Quando la Cassazione prende un (grosso) granchio – Misure cautelari personali e reali e diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti
In questa sentenza della Terza Sezione Penale in tema di diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti trasmessi dal PM al Tribunale del Riesame ai fini della decisione su un sequestro probatorio non c’è nulla che possa essere condiviso anzi stupisce grandemente il richiamo a giurisprudenza non solo superata dalla giurisprudenza successiva ma anche da norme di legge che hanno interpolato il c.p.p. per risolvere ogni dubbio in proposito.
Nel caso in esame la Cassazione ha ritenuto non censurabile il provvedimento presidenziale che aveva negato all’imputato personalmente il diritto di accedere al fascicolo processuale ed estrarne copia. Su questo punto si potrebbe forse a fatica convenire esistendo comunque un margine di autodifesa non ricompresa nella difesa tecnica, tuttavia la Cassazione in quello che dovremmo considerare forse un obiter dicutum afferma che tale diritto non sarebbe spettato neppure al difensore ove lo stesso al posto dell’indagato si fosse presentato al fascicolo per estrarne copia e quindi a seguire la citazione di un profluvio di giurisprudenza in tema di misure cautelare personali applicabile anche a quelle reali e che indicherebbero appunto il solo diritto a prendere visione degli atti ma non quello di estrarne copia.
In questa sentenza che solo con un eufemismo possiamo definire infelice, pare del tutto obliterato che dopo la sentenza SU n. 4/1995 Sciancalepore, il legislatore per quanto attiene al procedimento di riesame ex art. 309 c.p.p. ha modificato il comma 8 per cui la formulazione attuale prevede appunto per il difensore “di esaminarli ed estrarne copia”. Idem è previsto per l’appello cautelare ex art. 310, comma 2 previsto appunto sempre in favore del difensore “il diritto di prendere visione ed estrarre copia” degli atti depositati in cancelleria.
Nella fase precedente al riesame in caso di applicazioni di misure cautelari personali, la Corte costituzionale con la sentenza n. 192/1997 (24 anni fa!) ha dichiarato incostituzionalmente illegittimo il comma 3 dell’art. 293 c.p.p. nella parte in cui non prevede “la facoltà per il difensore di prendere visione ed estrarre copia insieme all’ordinanza, della richiesta del PM e degli atti presentati con la stessa”, per violazione del diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione.
Traendo le conclusioni da quanto sopra di ricava che:
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- In caso di misura cautelare personale gli atti devono restare depositati nella cancelleria del GIP fino a che non siano stati disposti gli interrogatori di garanzia, se per qualche motivo copia degli atti è stata restituita al PM tali atti devono essere messi immediatamente a disposizione della difesa in quanto né il GIP e tantomeno il PM possono sindacare la richiesta non essendo applicabile l’art. 116 c.p.p. in quanto nella materia de qua il diritto a prendere visione ed estrarre copia dell’incarto processuale è previsto direttamente dalla legge processuale ex art. 43 disp. att. c.p.p.
- Nel corso della procedura di riesame o appello di misure cautelari personali ex art. 309 e 310 c.p.p. il diritto del difensore è previsto dalla legge processuale e non occorre alcuna autorizzazione ex art. 116 c.p.p. (pretenderla sarebbe un abuso censurabile quantomeno ai sensi dell’art. 124 c.p.p.) e normativamente previsto dal predetto art. 43 disp. att. c.p.p.
- Nella procedura di riesame di misure cautelari reali ex art. 324 c.p.p. gli atti trasmessi dal PM restano depositati in cancelleria nel termine previsto fino alla celebrazione dell’udienza (comma 6) con facoltà perlomeno per il difensore tecnico di prenderne visione ed estrarne copia ai sensi dell’art. 324 c.p.p. e del chiarissimo principio in tema di diritto di difesa espresso dalla sentenza della Consulta n. 192/1997 in ordine alla funzione del deposito degli atti in cancelleria (v. § 3 del Considerato in diritto). In caso di riesame di sequestro preventivo il PM dovrà trasmettere tutti gli atti sottoposti al GIP ex art. 321, comma 1 c.p.p. mentre in caso di sequestro probatorio sarà libero di trasmettere gli atti da lui reputati sufficienti a fare confermare il provvedimento dal Tribunale del Riesame.
Filippo Poggi