L'Associazione ha sede in Forlì (FC) Via M. Missirini, 6.

Articolo 4 DURATA

L'Associazione è costituita a tempo illimitato.

SOCI

Articolo 5 CATEGORIE DEI SOCI

I soci si distinguono in : ordinari, sostenitori e benemeriti (questi ultimi senza diritto a voto in assemblea)

Articolo 6 AMMISSIONE DEI SOCI

Possono divenire soci, a loro domanda, gli avvocati e i praticanti avvocati esercenti il patrocinio penale e regolarmente iscritti negli albi professionali tenuti dai Consigli degli Ordini presso i Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Bologna. Sulla domanda decide il comitato esecutivo. In caso di rigetto della domanda l'interessato può ricorrere al giudizio del consiglio che decide alla sua prima riunione. L'iscrizione alla Camera Penale si intende tacitamente confermata anno per anno, salvo rinuncia da comunicare con lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'anno in corso ed è incompatibile con quella ad altre associazioni similari.

Articolo 7 ESCLUSIONE DEI SOCI

Il Consiglio, su proposta del comitato esecutivo, delibera la cancellazione: a) del socio che abbia perduto anche temporaneamente il requisito che ne legittima l'ammissione; b) del socio moroso a trenta giorni dal secondo invito; c) del socio che si sia posto in contrasto con gli scopi statutari; Contro la delibera del consiglio, immediatamente esecutiva, il socio può ricorrere al giudizio dell'assemblea la cui decisione sarà irrevocabile.

Articolo 8 QUOTA ASSOCIATIVA

La quota sociale annua verrà stabilita dal Consiglio direttivo. Oltre che dalle quote sociali, il patrimonio della associazione sarà costituito da elargizioni e contributi di enti e privati.

ASSEMBLEA

Articolo 9 CONVOCAZIONE

L'Assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Presidente spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'ordine del giorno e consegnata alla posta almeno quindici giorni prima della data fissata, ovvero, rispettando l'ora indicata termine, inviata a mezzo telefax o consegnata a mano. L'assemblea dei soci è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione con la presenza o la rappresentanza, per delega scritta, di almeno un sesto dei soci. Per la modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti in assemblea anche a mezzo delega. Ogni partecipante alla assemblea non può essere portatore di più di due deleghe. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere l'intervallo di non meno di un'ora.

Articolo 10 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria si riunirà entro il mese di gennaio ogni triennio per la elezione del consiglio e ogni anno per la approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo.

Articolo 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea potrà riunirsi in via straordinaria tutte le volte che il Consiglio reputi opportuno ovvero quando almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta al consiglio stesso, indicando gli argomenti da discutere.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO ESECUTIVO. PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE. CONSIGLIERI.

La Camera Penale della Romagna è retta da un consiglio direttivo composto da quattro membri per ciascun circondario e così in totale da otto membri, eletti dall'assemblea. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Il Consiglio designa fra i suoi componenti due vice-presidenti, appartenenti ognuno ad un diverso circondario, e il Presidente, i quali costituiscono il comitato esecutivo: conferisce altresì le funzioni di segretario e tesoriere ai due vice-presidenti iscritti ad albo diverso da quello del Presidente. La durata delle cariche sociali è di un triennio a partire dall'inizio dell'anno solare. Il consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive, salvo grave impedimento fisico, e comunque, a meno della metà delle riunioni tenute in un intero anno solare, decade automaticamente dall'incarico. I consiglieri che si dimettano, decadono o si vengano a trovare nella impossibilità di svolgere la funzione per assoluto impedimento temporaneo o permanente, sono sostituiti con deliberazione del Consiglio direttivo, da sottoporre a ratifica alla prima successiva assemblea che potrà eleggere anche una diversa persona: i consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Articolo 13 RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Per la validità delle riunioni di consiglio è sufficiente la presenza della metà dei suoi componenti e le decisioni verranno prese a maggioranza dei presenti. Il consiglio viene riunito su invito del Presidente, da spedirsi a mezzo di lettera raccomandata consegnata alla posta almeno cinque giorni prima con indicazione dell'ordine del giorno. Il Presidente deve riunire il consiglio di norma quattro volte ogni anno e quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso, con specificazione degli argomenti da trattare. I lavori del consiglio sono sommariamente verbalizzati in apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 14 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: esso può delegare in tutto o in parte i propri poteri al comitato esecutivo ed a speciali Commissioni od organi locali.

Articolo 15 LEGALE RAPPRESENTANZA

La legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio direttivo e, in sua assenza o impedimento, ad uno dei vice presidenti.

Articolo 16 COMMISSIONI E ORGANI LOCALI

Il Consiglio provvede alla nomina di commissioni e organi locali circondariali stabilendone il numero e i compiti. La Camera Penale della Romagna è organizzata nelle sezioni di Forlì-Cesena e Ravenna.

Articolo 17 REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio direttivo potrà compilare norme e regolamenti interni in attuazione del presente statuto.

NORME FINALI

Articolo 18 ASSOCIAZIONI AFFINI

La Camera Penale della Romagna può, su parere del consiglio direttivo, aderire ad associazioni affini di carattere nazionale ed internazionale.

Articolo 19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

Statuto aggiornato con le modifiche deliberate dall'Assemblea della Camera Penale del 23 settembre 2011 che ha soppresso la Sezione di Rimini.

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