La Corte Costituzionale sul mutamento e rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: dichiarata l’inammissibilità, con un’apertura a ragionevoli eccezioni
Con la sentenza n. 132 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 525, co. 2, 526, co. 1, e 511 c.p.p., sollevate, in riferimento all’art. 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Siracusa, che ha chiesto alla Corte di valutare se i medesimi siano costituzionalmente illegittimi in relazione all’art. 111 Cost., se interpretati nel senso che ad ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento depongano nuovamente in aula davanti al giudice-persona fisica che deve deliberare sulle medesime circostanze o se invece ciò debba avvenire solo allorquando non siano violati i principi costituzionali della effettività e della ragionevole durata del processo. La Corte però apre alla “possibilità di introdurre ragionevoli eccezioni al principio dell’identità tra giudice avanti al quale è assunta la prova e giudice che decide, in funzione dell’esigenza, costituzionalmente rilevante, di salvaguardare l’efficienza dell’amministrazione della giustizia penale, in presenza di meccanismi “compensativi” funzionali all’altrettanto essenziale obiettivo della correttezza della decisione – come, ad esempio, la videoregistrazione delle prove dichiarative, quanto meno nei dibattimenti più articolati –, e ferma restando la possibilità per il giudice di disporre, su istanza di parte o d’ufficio, la riconvocazione del testimone avanti a sé per la richiesta di ulteriori chiarimenti o l’indicazione di nuovi temi di prova, ai sensi dell’art. 506 cod. proc. pen.”